La legge 25 giugno 2020, n. 70
di conversione in legge del c.d. decreto giustizia (d.l. 30 aprile 2020, n. 28), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29-6-2020) ha apportato alcune novità in tema di mediazione civile (riportate
sotto in grassetto).
Nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria
Novella all’art. 3, d.l. 6/2020
conv., con mod., dalla l. 5 marzo 2020, n. 13.
…omissis…
6-bis. Il rispetto delle
dette misure ivi previste è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della
responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali,
nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente
decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19
sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6
-bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del
comma 1 -bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
costituisce condizione di procedibilità della domanda.
MEDIAZIONE
TELEMATICA
Novella all’art. 83, comma
20-bis, d.l. 18/2020 conv., con mod., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
…omissis…
…gli incontri potranno
essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel
procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di
procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puo'
dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto
ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale
relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' sottoscritto
dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutivita'
dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione
digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle
parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione
dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario
mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale
giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le
copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli
137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia
analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
AVVISO. I
testi riportati non rivestono carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 33/2020