=> Tribunale di Vasto, 8 novembre 2021
Ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 28/2010, “ove tutte le
parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che
sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo
esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio,
l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale”. Pertanto, il verbale di conciliazione e l'accordo ad
esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero
dei titoli esecutivi richiamati dall'art 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa
riferimento a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva”. Inoltre, la
conciliazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti
determina la cessazione della materia del contendere. Sulla scorta di tali rilievi, deve concludersi che, a seguito del
raggiungimento dell'accordo nel corso della mediazione, la parte non è più
titolare di un interesse alla coltivazione del giudizio, neppure al
limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni
convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l'esecuzione
azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge. Né può ritenersi che il
successivo inadempimento di controparte agli obblighi assunti con l'accordo
amichevole raggiunto in mediazione possa costituire causa di invalidità o
inefficacia degli accordi negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano
consacrati all'interno di un atto avente ex lege efficacia esecutiva (I).
(I) Si veda l’art. 12, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la cessazione della materia
del contendere, prendendo atto che, nel corso della procedura di mediazione
obbligatoria disposta dal giudice dopo il mutamento del rito, le parti hanno
raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia, per effetto
del quale è venuta meno la situazione di contrasto che rappresentava la ragion
d'essere sostanziale della lite.
Sul punto, occorre rammentare, sotto il profilo teorico, che, secondo
l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a
tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario,
ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia
alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla
naturale definizione del giudizio stesso. In particolare, la conciliazione
intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione
della materia del contendere, che può essere rilevata di ufficio dal giudice e
non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.
Facendo applicazione dei principi di diritto appena esaminati al caso
di specie, va evidenziato che, sulla base di quanto emerge dal verbale di
mediazione del 20.07.2020, le parti, personalmente presenti ed assistite dai
propri difensori muniti di procura speciale, hanno raggiunto un accordo
amichevole di definizione della controversia, con il quale hanno disciplinato
ogni aspetto della lite, ivi compreso quello riguardante la regolamentazione
delle spese processuali.
Sul punto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/10,
nella versione introdotta dal cd. “decreto del fare” convertito con la L. 9
agosto 2013, n. 98, “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano
assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e
dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione
forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.
Pertanto, il verbale di conciliazione e l'accordo ad esso allegato
costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi
richiamati dall'art. 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa riferimento a “gli
altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.
Sulla scorta di tali rilievi, deve concludersi che, a seguito del
raggiungimento dell'accordo nel corso della mediazione, parte ricorrente non è
più titolare di un interesse alla coltivazione del presente giudizio, neppure
al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni
convenzionalmente assunti, ben potendo omissis
pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge.
Né può ritenersi che il successivo inadempimento da parte di omissis agli obblighi assunti con
l'accordo amichevole raggiunto in mediazione (in particolar modo, sotto il
profilo del mancato pagamento dei canoni di locazione pregressi e delle spese
condominiali) possa costituire causa di invalidità o inefficacia degli accordi
negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano consacrati all'interno di un
atto avente ex lege efficacia esecutiva.
Sulla scorta di quanto finora esposto, si impone la declaratoria
giudiziale di cessazione della materia del contendere, per la sopravvenienza di
fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a
continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex
plurimis, Cass. civ., Sez. III, 04/06/2009, n. 12887).
Quanto al regime delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle stesse, in conformità alla intesa raggiunta dalle parti anche sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo esse accettato la parte della proposta conciliativa che ne prevedeva, appunto, la compensazione integrale.
PQM
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da omissis nei confronti di omissis, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, a seguito di intervenuto accordo amichevole in corso di mediazione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.