DIRITTO D'AUTORE


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10 giugno 2026

24/26. Contenuto mimino della domanda di mediazione: improcedibilità dell’impugnazione della delibera condominiale se si indica solo la data, senza motivi e vizi (Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026)


=> Tribunale di Salerno, 14 aprile 2026


Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può validamente ritenersi svolta. Nel caso di impugnazione di delibera condominiale, poi, l’istanza di mediazione ha anche la sua specifica ed ulteriore finalità di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale (art. 1137 c.c. e art. 8 d.lgs. n. 28/2010); effetto interruttivo che non può dirsi realizzato in presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare (nel caso in esame l’istanza di mediazione conteneva solo il riferimento alla data della delibera assembleare, mancando però del tutto la specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione; va dichiarata improcedibile la domanda e inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137 c.c.) (I).


(I) Si veda l’art. 8, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 24/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Salerno

14.4.2026

sentenza


Omissis

In via preliminare va esaminata l’eccezione di improcedibilità della domanda e della
conseguente decadenza dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare per
decorso del termine previsto ex art. 1137 c.c.
Sostiene --- convenuto che la domanda di mediazione così come proposta
è carente dei requisiti minimi richiesti per legge.
Orbene, l’obbligatorietà della mediazione in materia condominiale è prevista dall’art.
5 D. Lgs 28/2010 e dall’art. 71 quater disp. Att. C.c..
Al riguardo l’art. 5 comma 1 bis, nella formulazione previgente alla riforma Cartabia,
prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia
in materia di condominio ... è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente, a
esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ... il
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.
La norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, mira a rendere il
processo la “extrema ratio” ragion per cui, l’onere di esperire il tentativo di
mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo ed ha il potere
di iniziare il processo. L’art. 4 del D. Lgs 28/2010 dispone che la domanda di
mediazione, relativa alle controversie di cui all’art. 2, è presentata mediante deposito
di un’istanza presso un organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente
per la controversia, al comma 2 specifica che “la domanda di mediazione deve
indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Tale contenuto è
praticamente equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti
processuali, fatta eccezione per i soli elementi di diritto. Avendo, pertanto, la
mediazione una un’dubbia valenza deflattiva l’istanza, con la quale si intende
impugnare la delibera, deve necessariamente avere il contenuto minimo indicato nella
predetta norma al fine di consentire alla controparte, evocata in mediazione, di
conoscere la materia del futuro contendere e prendere posizione su di essa già nel
corso della procedura mediante le opportune difese.
Nell’ipotesi in cui, come nella fattispecie, manchi ogni riferimento ai singoli motivi
di impugnazione o ancora del petitum è impedito alla parte chiamata, non solo di
conoscere la materia del futuro contendere ma anche di partecipare con cognizione di
causa al procedimento di mediazione ed esercitare le conseguenti difese.
Di conseguenza, una domanda generica di mediazione, sotto il profilo del petitum e
della causa petendi, non può considerarsi validamente espletata e comporta
l’improcedibilità della domanda.
Nel caso in esame l’istanza di mediazione presentata da parte attorea, a differenza
della domanda giudiziale proposta- introduttiva del giudizio, manca proprio dei
requisiti minimi richiesti dalla normativa contenente la sola dicitura istanza di
mediazione --- e --- avverso delibera 13/04/2024, mancando del tutto la
specificazione dei motivi e dei vizi del deliberato impugnato, elementi indispensabili
per il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.
Mancando il contenuto minimo previsto per ogni istanza di mediazione e la
conseguente necessaria corrispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda
giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può validamente ritenersi svolta.
Va, inoltre, precisato che se è vero che la mediazione ante causam è sempre possibile
sanare l’improcedibilità, potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della
mediazione e, solo in caso di mancato esperimento di tale nuova mediazione,
pronunciare l’improcedibilità della domanda, tuttavia, nel caso di impugnazione di
delibera condominiale, l’istanza di mediazione ha anche una sua specifica ed ulteriore
finalità che è quella di impedire la decadenza dalla domanda giudiziale prevista
espressamente dal codice civile (art. 1137 c.c. e art. 8 D. Lgs 28/2010). Ne consegue
che, qualora la domanda giudiziale sia preceduta dal procedimento di mediazione,
come nella specie, l’effetto interruttivo del termine non può dirsi realizzato in
presenza di una istanza e un procedimento di mediazione svolto in modo irregolare.
Un eventuale ulteriore esperimento della mediazione, oltre ad essere in contrasto con
la specifica normativa dettata per la decadenza dei termini, in ogni caso non
consentirebbe di sanare la tardività dell’impugnazione qualora tempestivamente
eccepita dalla parte (Trib. Roma sent. n. 3910/2024).
Nel presente giudizio l’oggetto della domanda non è determinato dal momento che
non vengono indicati i capi della delibera che si intendono impugnare, né sono
rappresentati i motivi per i quali i capi sarebbero nulli e/o annullabili con totale
assenza nell’istanza di mediazione degli elementi di fatto oggetto della pretesa
dell’attore che non hanno consentito l’espletamento della mediazione.
Alla luce di quanto sopra esposto, va dichiarata improcedibile la domanda e
inammissibile l’impugnazione per decadenza ex art. 1137 c.c.
Attesa la pronuncia di mero rito si ritiene sussistono giusti motivi per la
compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

PQM


Il Tribunale di Salerno --- così provvede:
1) Dichiara la improcedibilità della domanda proposta;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Salerno, lì 14/04/2026
Il GOP
Cosimina D’Ambrosio

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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