=> Tribunale di Roma, 23 novembre 2021
È regolarmente svolta la mediazione qualora la parte abbia conferito
procura sostanziale mediante atto notarile al proprio avvocato, già munito
di mandato difensivo, per presenziare in mediazione, il quale, dunque, vi partecipi
nella duplice veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al
difensore si assumere contemporaneamente la qualifica di procuratore
sostanziale e processuale (seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza
legale) né può utilmente affermarsi che il conferimento dell'una determini il
venir meno dell'altra (inoltre, nella stessa procura speciale notarile la parte
ha munito espressamente il proprio legale non solo dei poteri sostanziali di
conciliazione ma anche di quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di
mediazione) (I).
(I) Si veda l’art. 8, comma 1 D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 16/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di
citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., sollevata dal convenuto con la comparsa
di costituzione, per le medesime ragioni già illustrate dal precedente
giudicante all'udienza di prima comparizione delle parti del (omissis) e alle
quali questo giudice rimanda.
Infondata è, altresì, l'eccezione di improcedibilità della domanda per
irregolare ed invalido svolgimento del procedimento di mediazione sollevata da
parte convenuta.
A dire del convenuto, parte istante (omissis) rappresentato nel procedimento di mediazione mediante
procura speciale notarile dall'Avv. omissis,
risultava assistito dall'Avv. omissis,
privo di apposito mandato di assistenza difensiva. Poiché nel procedimento di
mediazione l'assistenza di un avvocato è obbligatoria, la carenza di mandato in
capo all'Avv. Recchia ne avrebbe inficiato il regolare svolgimento.
Come ribadito di recente da Cass. n. 8473 del 2019, se da un lato la
presenza della parte istante al primo incontro è obbligatoria, ciò non
significa che tale attività non sia delegabile ove, la possibilità di delegare
ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento (e
quindi di conciliare la lite), è del tutto conforme ai principi fondamentali
del nostro ordinamento in tema di mandato (art. 1392 c.c.), pacificamente
ritenuti applicabili anche alla transazione (Cass. n. 1181/2012) e funzionali
anche allo spirito del D.Lgs 28/2010. E tale delega ben può essere conferita al
proprio difensore già munito di mandato difensivo essendo solo indispensabile
per lo svolgimento regolare della mediazione che al primo incontro innanzi al
mediatore siano presenti le parti personalmente.
Nella specie, come evincibile dal verbale di mediazione e dalla documentazione
ivi allegata, parte istante ha conferito procura sostanziale mediante atto
notarile al proprio avvocato (omissis)
- già munito di mandato difensivo nel presente giudizio - per presenziare in
mediazione, il quale, dunque, ha partecipato al primo incontro nella duplice
veste di parte e difensore. Nulla, difatti, impedisce al difensore si assumere
contemporaneamente la qualifica di procuratore sostanziale e processuale
(seppure, quest'ultima, limitata all'assistenza legale) né può utilmente
affermarsi che il conferimento dell'una determini il venir meno dell'atra.
Inoltre, nella stessa procura speciale notarile il omissis ha munito espressamente il omissis non solo dei poteri sostanziali di conciliazione ma anche di
quelli di “assistenza” nel relativo procedimento di mediazione.
Tale ultima circostanza risulta anche dallo stesso verbale di
conciliazione dove il omissis viene
indicato espressamente anche nella veste di avvocato che “assiste” la parte
istante. Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata.
omissis
Le spese di lite, stante la natura della controversia, i rapporti fra le parti (fra loro zio e nipote) e la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accertata la
costituzione del contratto di comodato come meglio sopra indicato, dichiara
cessati gli effetti del contratto e, per l'effetto, condanna omissis all'immediato rilascio, in
favore di omissis, dell'immobile omissis; rigetta tutte le ulteriori
domande avanzate dalle parti.
Spese compensate.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.