DIRITTO D'AUTORE


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19 aprile 2022

15/22. Accordo conciliativo a seguito di mediazione: la parte non ha più interesse alla coltivazione del giudizio, neppure per far valere l'inottemperanza agli impegni assunti (Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2022)

=> Tribunale di Vasto, 8 novembre 2021 

Ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 28/2010, “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”. Pertanto, il verbale di conciliazione e l'accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall'art 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa riferimento a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”. Inoltre, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere. Sulla scorta di tali rilievi, deve concludersi che, a seguito del raggiungimento dell'accordo nel corso della mediazione, la parte non è più titolare di un interesse alla coltivazione del giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge. Né può ritenersi che il successivo inadempimento di controparte agli obblighi assunti con l'accordo amichevole raggiunto in mediazione possa costituire causa di invalidità o inefficacia degli accordi negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano consacrati all'interno di un atto avente ex lege efficacia esecutiva (I). 

(I) Si veda l’art. 12, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 15/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Vasto
sentenza
8 novembre 2021

Omissis 

Deve, preliminarmente, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, prendendo atto che, nel corso della procedura di mediazione obbligatoria disposta dal giudice dopo il mutamento del rito, le parti hanno raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia, per effetto del quale è venuta meno la situazione di contrasto che rappresentava la ragion d'essere sostanziale della lite.

Sul punto, occorre rammentare, sotto il profilo teorico, che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo giudice, a tale pronuncia può pervenirsi in ogni fase e grado del giudizio ordinario, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso. In particolare, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere, che può essere rilevata di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni.

Facendo applicazione dei principi di diritto appena esaminati al caso di specie, va evidenziato che, sulla base di quanto emerge dal verbale di mediazione del 20.07.2020, le parti, personalmente presenti ed assistite dai propri difensori muniti di procura speciale, hanno raggiunto un accordo amichevole di definizione della controversia, con il quale hanno disciplinato ogni aspetto della lite, ivi compreso quello riguardante la regolamentazione delle spese processuali.

Sul punto, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/10, nella versione introdotta dal cd. “decreto del fare” convertito con la L. 9 agosto 2013, n. 98, “ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale”.

Pertanto, il verbale di conciliazione e l'accordo ad esso allegato costituiscono titolo esecutivo ex lege, rientrando nel novero dei titoli esecutivi richiamati dall'art. 474, n.1 c.p.c. ultimo periodo, che fa riferimento a “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.

Sulla scorta di tali rilievi, deve concludersi che, a seguito del raggiungimento dell'accordo nel corso della mediazione, parte ricorrente non è più titolare di un interesse alla coltivazione del presente giudizio, neppure al limitato fine di far valere l'inottemperanza della controparte agli impegni convenzionalmente assunti, ben potendo omissis pretenderne l'esecuzione azionando i rimedi all'uopo previsti dalla legge.

Né può ritenersi che il successivo inadempimento da parte di omissis agli obblighi assunti con l'accordo amichevole raggiunto in mediazione (in particolar modo, sotto il profilo del mancato pagamento dei canoni di locazione pregressi e delle spese condominiali) possa costituire causa di invalidità o inefficacia degli accordi negoziali intercorsi tra le parti, i quali restano consacrati all'interno di un atto avente ex lege efficacia esecutiva.

Sulla scorta di quanto finora esposto, si impone la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, per la sopravvenienza di fatti che, nelle more del processo, hanno privato le parti di ogni interesse a continuare il giudizio fino alla sua naturale conclusione (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 04/06/2009, n. 12887).

Quanto al regime delle spese processuali, va disposta la compensazione integrale delle stesse, in conformità alla intesa raggiunta dalle parti anche sulla regolamentazione delle spese di lite, avendo esse accettato la parte della proposta conciliativa che ne prevedeva, appunto, la compensazione integrale. 

PQM 

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da omissis nei confronti di omissis, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, a seguito di intervenuto accordo amichevole in corso di mediazione; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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