DIRITTO D'AUTORE


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14 maggio 2021

22/21. Complessità procedimentale: giustificata la mancata partecipazione alla mediazione del condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021)

=> Corte di appello di Milano, 16 dicembre 2020 

In tema di mancata partecipazione del condominio al procedimento di mediazione, qualora il condominio deduca una grande complessità procedimentale e l’incertezza dell’esito del procedimento di mediazione, ciò consente di ritenere giustificata la mancata partecipazione del medesimo al procedimento di mediazione, dovendosi escludere la condanna del Condominio al versamento dell’importo di cui alla sanzione prevista dall’art. 8, comma 4bis, d.lgs. 28/2010 (nella specie il condominio deduceva che doveva tenersi in conto il complesso iter procedimentale che l’amministratore avrebbe dovuto seguire per poter giungere alla sottoscrizione di una transazione in sede stragiudiziale con le controparti, dovendo tale atto essere preceduto dalla convocazione di un’assemblea al fine del rilascio di autorizzazione a partecipare al primo incontro di mediazione e che, in seguito, l’amministratore avrebbe dovuto riferire all’assemblea ed essere autorizzato a richiedere, in sede di mediazione, la nomina di consulente tecnico per procedere alla redazione della nuove tabelle; tabelle a dire del condominio, peraltro, da sottoporre all’assemblea condominiale per l’approvazione all’unanimità delle stesse, trattandosi di tabelle allegate a un regolamento condominiale di natura contrattuale (I).  

(I) Si veda l’art. 8, comma 4bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 22/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Corte di appello di Milano
Sentenza
16 dicembre 2020

Omissis

Stante l’accoglimento delle domande formulate dai condòmini attori, il Tribunale ha ritenuto di dover porre le spese e competenze processuali e della procedura di mediazione antecedente la causa a carico del condominio in favore dei condomini in solido.

Analogamente sono state poste a carico del Condominio le spese di consulenza tecnica con condanna del medesimo al versamento in favore dello Stato di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in quanto il condominio non avrebbe partecipato alla mediazione obbligatoria promossa dalla controparte senza giustificato motivo alcuno.

Il Condominio censura l’impugnata sentenza limitatamente ai due seguenti profili: per non avere il Tribunale considerato ragionevole e giustificata la mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione, ingiustamente condannando il convenuto al pagamento in favore dell’Erario di un importo pari al contributo unificato nonché al rimborso delle spese di mediazione, peraltro non quantificate; per aver condannato il solo condominio al pagamento dei compensi professionali del consulente tecnico d’ufficio.

Con riguardo al primo motivo, l’appellante deduce che il Tribunale ha ritenuto ingiustificata la mancata partecipazione del Condominio al procedimento di mediazione in base all’erronea affermazione secondo cui, ove il Condominio avesse aderito all’invito dei condòmini, le parti avrebbero potuto raggiungere un accordo in sede di mediazione, definendo la controversia in sede stragiudiziale.

Deduce il Condominio che tale affermazione non tiene nel dovuto conto il complesso iter procedimentale che l’amministratore avrebbe dovuto seguire per poter giungere alla sottoscrizione di una transazione in sede stragiudiziale con le controparti, dovendo tale atto essere preceduto dalla convocazione di un’assemblea al fine del rilascio di autorizzazione a partecipare al primo incontro di mediazione.

In seguito l’amministratore avrebbe dovuto riferire all’assemblea ed essere autorizzato a richiedere, in sede di mediazione, la nomina di consulente tecnico per procedere alla redazione della nuove tabelle, tabelle da sottoporre all’assemblea condominiale per l’approvazione all’unanimità delle stesse, trattandosi di tabelle allegate a un regolamento condominiale di natura contrattuale.

L’esito di tale procedimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, doveva considerarsi altamente incerto e, per tale motivo, l’amministratore ritenne preferibile l’instaurarsi di un giudizio ordinario al fine di “ottimizzare i tempi ed i costi di sostituzione delle tabelle”, anche tenuto conto che la compagine condominiale è composta da ben 46 condòmini, un terzo dei quali morosi all’epoca dei fatti.

Gli appellati contestano tale prospettazione, rilevando che, per l’approvazione delle nuove tabelle, non sarebbe stata necessaria l’unanimità dei consensi bensì la maggioranza di cui all’art. 1136, comma II, cod. civ. e che, pertanto, la partecipazione del Condominio alla mediazione avrebbe potuto evitare, con buone probabilità, il ricorso all’Autorità giudiziaria.

Deve rilevarsi che, come è noto, l’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 stabilisce che "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".

Ritiene la Corte che le circostanze riferite dal Condominio, in ordine alla complessità procedimentale e all’incertezza dell’esito del procedimento di mediazione, consentano di escludere una colpa dell’originario convenuto nella mancata partecipazione del medesimo al procedimento di mediazione.

La giustificazione addotta, d’altro canto, trova coerente riscontro nella condotta processuale del Condominio che, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda formulata dagli attori.

Ne consegue l’accoglimento del motivo di appello in ordine alla condanna del Condominio al versamento di un importo pari al contributo unificato a carico dell’Erario.

Quanto alla censura relativa alla condanna al rimborso delle spese del giudizio di mediazione, osserva l’appellante che il Tribunale non ha provveduto a quantificare separatamente il compenso e le spese dovute per il giudizio di mediazione, in assenza di documentazione della controparte circa gli esborsi eseguiti ovvero di disposizione normativa che consentisse tale condanna.

In proposito gli appellati deducono che il giudice di primo grado avrebbe determinato l’importo complessivamente dovuto sulla base della nota spese depositata dagli attori in primo grado e che, in ogni caso, la domanda di rimborso delle spese di mediazione era stata formulata anche a titolo di risarcimento del danno.

Sul punto è utile richiamare il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (16990/17) secondo cui le spese sostenute dalla parte vittoriosa per attività stragiudiziale - seguita da attività giudiziale - devono formare oggetto di una domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte, con le dirette conseguenze in ordine alla prova della sussistenza del danno.

La Corte di legittimità ha chiarito che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa “d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali pag. 5 vere e proprie”, con la conseguenza che relativa liquidazione resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, al pari delle altre voci di danno emergente.

Non risulta dagli atti che gli odierni appellati abbiano dedotto e dato prova di aver sostenuto costi ed esborsi per la fase di mediazione, con la conseguente impossibilità di procedere alla liquidazione del relativo danno.

Deve conseguentemente procedersi, in questa sede, a scorporare, dall’importo dei compensi liquidati a titolo di spese processuali dal Tribunale, l’importo equitativamente ritenuto riferibile alla fase di mediazione (negativa), che si ritiene di poter quantificare in € 500,00, con conseguente rideterminazione dell’importo relativo ai compensi liquidati in € 7.500,00, oltre accessori.

Passando all’esame del secondo motivo, l’appellante deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente posto interamente a carico del Condominio le spese di consulenza tecnica, sul presupposto che non sarebbe stata fornita prova “che siano stati gli attori a dare luogo ai frazionamenti ed alla realizzazione degli immobili da essi derivati che hanno determinato la necessità di tali tabelle”.

Deduce l’appellante che tale affermazione non tiene conto della pacifica circostanza che il frazionamento dei piani settimo e seminterrato non è stato eseguito dal Condominio, con conseguente impossibilità di applicare l’art. 69 disp. att. cod. civ. nei suoi confronti.

La critica è fondata.

L’art. 69 disp. att. cod. civ. detta il principio secondo cui il costo di revisione delle tabelle millesimali, in caso di variazione di consistenza delle unità immobiliari, deve essere sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Nel caso in esame, può pacificamente ritenersi escluso che i frazionamenti modificativi delle unità immobiliari siano stati eseguiti su indicazione del Condominio; d’altro canto, l’appellante deduce, genericamente, che il frazionamento dei piani seminterrato e settimo sarebbe stato eseguito “dalla società originaria proprietaria e/o dagli odierni convenuti appellati”.

Sulla base di tali risultanze, ritiene la Corte che le spese di CTU non possano essere poste a carico di una delle parti ma che debbano essere poste a carico di parte attrice e parte convenuta, in parti uguali, trattandosi di attività svolta nell’interesse di entrambe.

Valutato l’esito complessivo della controversia e l’accoglimento solo parziale dell’appello, non vi sono i presupposti per rivedere la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio (avvenuta nel rispetto del principio di causalità) mentre le spese del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti. 

PQM 

La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Condominio omissis

contro la sentenza omissis, in parziale accoglimento dell’appello, riduce ad €7.500,00 (oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge) i compensi liquidati quali spese legali in favore del Condominio per il giudizio di primo grado; pone le spese della CTU in parti uguali a carico del Condominio e delle parti appellate; conferma nel resto l’impugnata sentenza; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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