=> Tribunale di Alessandria, 27 febbraio 2026
In presenza di una clausola di mediazione (che prevede l’obbligo di attivare il procedimento di mediazione prima di ricorrere all’autorità giudiziaria), il credito azionato con ricorso per decreto ingiuntivo va ritenuto non esigibile, in quanto improcedibile, qualora, prima della domanda proposta in via monitoria (quindi, del ricorso per per ottenere il decreto ingiuntivo), si sia omessa la c.d. “mediazione convenzionale” (risultando in tali ipotesi inapplicabile la disposizione di cui all’art. art. 5-bis, d.lgs. 28/2010, che prevede l’attivazione della procedura solo dopo la prima udienza) (I) (II).
(I) Si vedano gli artt. 5-bis e 5-sexies, d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia e relativo correttivo), in Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2025.
(II) Per approfondimenti si veda SPINA, Mediazione su clausola contrattuale e decreto ingiuntivo, in Diritto e Giustizia, 2026.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2026
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Alessandria
27.2.2026
decreto
Omissis
letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo omissis
- ritenuto che in base ai documenti prodotti il credito non risulti esigibile in quanto improcedibile per avere omesso la “mediazione convenzionale”, atteso che nel contratto … risulta la seguente clausola: …
-
osservato che le clausole convenzionali di mediazione sono
pure previste dall’art. 5 sexies D.Lgs
28/2010 introdotto
dalla Riforma Cartabia. La clausola di mediazione obbligatoria,
validamente
sottoscritta e specificamente approvata è dunque
sussumibile nella previsione dell’art. 5 sexies, il
quale non
richiama la specifica norma prevista dall’art. 5-bis, che regola il
procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo nel caso
di mediazione obbligatoria ex lege, ma solamente i
commi
2, 5 e 6 del D.Lgs 28/2010.
In
una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano 4 agosto 2025 n.
6386 si affronta l’ipotesi
se in presenza di una clausola
contrattuale che prevede l’obbligo di attivare il procedimento
di
mediazione prima di ricorrere all’autorità
giudiziaria, tale clausola debba essere rispettata anche in
presenza
di procedimento monitorio. Ne consegue che risulta inapplicabile la
disposizione citata,
che prevede l’attivazione della procedura
solo dopo la prima udienza e l’inadempimento di tale
obbligo
preliminare comporta la improcedibilità dell’azione legale, anche
se proposta per ottenere
un decreto ingiuntivo.
La natura
della mediazione convenzionale, in quanto frutto della
volontà delle parti è ben diversa
dalla mediazione obbligatoria
imposta dalla legge e si impone ai sensi dell’art. 1372 c.c..
Tale
recente sentenza del Tribunale di Milano si innesta in un quadro
interpretativo tendente alla
massima valorizzazione della
volontà delle parti in materia di risoluzione alternativa
delle
controversie. Il Tribunale rileva, infatti,
preliminarmente, come le parti abbiano convenuto
l’inserimento
nel contratto di una clausola di mediazione convenzionale
(come appunto nella
fattispecie in esame, seppure in via
monitoria) con la quale si sono obbligate reciprocamente
–
all’insorgere di qualsivoglia controversia che riguardi la
validità, l’efficacia, l’esecuzione, la
risoluzione e
l’interpretazione del contratto – a svolgere il tentativo
di mediazione prima di agire
in giudizio, presso un
organismo di mediazione, rendendo pertanto palese l’intendimento
di
ricercare una soluzione stragiudiziale e bonaria della
controversia. Con riferimento all’introdotto
ricorso in via
monitoria, il Giudice meneghino ben rileva come “a norma dell’art.
5, comma 6 lett.
a) del menzionato decreto non sussiste
l’obbligo di mediazione fino alla pronuncia, in sede
di
opposizione, sulle istanze di concessione e sospensione del
decreto ingiuntivo opposto, ma
nell’ipotesi che ci occupa tale
deroga non può trovare applicazione”, in quanto il predetto
“intento
di trovare una soluzione bonaria stragiudiziale (…)
verrebbe invece vanificato dalla
subordinazione all’emissione
del decreto ingiuntivo e alla decisione sull’eventuale
provvisoria
esecuzione”. Con conseguente improcedibilità
dell’azione monitoria per il mancato esperimento
della
procedura di mediazione prevista contrattualmente.
Il
Tribunale di Milano richiama espressamente il proprio consolidato
orientamento (cfr. Tribunale
di Milano 7 febbraio 2022 n. 1008)
– nel nostro caso ancora più pertinente in quanto il contratto
è
stato firmato in data anteriore all’entrata in vigore della
c.d. riforma Cartabia - secondo cui “la
clausola contrattuale
che prevede l’obbligo delle parti di esperire un tentativo
di mediazione
prima di adire l’autorità giudiziaria ha
natura cogente e deve essere rispettata,
comportando
l’improcedibilità dell’azione giudiziale
proposta in sua violazione. Tale pattuizione,
qualificabile
come mediazione convenzionale e non
come mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010,
non
costituisce una limitazione illecita del diritto
costituzionalmente garantito di agire in giudizio (art.
24
Cost.), in quanto non esclude la possibilità di adire l’autorità
giudiziaria ma si limita a
subordinarla al preventivo
esperimento del tentativo di mediazione. La clausola, in
ossequio al
principio di conservazione del contratto ex art.
1367 c.c., deve essere interpretata in modo da
produrre effetti
e non può essere svuotata di significato attraverso interpretazioni
che ne
subordinino l’efficacia alla celebrazione della prima
udienza del giudizio. L’inadempimento
dell’obbligo di
esperire il tentativo di mediazione convenzionale determina
l’improcedibilità
dell’azione giudiziale, anche se proposta
in via monitoria, e ciò vale anche per la parte che ha
predisposto
le condizioni generali di contratto contenenti tale clausola. La
natura convenzionale
della mediazione pattuita la
distingue dalla mediazione obbligatoria prevista dal D.Lgs.
28/2010,
rendendo inapplicabili le disposizioni specifiche di
quest’ultima, inclusa quella che ne prevede
l’attivazione
solo dopo la prima udienza. La clausola di mediazione rappresenta
una libera scelta
delle parti di regolamentare i propri rapporti
favorendo una modalità stragiudiziale di risoluzione
delle
controversie, vincolante per entrambe in virtù del principio pacta
sunt servanda di cui all’art.
1372 c.c”.
Tra i
precedenti più recenti, va ricordato il Tribunale di Ravenna 22
giugno 2023 n. 431,
menzionata nella pronuncia prima citata,
secondo cui “si tratta di una clausola contrattuale
di
mediazione che ha valore cogente per le parti e se la
stessa non viene espletata prima dell’esercizio
dell’azione
determina la improcedibilità della domanda e nel caso in questione
della domanda ex
adverso proposta anche in sede monitoria con
conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto”.
E
ancora, il Tribunale di Parma 30 maggio 2024 n. 286, in cui si
afferma – nell’ambito di
fattispecie del tutto analoga –
come risulti evidente “il comune favore verso la modalità di
soluzione
stragiudiziale di ogni controversia derivante dal
contratto (…) e la sola residuale possibilità di
adire il
Giudice una volta percorsa infruttuosamente la via della definizione
bonaria della
vicenda”. Ed infine, il Tribunale di Ancona14
gennaio 2025 n. 33, il quale sottolinea che la
“mediazione prevista
contrattualmente ha la funzione di favorire una soluzione amichevole
della
lite, evitando l’accesso alla giustizia ordinaria.
Questo implica che il tentativo di conciliazione
debba precedere
qualsiasi azione giudiziale, incluso il procedimento monitorio. Il
riferimento
normativo principale è l’art. 5, comma 5, del
D.lgs. 28/2010, che riconosce l’efficacia delle
clausole
di mediazione e ne impone il rispetto, pena
l’improcedibilità dell’azione giudiziale”. La
mediazione da
clausola contrattuale non rappresenta quindi una mera formalità ma
una condizione
effettiva e vincolante. Va quindi rispettata la
volontà delle parti, vincolante ex art. 1372 c.c., anche
in via
monitoria.
Per tali motivi, visti gli artt. 633 e seguenti c.p.c.; rigetta il ricorso per decreto ingiuntivo omissis.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.