DIRITTO D'AUTORE


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23 giugno 2026

25/26. Sì alla doppia mediazione: mediazione demandata anche in caso di precedente mediazione volontaria o obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026)


=> Tribunale di Parma, 4 maggio 2026


La circostanza che sia già stato esperito un precedente tentativo di mediazione non costituisce impedimento alla facoltà del giudice di disporre la mediazione demandata, posto che il giudice può disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia stata esperita con esito negativo una precedente mediazione volontaria o obbligatoria. La mediazione volontaria, esperita mesi prima dell'ordinanza, ad iniziativa spontanea delle parti, non può invero assurgere ad adempimento (anticipato) della mediazione demandata dal giudice (nel caso di specie pronunciata dal Giudice in un momento dell’iter processuale successivo rispetto alla chiusura negativa della mediazione volontaria, quando i presupposti dell’opportunità della mediazione valutati dal giudice erano inesistenti al momento dell’esperimento della precedente mediazione volontaria). Pertanto, una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D. Lgs n. 28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro la prima udienza successiva e il mancato adempimento determina l'improcedibilità della domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria precedentemente esperita. (I).


(I) Si veda l’art. 5-quater, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 25/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Parma

4.5.2026

sentenza


Omissis

Parte opposta, alla successiva udienza, dava atto di non aver dato corso alla
mediazione in quanto aveva già esperito la mediazione in precedenza e prima
ancora della pronuncia dell’ordinanza istruttoria e, a tal fine, richiamava il
relativo verbale del 19.4.2024 attestante l’esito negativo, già depositato
telematicamente il 22.5.2024. Parte opponente alla medesima udienza eccepiva
l’improcedibilità della domanda attrice ex art. 5 quater del D. Lgs n. 28/2010,
eccezione che ha reiterato in tutti i successivi atti processuali.
L’eccezione degli opponenti è fondata.
Invero, ai sensi dell’’art. 5 quater del D. Lgs n. 28/2010 “1. Il giudice, anche in
sede di giudizio di appello, fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione
della causa in decisione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza
motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa
ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 6. 2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
L'ordinanza del 20.1.2024, dopo aver rigettato l’istanza di provvisoria
esecuzione, ha disposto, come è fatto palese dal contenuto del provvedimento
sopra riportato, mediazione facoltativa ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs.
28/2010, che è divenuta condizione di procedibilità della domanda proposta
dal creditore ingiungente.
Invero, a fronte di precedente contrasto, è stato chiarito che nelle opposizioni a
decreto ingiuntivo, l'onere di attivare la mediazione demandata grava sulla
parte opposta (creditore ingiungente), non sull'opponente (Cass. Sezioni Unite
n. 19596/2020), principio ora codificato dall'art. 5-bis D.Lgs. 28/2010, che
trova applicazione anche alla mediazione demandata ex art. 5-quater.
Le conseguenze del mancato esperimento della mediazione demandata sono
espressamente stabilite dall'art. 5-quater, comma 3 cit., il quale prevede che
"All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il
giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale".
Diversamente da quanto allegato dalla convenuta, non ha dunque rilevanza
che il GI abbia assegnato il termine di 15 giorni e la natura (ordinatoria o
perentoria) di tale termine.
Né può dirsi che il GI non avesse la facoltà di disporre nuova mediazione o che
non vi fossero i presupposti.
L’art. 5 quater cit. prevede che “ Il giudice.., valutata la natura della causa,
lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra
circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un
procedimento di mediazione”.
Nel caso di specie il GI, pur avendo le parti già tentato la mediazione prima
delle memorie integrative, ha all’evidenza ritenuto che, dopo il deposito delle
memorie integrative, a fronte dell’integrale dispiegamento delle allegazioni e dei
mezzi di prova delle parti e in considerazione del rigetto che veniva a disporre
dell’istanza di provvisoria esecuzione, fosse opportuno “rimettere” (tale è
appunto il termine usato dal GI) nuovamente le parti in mediazione.
Nell’avvalersi di tale facoltà, peraltro, il GI ha fissato la successiva udienza a
circa 5 mesi di distanza, accordando dunque un ampio termine alla convenuta
per introdurre la mediazione e ciò a prescindere dal termine (di 15 giorni)
indicato nell’ordinanza, atteso che ai fini dell’assolvimento della condizione di
procedibilità, ciò che rileva è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio
fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo
incontro delle parti innanzi al mediatore e non già l'avvio di essa nel termine di
quindici giorni indicato dal giudice delegante con l'ordinanza che dispone la
mediazione (cfr. Cass. n. 40035/2021, Cass. n. 9102/2023, Cass. n.
4133/2024).
Come infatti chiarito dalla giurisprudenza citata, “se è pur vero che il termine di
15 giorni concesso per l'esperimento del procedimento di mediazione non può
qualificarsi come perentorio, è tuttavia indispensabile - per non incorrere nella
sanzione di improcedibilità - che esso si sia svolto entro l'udienza di rinvio
fissata dal giudice” (così Cass. civ., Sez. II, Sent., 28/12/2022, n. 37920, conf.
Cass. civ., Sez. II, Sent., 14/12/2021, n. 40035).
Va poi precisato che la circostanza che, al momento dell’assunzione del
provvedimento del 01.10.2024 da parte del Giudice procedente, fosse già stato
esperito un precedente tentativo di mediazione non costituiva impedimento alla
facoltà del giudice di disporre la mediazione demandata, posto che il giudice
può disporre nuova mediazione anche laddove tra le parti sia stata esperita con
esito negativo una precedente mediazione volontaria o obbligatoria (cfr., tra le
altre, Tribunale di Castrovillari, sentenza n. 1077/2022, secondo la quale "Il
provvedimento può essere adottato, anche in appello, fino all'udienza di
precisazione delle conclusioni o, se non prevista, fino alla discussione della
causa anche nei casi in cui l'attore prima dell'introduzione del giudizio abbia già
(inutilmente) esperito il tentativo obbligatorio", e Tribunale di Bologna sent. n.
25/2021, secondo la quale “una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex
art. 5-quater, sorge in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro il
termine assegnato. Il mancato adempimento determina l'improcedibilità della
domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria
precedentemente esperita").
Il fatto, quindi, che al momento della pronuncia dell'ordinanza del 20.1.2024
una mediazione volontaria fosse già stata esperita con esito negativo e il
relativo verbale fosse stato depositato agli atti, appare circostanza ininfluente.
La mediazione volontaria, esperita mesi prima dell'ordinanza, ad iniziativa
spontanea delle parti, non può invero assurgere ad adempimento (anticipato)
della mediazione demandata dal giudice con l’ordinanza del 20.1.2024, che è
stata pronunciata dal GI in un momento dell’iter processuale successivo
rispetto alla chiusura negativa della mediazione volontaria, quando i
presupposti dell’opportunità della mediazione valutati dal giudice (rigetto della
provvisoria esecuzione e piena discovery delle allegazioni e istanze di prova
delle parti) erano inesistenti al momento dell’esperimento della precedente
mediazione volontaria.
Una volta pronunciata l'ordinanza di mediazione ex art. 5-quater D. Lgs n.
28/2010, sorgeva dunque in capo alla parte onerata l'obbligo di attivarla entro
la prima udienza successiva e il mancato adempimento determina
l'improcedibilità della domanda, indipendentemente da qualsiasi mediazione
volontaria precedentemente esperita.
Da quanto esposto consegue l’improcedibilità della domanda proposta dalla
convenuta in sede monitoria, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo
opposto.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto che la revoca del decreto deriva da una
pronuncia solo in rito e che l’ordinanza che ha disposto la mediazione
demandata non dava espressamente atto della precedente mediazione,
circostanza che può aver indotto l’opposta a ritenere di aver già assolto alla
condizione di procedibilità, si ritengono sussistere i giusti motivi per disporre
l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

PQM

Il Tribunale di Parma, in composizione monocratica, definitivamente
pronunciando nelle cause in epigrafe, ogni altra domanda, eccezione ed istanza
disattesa,
1) DICHIARA l’improcedibilità della domanda proposta in via monitoria
dalla convenuta e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1489/2023, emesso dal Tribunale di Parma in data 7.12.2023
2) DISPONE l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
Così deciso il 30 Aprile 2026
Il Giudice Un.
dott.ssa Angela Chiari

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità. 

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