9 settembre 2021
Dipartimento
per gli affari di giustizia
Direzione
generale degli affari interni
Ufficio II – Reparto V
Albi e Registri
Agli Organismi di Mediazione
OGGETTO: Obbligo di comunicazione di cui all’articolo
8, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (“Attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”).
Circolare interpretativa.
Pervengono a questo Ufficio molteplici esposti e quesiti in ordine alla corretta interpretazione da attribuire all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), disposizione concernente, per quanto qui interessa, l’obbligo di comunicazione, alla parte chiamata in mediazione, dell’avvenuta proposizione della domanda a opera della parte istante e della fissazione della data del primo incontro di mediazione a opera del responsabile dell’organismo.
In particolare, è oggetto di contrasto se, alla luce della disposizione
normativa richiamata, tale obbligo gravi in via esclusiva sull’organismo, con
la conseguenza di una totale irrilevanza della comunicazione eventualmente
effettuata dalla parte istante alla parte chiamata, oppure se tale ultima
comunicazione possa produrre un qualche effetto nei confronti della parte
chiamata, alla stessa stregua della comunicazione proveniente dall’organismo.
Ebbene, al fine di dirimere ogni questione interpretativa, pare
opportuno anzitutto richiamare la lettera della disposizione normativa de
qua, nonché, nell’ottica di una interpretazione sistematica, le ulteriori
norme rilevanti contenute nel medesimo decreto legislativo.
Si rammenta pertanto che, ai sensi del citato articolo 8, comma 1, “all'atto
della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta
giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi,
fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza
dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la
funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre
nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi
sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo,
procede con lo svolgimento …”.
Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione prevede che “il
procedimento si svolge senza formalità ...”.
L’articolo 5, poi, prevede al comma 1-bis che, in alcune
materie ivi specificamente determinate, “l'esperimento del procedimento di
mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, e al
comma 2 che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la
natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti,
può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso,
l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale anche in sede di appello”; precisa poi al comma 2-bis che
“quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se
il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.
Infine, il comma 6 dispone che “dal momento della comunicazione alle
altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce
altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda
giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria
dell'organismo”.
Pare da ultimo opportuno rammentare anche quanto disposto dall’articolo
16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (“Regolamento recante la
determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro
degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione,
nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi
dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”), il quale
stabilisce, ai commi 1 e 2, che “l'indennità comprende le spese di avvio del
procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere
sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del
primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00
euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive
documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di
mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione
al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.
Tanto premesso, deve ribadirsi, come finora sempre sostenuto da questo
Dicastero, che l’obbligo di comunicazione in questione grava senz’altro, in via
principale, sull’organismo di mediazione, il cui responsabile, ricevuta la
domanda di mediazione, è tenuto – ai sensi del tenore letterale dell’articolo
8, comma 1, cit. – a designare il mediatore e fissare il primo incontro,
essendo così, almeno inizialmente, l’unico soggetto in possesso dei dati (in
particolare, il tempo, il luogo e le modalità dell’incontro) da comunicare alla
parte chiamata.
È sull’organismo che grava infatti la responsabilità del buon andamento
della procedura di mediazione o, quantomeno, dell’espletamento di un serio
tentativo affinché essa abbia esito positivo, risultati che presuppongono
entrambi che la parte chiamata sia portata a conoscenza della pendenza della
procedura e sia posta in condizioni di parteciparvi. Di tal ché l’an e
il quando dell’avvenuta comunicazione assumono importanza
dirimente sia per il soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui
all’articolo 5, commi 1-bis, 2 e 2-bis, sia ai fini della
interruzione della prescrizione e dell’impedimento della decadenza ai sensi del
successivo comma 6.
Ritiene, tuttavia, questo ufficio, di dover rivedere, anche alla luce
della più recente giurisprudenza di merito (v. Trib. Roma 4 giugno 2019 n.
11790, Corte d’Appello di Genova 13 giugno 2018 n. 946, Trib. Savona 24
novembre 2017 n. 1387, Trib. Parma 22 maggio 2017 n. 726), la propria posizione
in ordine all’efficacia della eventuale comunicazione effettuata dalla parte
istante.
Se è vero, infatti, che è il responsabile dell’organismo il soggetto
gravato dell’obbligo di dare comunicazione alla parte chiamata, è vero anche
che l’interesse della parte istante a soddisfare la condizione di
procedibilità, interrompere la prescrizione ed evitare di incorrere in
decadenza non può rischiare di restare frustrato ove il responsabile rimanga
inerte, ritardando od omettendo di adempiere all’obbligo suddetto. In tal caso,
infatti, sarebbe irragionevole non consentire alla parte istante, avuta notizia
della fissazione del primo incontro, di darne comunicazione alla parte
chiamata, adoperandosi in proprio per la produzione degli effetti suddetti in
punto di procedibilità della domanda giudiziale, di prescrizione e di
decadenza, con la conseguenza dunque che la comunicazione de qua si
configura, a carico della parte istante, alla stregua di un onere (diversamente
dall’obbligo gravante sul responsabile dell’organismo).
In tale ottica, re melius perpensa, deve pertanto ritenersi
che l’eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante sostituisca quella
in ipotesi omessa o ritardata dall’organismo.
Paiono deporre in tal senso la lettera dell’articolo 8, comma 1 (“la
domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte … anche a
cura della parte istante”), e il principio dell’assenza di formalismo
di cui all’articolo 8, comma 2, cit. che caratterizza in via generale la
procedura di mediazione e che risulta peculiarmente specificato con riferimento
proprio alle modalità della comunicazione (“con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione”), fermo restando che la modalità prescelta dovrà
comunque garantire certezza dell’an e del quando ai
fini sopra precisati, risultato peraltro vieppiù garantito dall’assistenza
obbligatoria dell’avvocato ora richiesta dal ridetto articolo 8, comma 1.
Di tal ché, qualora nessuna comunicazione venga effettuata – nemmeno
dalla parte istante, che pure non ha alcun obbligo in tal senso – la
responsabilità dell’inadempimento graverà interamente sull’organismo, il quale
non potrà invocare a sua giustificazione in nessun caso l’inerzia della parte
(nemmeno se appositamente delegata); tuttavia, qualora quest’ultima abbia, di
propria iniziativa o per richiesta dell’organismo, provveduto a effettuare la
comunicazione, tenuto conto del dato testuale delle norme e in ottica di tutela
sostanzialistica nel contesto di un procedimento deformalizzato, non è
revocabile in dubbio la regolarità e l’efficacia del suddetto atto ai fini
della instaurazione della procedura.
Non sembra invece di ostacolo alla ricostruzione ermeneutica qui
proposta l’articolo 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, il quale
giustifica l’obbligo posto a carico delle parti di versare all’organismo le
spese di avvio del procedimento attraverso la locuzione “per lo svolgimento
del primo incontro”, il quale non può intendersi limitato al solo invio
della comunicazione in questione, ma ricomprende tutta l’ulteriore attività
prodromica alla comparizione delle parti: tanto è vero che tale obbligo di
pagamento sorge a carico della parte istante “al momento del deposito della
domanda di mediazione”, quindi anteriormente e a prescindere
dall’invio della comunicazione da parte dell’organismo.
Tanto chiarito, si invitano gli organismi di mediazione ad attenersi
d’ora innanzi ai principi suesposti, confidando nel comune impegno volto
all’implementazione dell’istituto della mediazione, al fine ultimo di garantire
il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e tempestiva definizione dei
procedimenti giudiziari.
Roma, lì 9 settembre 2021
Il Direttore
generale
Giovanni Mimmo
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.