DIRITTO D'AUTORE


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30 giugno 2020

33/20. Legge 25 giugno 2020, n. 70 (giustzia-Covid-19) e mediazione: nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria e mediazione telematica (Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020)


La legge 25 giugno 2020, n. 70 di conversione in legge del c.d. decreto giustizia (d.l.  30 aprile 2020, n. 28), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29-6-2020) ha apportato alcune novità in tema di mediazione civile (riportate sotto in grassetto).

Nuova ipotesi di mediazione c.d. obbligatoria

Novella all’art. 3, d.l. 6/2020 conv., con mod., dalla l. 5 marzo 2020, n. 13.

…omissis…

6-bis. Il rispetto delle dette misure ivi previste è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

6-ter. Nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto, o comunque disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base di disposizioni successive, può essere valutato ai sensi del comma 6 -bis, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del comma 1 -bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità della domanda.

MEDIAZIONE TELEMATICA

Novella all’art. 83, comma 20-bis, d.l. 18/2020 conv., con mod., dalla l. 24 aprile 2020, n. 27

…omissis…

…gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, puo' dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalita' telematica e' sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutivita' dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato. In tali casi l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario estrae dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

AVVISO. I testi riportati non rivestono carattere di ufficialità.

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 33/2020

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