DIRITTO D'AUTORE


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14 maggio 2026

20/26. Omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione in violazione di una clausola contrattuale, decreto ingiuntivo, conseguenze (Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026)

 

=> Tribunale di Alessandria, 27 febbraio 2026


In presenza di una clausola di mediazione (che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria), il credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo va ritenuto non esigibile, in quanto improcedibile, qualora, prima della domanda proposta in via monitoria (quindi, del ricorso per per ottenere il decreto ingiuntivo), si sia omessa la c.d. “mediazione convenzionale” (risultando in tali ipotesi inapplicabile la disposizione di cui all’art. art. 5-bis, d.lgs. 28/2010, che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza) (I) (II).


(I) Si vedano gli artt. 5-bis e 5-sexies, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.


(II) Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione su clausola contrattuale e decreto ingiuntivo, in Diritto e Giustizia, 2026.


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026

(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)


Tribunale di Alessandria

27.2.2026

decreto


Omissis

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo omissis


- ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito non risulti esigibile in quanto improcedibile per avere omesso la “mediazione convenzionale”, atteso che nel contratto … risulta la seguente clausola: …


- osservato che le clausole convenzionali di mediazione sono pure previste dall’art. 5 sexies D.Lgs
28/2010 introdotto dalla Riforma Cartabia. La clausola di mediazione obbligatoria, validamente
sottoscritta e specificamente approvata è dunque sussumibile nella previsione dell’art. 5 sexies, il
quale non richiama la specifica norma prevista dall’art. 5-bis, che regola il procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo nel caso di mediazione obbligatoria ex lege, ma solamente i
commi 2, 5 e 6 del D.Lgs 28/2010.

In una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano 4 agosto 2025 n. 6386 si affronta l’ipotesi
se in presenza di una clausola contrattuale che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di
mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, tale clausola debba essere rispettata anche in
presenza di procedimento monitorio. Ne consegue che risulta inapplicabile la disposizione citata,
che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza e l’inadempimento di tale
obbligo preliminare comporta la improcedibilità dell’azione legale, anche se proposta per ottenere
un decreto ingiuntivo.
La natura della mediazione convenzionale, in quanto frutto della volontà delle parti è ben diversa
dalla mediazione obbligatoria imposta dalla legge e si impone ai sensi dell’art. 1372 c.c..
Tale recente sentenza del Tribunale di Milano si innesta in un quadro interpretativo tendente alla
massima valorizzazione della volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa delle
controversie. Il Tribunale rileva, infatti, preliminarmente, come le parti abbiano convenuto
l’inserimento nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale (come appunto nella
fattispecie in esame, seppure in via monitoria) con la quale si sono obbligate reciprocamente –
all’insorgere di qualsivoglia controversia che riguardi la validità, l’efficacia, l’esecuzione, la
risoluzione e l’interpretazione del contratto – a svolgere il tentativo di mediazione prima di agire
in giudizio, presso un organismo di mediazione, rendendo pertanto palese l’intendimento di
ricercare una soluzione stragiudiziale e bonaria della controversia. Con riferimento all’introdotto
ricorso in via monitoria, il Giudice meneghino ben rileva come “a norma dell’art. 5, comma 6 lett.
a) del menzionato decreto non sussiste l’obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede di
opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del decreto ingiuntivo opposto, ma
nell’ipotesi che ci occupa tale deroga non può trovare applicazione”, in quanto il predetto “intento
di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale (…) verrebbe invece vanificato dalla
subordinazione all’emissione del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale provvisoria
esecuzione”. Con conseguente improcedibilità dell’azione monitoria per il mancato esperimento
della procedura di mediazione prevista contrattualmente.
Il Tribunale di Milano richiama espressamente il proprio consolidato orientamento (cfr. Tribunale
di Milano 7 febbraio 2022 n. 1008) – nel nostro caso ancora più pertinente in quanto il contratto è
stato firmato in data anteriore all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia - secondo cui “la
clausola contrattuale che prevede l’obbligo delle parti di esperire un tentativo di mediazione
prima di adire l’autorità giudiziaria ha natura cogente e deve essere rispettata, comportando
l’improcedibilità dell’azione giudiziale proposta in sua violazione. Tale pattuizione, qualificabile
come mediazione convenzionale e non come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, non
costituisce una limitazione illecita del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art.
24 Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ma si limita a
subordinarla al preventivo esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in ossequio al
principio di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo da
produrre effetti e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni che ne
subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima udienza del giudizio. L’inadempimento
dell’obbligo di esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina l’improcedibilità
dell’azione giudiziale, anche se proposta in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha
predisposto le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La natura convenzionale
della mediazione pattuita la distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 28/2010,
rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di quest’ultima, inclusa quella che ne prevede
l’attivazione solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta una libera scelta
delle parti di regolamentare i propri rapporti favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione
delle controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta sunt servanda di cui all’art.
1372 c.c”.
Tra i precedenti più recenti, va ricordato il Tribunale di Ravenna 22 giugno 2023 n. 431,
menzionata nella pronuncia prima citata, secondo cui “si tratta di una clausola contrattuale di
mediazione che ha valore cogente per le parti e se la stessa non viene espletata prima dell’esercizio
dell’azione determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione della domanda ex
adverso proposta anche in sede monitoria con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”.
E ancora, il Tribunale di Parma 30 maggio 2024 n. 286, in cui si afferma – nell’ambito di
fattispecie del tutto analoga – come risulti evidente “il comune favore verso la modalità di soluzione
stragiudiziale di ogni controversia derivante dal contratto (…) e la sola residuale possibilità di
adire il Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione bonaria della
vicenda”. Ed infine, il Tribunale di Ancona14 gennaio 2025 n. 33, il quale sottolinea che la
“mediazione prevista contrattualmente ha la funzione di favorire una soluzione amichevole della
lite, evitando l’accesso alla giustizia ordinaria. Questo implica che il tentativo di conciliazione
debba precedere qualsiasi azione giudiziale, incluso il procedimento monitorio. Il riferimento
normativo principale è l’art. 5, comma 5, del D.lgs. 28/2010, che riconosce l’efficacia delle
clausole di mediazione e ne impone il rispetto, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziale”. La
mediazione da clausola contrattuale non rappresenta quindi una mera formalità ma una condizione
effettiva e vincolante. Va quindi rispettata la volontà delle parti, vincolante ex art. 1372 c.c., anche
in via monitoria.

Per tali motivi, visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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