=> Tribunale di Salerno, 14 aprile 2026
Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può validamente ritenersi svolta. Nel caso di impugnazione di delibera condominiale, poi, l’istanza di mediazione ha anche la sua specifica ed ulteriore finalità di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale (art. 1137 c.c. e art. 8 d.lgs. n. 28/2010); effetto interruttivo che non può dirsi realizzato in presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare (nel caso in esame l’istanza di mediazione conteneva solo il riferimento alla data della delibera assembleare, mancando però del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione; va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137 c.c.) (I).
(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Salerno
14.4.2026
sentenza
Omissis
In
via preliminare va esaminata l’eccezione di improcedibilità della
domanda e della
conseguente decadenza dalla possibilità di
impugnare la delibera assembleare per
decorso del termine
previsto ex art. 1137 c.c.
Sostiene --- convenuto che la domanda
di mediazione così come proposta
è carente dei
requisiti minimi richiesti per legge.
Orbene, l’obbligatorietà
della mediazione in materia condominiale è prevista
dall’art.
5 D. Lgs 28/2010 e dall’art. 71 quater disp. Att.
C.c..
Al riguardo l’art. 5 comma 1 bis, nella formulazione
previgente alla riforma Cartabia,
prevede che “Chi intende
esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia
in
materia di condominio ... è tenuto, assistito dall’avvocato,
preliminarmente, a
esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ... il
procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
La
norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria,
mira a rendere il
processo la “extrema ratio” ragion per
cui, l’onere di esperire il tentativo di
mediazione deve
allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed ha il
potere
di iniziare il processo. L’art. 4 del D. Lgs 28/2010
dispone che la domanda di
mediazione, relativa alle controversie
di cui all’art. 2, è presentata mediante deposito
di
un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice
territorialmente competente
per la controversia, al comma 2
specifica che “la domanda di mediazione deve
indicare
l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”.
Tale contenuto è
praticamente equivalente a quello dell’art.
125 c.p.c. circa il contenuto degli atti
processuali, fatta
eccezione per i soli elementi di diritto. Avendo, pertanto,
la
mediazione una un’dubbia valenza deflattiva l’istanza,
con la quale si intende
impugnare la delibera, deve
necessariamente avere il contenuto minimo indicato nella
predetta
norma al fine di consentire alla controparte, evocata in mediazione,
di
conoscere la materia del futuro contendere e prendere
posizione su di essa già nel
corso della procedura mediante le
opportune difese.
Nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie,
manchi ogni riferimento ai singoli motivi
di impugnazione o
ancora del petitum è impedito alla parte chiamata, non solo
di
conoscere la materia del futuro contendere ma anche di
partecipare con cognizione di
causa al procedimento
di mediazione ed esercitare le conseguenti difese.
Di
conseguenza, una domanda generica di mediazione, sotto il
profilo del petitum e
della causa petendi, non può considerarsi
validamente espletata e comporta
l’improcedibilità della
domanda.
Nel caso in esame l’istanza di mediazione presentata
da parte attorea, a differenza
della domanda giudiziale
proposta- introduttiva del giudizio, manca proprio dei
requisiti
minimi richiesti dalla normativa contenente la sola dicitura istanza
di
mediazione --- e --- avverso delibera 13/04/2024,
mancando del tutto la
specificazione dei motivi e dei vizi del
deliberato impugnato, elementi indispensabili
per il regolare
svolgimento del procedimento di mediazione.
Mancando il
contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e
la
conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza
di mediazione e la domanda
giudiziale in concreto
formulata, la mediazione non può validamente ritenersi
svolta.
Va, inoltre, precisato che se è vero che
la mediazione ante causam è sempre possibile
sanare
l’improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo
esperimento della
mediazione e, solo in caso di mancato
esperimento di tale nuova mediazione,
pronunciare
l’improcedibilità della domanda, tuttavia, nel caso di
impugnazione di
delibera condominiale, l’istanza
di mediazione ha anche una sua specifica ed
ulteriore
finalità che è quella di impedire la decadenza dalla
domanda giudiziale prevista
espressamente dal codice civile
(art. 1137 c.c. e art. 8 D. Lgs 28/2010). Ne consegue
che,
qualora la domanda giudiziale sia preceduta dal procedimento
di mediazione,
come nella specie, l’effetto interruttivo
del termine non può dirsi realizzato in
presenza di una istanza
e un procedimento di mediazione svolto in modo
irregolare.
Un eventuale ulteriore esperimento della mediazione,
oltre ad essere in contrasto con
la specifica normativa dettata
per la decadenza dei termini, in ogni caso non
consentirebbe di
sanare la tardività dell’impugnazione qualora
tempestivamente
eccepita dalla parte (Trib. Roma sent. n.
3910/2024).
Nel presente giudizio l’oggetto della domanda non
è determinato dal momento che
non vengono indicati i capi della
delibera che si intendono impugnare, né sono
rappresentati i
motivi per i quali i capi sarebbero nulli e/o annullabili con
totale
assenza nell’istanza di mediazione degli
elementi di fatto oggetto della pretesa
dell’attore che non
hanno consentito l’espletamento della mediazione.
Alla
luce di quanto sopra esposto, va dichiarata improcedibile la domanda
e
inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137
c.c.
Attesa la pronuncia di mero rito si ritiene sussistono
giusti motivi per la
compensazione integrale delle spese di
giudizio tra le parti.
PQM
Il
Tribunale di Salerno --- così provvede:
1) Dichiara la
improcedibilità della domanda proposta;
2) Compensa tra le
parti le spese di lite.
Salerno, lì 14/04/2026
Il
GOP
Cosimina D’Ambrosio
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.