=> Tribunale di Catania, 12 ottobre 2020
Anche l'ingiustificata
mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione è
valutabile ai fini della decisione della causa nel merito (art. 116 c.p.c.) in
relazione all'art.
8 d.lgs. 28/2010 ed integra colpa grave in quanto può fondare la condanna
per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. (I).
(I) Si veda l’art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Innanzi tutto va rilevato che l'amministratore del condominio convenuto non ha depositato nel termine concesso dal Tribunale la ratifica assembleare del suo operato e della sua costituzione in giudizio. Ne deriva che va dichiarato il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata.
In relazione al primo motivo di doglianza va
infatti detto che per effetto della riforma adottata con legge n. 220 del
2012,il conferimento di deleghe di voto all'amministratore è stato vietato
dall'articolo 67, comma 4, delle disposizioni attuative del codice civile, che
così dispone: «all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la
partecipazione a qualunque assemblea».
Nessun dubbio quindi che la delibera sia
affetta da nullità, dato che è stata assunta in palese violazione di legge.
Tale rilievo sarebbe già assorbente degli
altri motivi di impugnazione(e sarebbe peraltro rilevabile ex officio,
trattandosi di nullità).
Ciò nondimeno va rimarcato che la effettuata
CTU ha messo in evidenza anche la fondatezza del secondo motivo di
impugnazione.
E, infatti, a pag. 5 della relazione il
perito in base agli accertamenti eseguiti ha riscontrato che “il bilancio
sottoposto all'assemblea dei condomini deve considerarsi non corretto sia da un
punto di vista documentale che da un punto di vista sostanziale”. Il CTU
prosegue poi dicendo che “Preliminarmente si deve rilevare che l'amministratore
di condominio non ha regolarmente adempiuto ai doveri imposti dalla legge con
riferimento alla tenuta della contabilità ed alla regolare corrispondenza della
documentazione contabile posta a supporto della stessa” Ed in effetti, continua
il CTU, è stata riscontrata carenza documentale con riferimento a diverse spese
poi indicate in bilancio.
Tale carenza documentale si è verificata sia
per le spese che per gli incassi di quote condominiali, con totale nullità
quindi del bilancio per violazione delle norme contabili.
È infine fondato anche il terzo motivo di
impugnazione.
Anche in tal caso la violazione di legge è
palese. Il CTU, infatti, ha potuto accertare che “l'amministratore non ha
tenuto la contabilità secondo le nuove disposizioni in materia condominiale.”
In particolare è stato accertato che non è stato rispettato l'obbligo di far
transitare ogni singola operazione dall'estratto conto intestato al condominio,
in modo da consentire ad ogni singolo condomino la possibilità di verifica
analitica delle entrate e delle uscite.
Al contrario l'amministratore ha
inopinatamente effettuato prelevamenti dal conto corrente bancario per
complessivi € 2.100,00 nel corso dell'anno 2015, utilizzando poi le somme per
pagare in contanti i fornitori.
Ne deriva che l'impugnata delibera è
certamente nulla sotto tutti e tre i profili menzionati.
Fondata è anche la domanda attorea di
condanna del condominio ex art 96 c.p.c. dato il divieto normativo di delega
all'amministratore, palesemente violato, e dato anche che il condominio
convenuto, nonostante ritualmente convocato, non ha partecipato al procedimento
di mediazione, tanto che in data 05.07.2016 veniva redatto dal Mediatore
verbale negativo (doc.3).
Anche l'ingiustificata mancata partecipazione
di una parte al procedimento di mediazione è valutabile ai fini della decisione
della causa nel merito (art. 116 c.p.c.) in relazione all'art. 8 d.lgs. 28/2010
ed integra colpa grave in quanto può fondare la condanna per responsabilità
aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Ne deriva che il condominio è
tenuto al pagamento della somma di E. 1000,00 in favore della controparte ex
art 96 c.p.c. c. 3 oltre alle spese di lite che si liquidano da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di rappresentanza e di legittimazione dell'amministratore a stare in giudizio; annulla la delibera impugnata e per l'effetto condanna il condominio alle spese di lite che liquida omissis. Condanna altresì il Condominio al pagamento della somma di € 1000,00 in favore della controparte ex art 96 c.p.c.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.