DIRITTO D'AUTORE


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22 novembre 2021

45/21. Causa revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.: no alla mediazione obbligatoria (Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2021)

=> Tribunale di Bergamo, 13 maggio 2021 

La mediazione obbligatoria non è prevista dalla legge per la causa revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., posto che tale azione non rientra nell’elencazione prevista dall’art. 5, d.lgs. 28 del 2010 sulle condizioni di procedibilità dell’azione civile (nella specie il giudice nota che oggetto della presente causa infatti non è né un contratto bancario o finanziario, né un contratto di fideiussione, perché l’azione ex art. 2901 c.c. ha quale petitum la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo del patrimonio -  donazione nel caso di specie - e quale causa petendi il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore; nell’azione revocatoria ordinaria non è minimamente in discussione il contratto di fideiussione, che ha invece costituito il presupposto per l’ottenimento del decreto ingiuntivo, che costituisce il titolo esecutivo, da cui deriva il credito dell’attore (I).  

(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 45/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

Tribunale di Bergamo
Sentenza
13 maggio 2021

Omissis 

Nel merito della causa va preliminarmente confermata l’ordinanza del 03/08/2018 con cui sono state rigettate le eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, nonché l’istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Infatti come già ivi osservato la mediazione obbligatoria non è prevista dalla legge per la causa revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., posto che tale azione non rientra nell’elencazione prevista dall’art. 5 della Legge n. 28 del 04/03/2010 sulle condizioni di procedibilità dell’azione civile.

Oggetto della presente causa infatti non è né un contratto bancario o finanziario, né un contratto di fideiussione, perché l’azione ex art. 2901 c.c. ha quale petitum la declaratoria di inefficacia di un atto dispositivo del patrimonio (donazione nel caso di specie) e quale causa petendi il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Nell’azione revocatoria ordinaria non è minimamente in discussione il contratto di fideiussione, che ha invece costituito il presupposto per l’ottenimento del decreto ingiuntivo, che costituisce il titolo esecutivo, da cui deriva il credito dell’attore.

E’ perimenti infondata l’istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in quanto anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., contro l'atto di disposizione compiuto dal debitore, vale a dire che è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente.

Ne consegue che il giudizio promosso con l'azione revocatoria non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 c.p.c. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (così Cass. Civ. sez. U. ordinanza del 18/05/2004 n. 9440; Cass. Civ. sez. III del 10/03/2006 n. 5246; Cass. Civ. sez. III del 17/07/2009 n. 16722; Cass. Civ. sez. VI – III del 26/01/2012 n. 1129; Cass. Civ. sez. III del 14/05/2013 n. 11573; Cass. Civ. sez. I del 12/07/2013 n. 17257; Cass. Civ. sez. III n. 2673 del 10/02/2016; Cass. Civ. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3369 del 05/02/2019).

Passando a trattare la domanda di merito vanno innanzitutto richiamati i principi in materia di revocatoria ordinaria applicabili al caso di specie.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la donazione della nuda proprietà dell’immobile) successivi alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni).

L'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (in tal senso Cass. Civ. sez. VI – III Ordinanza del 09/10/2015 n 20376; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2011 n. 3676; Cass. Civ. sez. III del 29/01/2010 n. 2066; Cass. Civ. sez. III del 09/04/2009 n. 8680).

“In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al Giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. Civ. n. 27546 del 30/12/2014; nello stesso senso Cass. Civ. n. 17327 del 17/08/2011; Cass. Civ. n. 15257 del 06/08/2004, Cass. Civ. n. 7452 del 05/06/2000; Cass. Civ. n. 6272 del 10/07/1997).

“In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente – prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma 1°., n. 2, c.c. – consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d'altra parte, il requisito della scientia damni può essere provato per presunzioni” (Cass. Civ. n. 1068 del 18/01/2007), dal soggetto che lo allega (Cass. Civ. n. 24757 del 07/10/2008; Cass. Civ. n. 11577 del 09/05/2008; Cass. Civ. n. 11916 del 21/09/2001); e rimangono invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (così Cass. Civ. sez. III del 30/06/2015 n. 13343).

In relazione all’eventus damni per esperire l’azione revocatoria non occorre la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (per es. a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso, per es. in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di facere infungibile, come la vendita di diritti reali su beni immobili, che determina il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (in tal senso Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018; Cass. Civ. Sez. III n. 1896 del 09/02/2012¸ Cass. Civ. sez. III del 07/10/2008 n. 24757; Cass. Civ. sez. III del 15/02/2007 n. 3470; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2007 n. 966).

In tale ultimo caso incombe sul debitore, e non sul creditore, l'onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (così Cass. Civ. sez. II del 27/03/2007 n. 7507; Cass. Civ. Sez. III Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018).

Applicando i sopra esposti principi al caso oggetto della presente decisione va osservato che X S.p.A. ha prodotto in giudizio il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo n. 6847/2014 del 10/11/2014, dichiarato provvisoriamente esecutivo il 19/05/2016 nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (doc. n. 1 e n. 2 fascicolo attore). Detto decreto ingiuntivo è stata confermato nel giudizio di primo grado con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 450/2017 del 22/02/2017 (doc. n. 3 fascicolo attore). Inoltre nel giudizio di appello promosso da --- avverso la sentenza n. 450/2017, la Corte di Appello di Brescia, con provvedimento del 13/12/2017, ha ritenuto prima facie non fondati i motivi di appello, respingendo l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza appellata (doc. n. 13 fascicolo attore). Infine il giudizio di appello è stato definito con la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 1192/2020 del 28/10/2020, che ha respinto l’appello proposto dalla signora --- (pag. 9 comparsa conclusionale attorea).

La documentazione prodotta è ampiamente sufficiente a ritenere idonea la legittimazione del creditore a proporre l’azione revocatoria sulla base del credito litigioso portato dal decreto ingiuntivo.

E per tale motivo sono irrilevanti nella presente causa tutte le deduzioni di parti convenute, con cui vengono contestati il credito della banca, la falsità della sottoscrizione della fideiussione rilasciata da --- e la sua conseguente nullità: tali questioni potranno eventualmente essere coltivate nella causa di impugnazione pendente avanti alla Corte di Appello di Brescia.

Infatti “la ragione di credito costituisce titolo di legittimazione dell’azione revocatoria, per cui non vi è da parte del Giudice di quest’ultima, un accertamento sia pure incidentale del credito, ma un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione dell’azione” (in motivazione Cass. Civ. Ordinanza sez. III-VI n. 4212 del 19/02/2020).

Con riferimento al requisito dell’eventus damni va osservato che la circostanza dell’avvenuta spoliazione, a titolo gratuito, della nuda proprietà di un immobile (nello specifico un’abitazione civile e un’autorimessa - doc. 8 e 9 fascicolo attore) è operazione potenzialmente pregiudizievole alle ragioni del creditore e segnatamente della banca attrice, in quanto ha ridotto l’entità del patrimonio complessivo del debitore.

Il requisito dell’eventus damni presuppone, dal punto di vista processuale, non tanto una valutazione sull’effettivo pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, bensì la mera dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile eventuale infruttuosità della futura azione esecutiva.

A riguardo era preciso onere probatorio della convenuta --- indicare gli eventuali ulteriori beni di sua proprietà, che potevano costituire la garanzia patrimoniale a favore del credito della banca attrice, in luogo dei beni immobili donati al figlio ---.

Ne consegue che detta operazione di vendita è revocabile a norma dell’art. 2901 c.c. Quanto alla scientia damni, va osservato che ---, cedendo gratuitamente al figlio --- un immobile facente parte del suo patrimonio, ha certamente avuto la consapevolezza di pregiudicare le ragioni della U S.p.A., posto che con detto atto dispositivo ha fatto venire meno la garanzia patrimoniale generica del creditore costituita, a norma dell’art. 2740 c.c., dall’intero patrimonio del debitore.

A riguardo non possono condividersi le considerazioni di parte convenuta --- in ordine al fatto che essa non avesse mai inteso rendersi garante della Società omissis Immobiliare S.r.l. (sul presupposto della falsità della sottoscrizione della fideiussione del 25/02/2010), cosicché essa non avrebbe affatto potuto agire con l’intento di diminuire le proprie garanzie patrimoniali in favore di un soggetto che, in realtà non sarebbe suo creditore.

Va infatti ricordato che, nonostante la contestazione di ---, la validità della fideiussione del 25/02/2010 è già stata oggetto di accertamento giudiziale nella sentenza del Tribunale di Bergamo n. 450/2017 del 22/02/2017 (doc. n. 3 fascicolo attore), che ha confermato il decreto ingiuntivo opposto. Detta sentenza, come sopra riportato, è stata anche confermata in sede di appello.

Può pertanto ragionevolmente ritenersi plausibile che la fideiussione del 25/02/2010 sia stata effettivamente sottoscritta da ---, con tutte le conseguenze del caso.

In conclusione la domanda attorea è meritevole di accoglimento.

A norma dell’art. 2655 c.c. la sentenza va annotata in margine alle trascrizioni dell’atto revocato.

Quanto all’intervento volontario di omissis. 

PQM 

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda di parte attrice, revoca e quindi dichiara inefficace a norma dell’art. 2901 c.c. e seg. nei confronti di U S.p.A. e del suo successore a titolo particolare omissis Finance s.r.l., l’atto pubblico di donazione omissis, con il quale --- ha donato al figlio --- la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto generale e vitalizio, delle unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare omissis; ordina omissis la trascrizione della presente sentenza a margine della trascrizione dell’atto revocato omissis; condanna parti convenute --- e ---, in solido fra loro, al pagamento a favore di parte attrice U S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di causa liquidate in complessivi € 17.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge ed oltre € 1.686,00 per rimborso spese documentate.

 

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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