=> Corte di Cassazione 22 novembre 2019, n. 30520
In tema di condizione
di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari"
contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta
nel codice civile e nel TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti
finanziari di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del
leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono
coessenziali finalità di finanziamento,
specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello
specifico bene coinvolto (I) (II).
(II) In senso
conforme si veda Cassazione civile, 12 giugno 2018, n. 15200, in Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2019.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 9/2020
Corte di Cassazione
Ordinanza n. 30520
22 novembre 2019
Omissis
La società ricorrente godeva di un leasing immobiliare, quanto ad
alcuni locali che --- le aveva concesso in godimento. --- ha agito verso la società ricorrente per la risoluzione per
inadempimento di tale contratto di leasing con ricorso per procedimento
sommario ex art. 702 c.p.c., facendo valere una clausola risolutiva espressa. La società si è costituita, eccependo l'irritualità della procedura e,
nel merito, la non gravità dell'inadempimento. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda, e tale decisione è
stata integralmente confermata in appello. Ricorre la società con tre motivi. V'è controricorso di ---, nonchè memorie di entrambe le parti.
La sentenza impugnata conferma la decisione di primo grado, quanto alla
non applicabilità alle controversie come quella in oggetto del tentativo
obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improcedibilità per le
controversie in materia di operazioni bancarie e finanziarie. Nel merito, ha ritenuto risolto di diritto il contratto, essendosi ---
avvalsa della clausola risolutiva espressa.
La società ---, già concessionaria del bene immobile, ricorre con tre
motivi.
I primi due possono esaminarsi congiuntamente, in quanto il primo
lamenta violazione della L. n. 28 del 2010, art. 5, mentre il secondo lamenta
violazione dell'art. 1936 c.c. Secondo la ricorrente il tentativo di conciliazione previsto dall'art.
5 sopra citato per le controversie relative ai contratti assicurativi, bancari
e finanziari, si applica anche ai contratti di leasing immobiliare, con la
conseguenza che, non essendo invece stato esperito, rende improcedibile la
domanda. La corte di appello, non avendo rilevato tale improcedibilità sarebbe
incorsa nella violazione di legge suddetta, e ciò a maggior ragione in quanto
ha scambiato il contratto in questione (leasing immobiliare) con un contratto
di fideiussione, censura questa fatta valere con il secondo motivo di ricorso.
I motivi, connessi l'un l'altro, sono infondati.
Invero, in tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento
della mediazione D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, il riferimento della norma
ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non
altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel
codice civile e nel TUB (D.Lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica
involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998),
sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche
se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento,
specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello
specifico bene coinvolto (Cass. 15200/2018).
Resta assorbito il secondo motivo, che può valere al più ad indurre una
correzione della motivazione, laddove anzichè riferirsi al contratto di leasing
si riferisce al contratto di fideiussione. Ma si evince dal resto della
motivazione che la corte di merito si sta occupando di un contratto di leasing
per l'appunto e non di fideiussione.
Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di un fatto controverso e
decisivo, ossia quello relativo alla gravità dell'inadempimento, che la corte
avrebbe dovuto esaminare e giudicare prima di dichiarare risolto il contratto,
e che invece non ha valutato.
omissis
Il ricorso va pertanto rigettato, e le spese poste a carico di parte
ricorrente.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle
spese di lite che liquida omissis. Dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del
contributo unificato.