=> Tribunale di Modena, 30 ottobre 2019
Nel suo significato testuale l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010 appare
sufficientemente trasparente nell’imporre la dualità di parti ed avvocati. Ciò anche alla luce di quanto
prescritto in ordine all’attività del mediatore di chiarire alle parti funzione e modalità di svolgimento della mediazione,
nell’ottica di imporre una partecipazione
attiva da parte delle stesse parti personalmente.
D’altronde, il significato stesso dell’istituto
risulterebbe compromesso se alla mediazione dovessero partecipare unicamente
gli avvocati (I).
(I) Si veda
l’art. 8, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2010n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
La sentenza Tribunale
di Modena, 30 ottobre 2019 è scaricabile gratuitamente <<qui>>.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 5/2020