=> Tribunale di Roma, 12 dicembre 2019, n. 23886
Il risarcimento
del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti
dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria,
perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal
1117 al 1139 del codice civile, considerato che l'art.71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che
per controversie in materia di condominio che, in base all'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono sottoposte a
mediazione obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla
errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire
libro II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72
delle disposizioni di attuazione (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 30/2020
Tribunale di Roma
Sentenza n. 23886
12 dicembre 2019
Omissis
Nell'esaminare, in via pregiudiziale,
l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del
procedimento di mediazione, se ne deve rilevare l'infondatezza, considerato che
il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed
asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di
mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata
applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile, considerato che
l'art.71 quater delle disposizioni di attuazione del codice civile afferma che
per controversie in materia di condominio che, in base all'art 5 comma 1 del
decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono sottoposte a mediazione
obbligatoria, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata
applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire libro
II, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli dal 61 al 72 delle
disposizioni di attuazione; del pari, deve ritenersi infondata l'eccezione di
improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione
assistita, considerato che, nella specie, la domanda non ha contenuto meramente
risarcitorio, ma ha per oggetto anche l'accertamento della responsabilità e la
condanna ad un facere, ovvero all'esecuzione di tutti gli interventi necessari
a rimuovere la causa dell'evento dannoso lamentato.
Nel merito, la domanda è fondata nei termini
di seguito precisati.
In relazione ai danni lamentati dalla parte
attrice nell'atto introduttivo del giudizio, il nominato c.t.u. ha riscontrato
soltanto in parte la situazione di fatto lamentata, e precisamente omissis Orbene, alla luce di quanto
evidenziato dalla richiamata c.t.u. - alle cui conclusioni questo giudice
pienamente aderisce in quanto fondate su puntuali ed approfondite indagini e su
argomentazioni esenti da vizi logici - risulta evidente la responsabilità del
Condominio convenuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine all'evento dannoso
verificatosi negli appartamenti dell'attrice, considerato che il Condominio è
tenuto, ai sensi della richiamata previsione normativa ed in considerazione
della qualità di custode dei beni comuni allo stesso attribuita, ad adottare
tutti gli interventi necessari affinché dagli stessi non derivino danni a terzi
ovvero ai singoli condomini.
Tale responsabilità deve essere affermata
anche in riferimento alle infiltrazioni riconducibili alla inadeguata
coibentazione o impermeabilizzazione dei muri perimetrali, risultando pacifico
in giurisprudenza che “i muri perimetrali dell'edificio in condominio, pur non
avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della
presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. in quanto determinano la
consistenza volumetrica dell'edificio unitariamente considerato proteggendolo
dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e
delineano la sagoma architettonica dell'edificio stesso” (cfr., ex plurimis,
Cass. 3867/1986).
Peraltro, anche se le infiltrazioni
provenienti dalle mura perimetrali sono sostanzialmente imputabili a vizi
addebitabili all'impresa costruttrice, la quale non ha adeguatamente provveduto
all'impermeabilizzazione delle stesse, tuttavia quando tale inadeguata
coibentazione causi danni ai singoli condomini, nei confronti dei danneggiati
risulta responsabile in via autonoma il Condominio, il quale è tenuto ad
eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria, salvo poi
eventualmente il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa che ha edificato
l'immobile (cfr., ex plurimis, Cass. 1230/2013).
Orbene, in considerazione di quanto sinora
argomentato, deve affermarsi la responsabilità del Condominio, cui incombe
l'obbligo di custodia dei beni comuni ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine
alla causazione dell'evento lesivo.
Ed invero, come noto (Cass., sez. III,
sentenza n. 20427 del 25/07/2008), la responsabilità del custode disciplinata
dall'art. 2051 c.c. costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non di
colpa presunta. Il danneggiato, pertanto, per ottenere il risarcimento da parte
del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua
derivazione causale dalla cosa. Al custode, per contro, per andare esente da
responsabilità non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella
custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito,
circostanza neanche allegata nel caso di specie omissis.
Diversamente, non devono essere posti a
carico del Condominio i lavori di ripristino, peraltro non considerati dal
c.t.u., relativi alla soffitta del ripostiglio posto nel sottoscala omissis.
Il Condominio convenuto deve essere, altresì,
condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, delle somme
necessarie al completo ripristino dello stato dei luoghi, come quantificate
dallo stesso c.t.u., per complessivi €. 2.900,00, oltre i.v.a.
Quanto agli ulteriori danni richiesti, il
c.t.u. ha rilevato che omissis.
In accoglimento della domanda in parte qua
deve, invece, essere riconosciuto il risarcimento dei danni per il mancato o
ridotto godimento del bene omissis.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda omissis
dichiara il Condominio omissis
responsabile dell'evento dannoso denunciato dall'attrice nell'atto di citazione
e, per l'effetto, lo condanna all'esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. omissis; condanna il Condominio
convenuto a pagare omissis; rigetta
la domanda proposta dall'attrice nei confronti di omissis; rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti di
Roma capitale omissis; rigetta la
domanda proposta dal Condominio convenuto nei confronti della omissis;
rigetta la domanda proposta nei confronti del
Condominio omissis; dichiara
l'inammissibilità della domanda proposta dal Condominio omissis; dichiara l'inammissibilità delle domande proposte da omissis; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle
spese generali come per legge; condanna il Condominio omissis e rimborso forfettario delle spese generali come per legge;
condanna il Condominio omissis e
rimborso forfettario delle spese generali come per legge; nulla per le spese in
riferimento alla omissis; dichiara
integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e la
convenuta omissis; dichiara
integralmente compensate le spese del giudizio tra la parte attrice e Roma Capitale,
in persona del Sindaco p.t.; dichiara integralmente compensate le spese del
giudizio tra omissis ed il Condominio
omissis; pone definitivamente a
carico del Condominio omissis le
spese di c.t.u. liquidate come da separato decreto.