=> Tribunale di Parma, 4 maggio 2026
La circostanza che sia già stato esperito un precedente tentativo di mediazione non costituisce impedimento alla facoltà del giudice di disporre la mediazione demandata, posto che il giudice può disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia stata esperita con esito negativo una precedente mediazione volontaria o obbligatoria. La mediazione volontaria, esperita mesi prima dell'ordinanza, ad iniziativa spontanea delle parti, non può invero assurgere ad adempimento (anticipato) della mediazione demandata dal giudice (nel caso di specie pronunciata dal Giudice in un momento dell’iter processuale successivo rispetto alla chiusura negativa della mediazione volontaria, quando i presupposti dell’opportunità della mediazione valutati dal giudice erano inesistenti al momento dell’esperimento della precedente mediazione volontaria). Pertanto, una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D. Lgs n. 28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro la prima udienza successiva e il mancato adempimento determina l'improcedibilità della domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria precedentemente esperita. (I).
(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Parma
4.5.2026
sentenza
Omissis
Parte
opposta, alla successiva udienza, dava atto di non aver dato corso
alla
mediazione in quanto aveva già esperito
la mediazione in precedenza e prima
ancora della
pronuncia dell’ordinanza istruttoria e, a tal fine, richiamava
il
relativo verbale del 19.4.2024 attestante l’esito negativo,
già depositato
telematicamente il 22.5.2024. Parte opponente
alla medesima udienza eccepiva
l’improcedibilità della
domanda attrice ex art. 5 quater del D. Lgs n. 28/2010,
eccezione
che ha reiterato in tutti i successivi atti processuali.
L’eccezione
degli opponenti è fondata.
Invero, ai sensi dell’’art. 5
quater del D. Lgs n. 28/2010 “1. Il giudice, anche in
sede di
giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di
rimessione
della causa in decisione, valutata la natura della
causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e
ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza
motivata,
l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la
stessa
ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui
all'articolo 6. 2. La mediazione demandata
dal giudice è condizione di
procedibilità della domanda
giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3.
All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non
risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della
domanda giudiziale”.
L'ordinanza del 20.1.2024, dopo aver
rigettato l’istanza di provvisoria
esecuzione, ha disposto,
come è fatto palese dal contenuto del provvedimento
sopra
riportato, mediazione facoltativa ai sensi dell'art.
5-quater D.Lgs.
28/2010, che è divenuta condizione di
procedibilità della domanda proposta
dal creditore
ingiungente.
Invero, a fronte di precedente contrasto, è stato
chiarito che nelle opposizioni a
decreto ingiuntivo, l'onere di
attivare la mediazione demandata grava sulla
parte
opposta (creditore ingiungente), non sull'opponente (Cass. Sezioni
Unite
n. 19596/2020), principio ora codificato dall'art. 5-bis
D.Lgs. 28/2010, che
trova applicazione anche
alla mediazione demandata ex art. 5-quater.
Le
conseguenze del mancato esperimento della mediazione demandata
sono
espressamente stabilite dall'art. 5-quater, comma 3 cit.,
il quale prevede che
"All'udienza di cui al comma 1, quando
la mediazione non risulta esperita, il
giudice
dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".
Diversamente
da quanto allegato dalla convenuta, non ha dunque rilevanza
che
il GI abbia assegnato il termine di 15 giorni e la natura
(ordinatoria o
perentoria) di tale termine.
Né può dirsi
che il GI non avesse la facoltà di disporre nuova mediazione o
che
non vi fossero i presupposti.
L’art. 5 quater cit.
prevede che “ Il giudice.., valutata la natura della causa,
lo
stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni
altra
circostanza, può disporre, con ordinanza motivata,
l'esperimento di un
procedimento di mediazione”.
Nel
caso di specie il GI, pur avendo le parti già tentato
la mediazione prima
delle memorie integrative, ha
all’evidenza ritenuto che, dopo il deposito delle
memorie
integrative, a fronte dell’integrale dispiegamento delle
allegazioni e dei
mezzi di prova delle parti e in considerazione
del rigetto che veniva a disporre
dell’istanza di provvisoria
esecuzione, fosse opportuno “rimettere” (tale è
appunto il
termine usato dal GI) nuovamente le parti
in mediazione.
Nell’avvalersi di tale facoltà, peraltro,
il GI ha fissato la successiva udienza a
circa 5 mesi di
distanza, accordando dunque un ampio termine alla convenuta
per
introdurre la mediazione e ciò a prescindere dal termine
(di 15 giorni)
indicato nell’ordinanza, atteso che ai fini
dell’assolvimento della condizione di
procedibilità, ciò che
rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio
fissata
dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale
primo
incontro delle parti innanzi al mediatore e non già
l'avvio di essa nel termine di
quindici giorni indicato dal
giudice delegante con l'ordinanza che dispone la
mediazione (cfr.
Cass. n. 40035/2021, Cass. n. 9102/2023, Cass. n.
4133/2024).
Come
infatti chiarito dalla giurisprudenza citata, “se è pur vero che
il termine di
15 giorni concesso per l'esperimento del
procedimento di mediazione non può
qualificarsi come
perentorio, è tuttavia indispensabile - per non incorrere
nella
sanzione di improcedibilità - che esso si sia svolto
entro l'udienza di rinvio
fissata dal giudice” (così Cass.
civ., Sez. II, Sent., 28/12/2022, n. 37920, conf.
Cass. civ.,
Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).
Va poi precisato che la
circostanza che, al momento dell’assunzione del
provvedimento
del 01.10.2024 da parte del Giudice procedente, fosse già
stato
esperito un precedente tentativo di mediazione non
costituiva impedimento alla
facoltà del giudice di disporre
la mediazione demandata, posto che il giudice
può
disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia
stata esperita con
esito negativo una
precedente mediazione volontaria o obbligatoria (cfr., tra
le
altre, Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 1077/2022,
secondo la quale "Il
provvedimento può essere adottato,
anche in appello, fino all'udienza di
precisazione delle
conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della
causa
anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio
abbia già
(inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio",
e Tribunale di Bologna sent. n.
25/2021, secondo la quale “una
volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex
art.
5-quater, sorge in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla
entro il
termine assegnato. Il mancato adempimento determina
l'improcedibilità della
domanda, indipendentemente da
qualsiasi mediazione volontaria
precedentemente
esperita").
Il fatto, quindi, che al momento della
pronuncia dell'ordinanza del 20.1.2024
una mediazione volontaria
fosse già stata esperita con esito negativo e il
relativo
verbale fosse stato depositato agli atti, appare circostanza
ininfluente.
La mediazione volontaria, esperita mesi
prima dell'ordinanza, ad iniziativa
spontanea delle parti, non
può invero assurgere ad adempimento
(anticipato)
della mediazione demandata dal giudice
con l’ordinanza del 20.1.2024, che è
stata pronunciata dal GI
in un momento dell’iter processuale successivo
rispetto alla
chiusura negativa della mediazione volontaria, quando
i
presupposti dell’opportunità della mediazione valutati
dal giudice (rigetto della
provvisoria esecuzione e piena
discovery delle allegazioni e istanze di prova
delle parti)
erano inesistenti al momento dell’esperimento della
precedente
mediazione volontaria.
Una volta
pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D.
Lgs n.
28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata
l'obbligo di attivarla entro
la prima udienza successiva e il
mancato adempimento determina
l'improcedibilità della domanda,
indipendentemente da qualsiasi mediazione
volontaria
precedentemente esperita.
Da quanto esposto consegue
l’improcedibilità della domanda proposta dalla
convenuta in
sede monitoria, con conseguente revoca del decreto
ingiuntivo
opposto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto
che la revoca del decreto deriva da una
pronuncia solo in rito e
che l’ordinanza che ha disposto la mediazione
demandata
non dava espressamente atto della precedente mediazione,
circostanza
che può aver indotto l’opposta a ritenere di aver già assolto
alla
condizione di procedibilità, si ritengono sussistere i
giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione tra le
parti delle spese di giudizio.
PQM
Il
Tribunale di Parma, in composizione monocratica,
definitivamente
pronunciando nelle cause in epigrafe, ogni altra
domanda, eccezione ed istanza
disattesa,
1) DICHIARA
l’improcedibilità della domanda proposta in via monitoria
dalla
convenuta e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
n.
1489/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 7.12.2023
2)
DISPONE l’integrale compensazione tra le parti delle spese di
lite
Così deciso il 30 Aprile 2026
Il Giudice Un.
dott.ssa
Angela Chiari
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.