DIRITTO D'AUTORE


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26 novembre 2021

46/21. Circolare Ministero giustizia 9.9.2021 sull’obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, c. 1, d.lgs. 28/2010 (Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2021)

Circolare 9 settembre 2021.
Obbligo di comunicazione di cui all'art. 8, comma 1 d. lgs. 4 marzo 2010 n. 28 "Attuazione dell'art. 60 della l. 69/2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali".
Circolare interpretativa.

9 settembre 2021

Dipartimento per gli affari di giustizia

Direzione generale degli affari interni
Ufficio II – Reparto V
Albi e Registri

Agli Organismi di Mediazione 

OGGETTO: Obbligo di comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”).

Circolare interpretativa.

Pervengono a questo Ufficio molteplici esposti e quesiti in ordine alla corretta interpretazione da attribuire all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”), disposizione concernente, per quanto qui interessa, l’obbligo di comunicazione, alla parte chiamata in mediazione, dell’avvenuta proposizione della domanda a opera della parte istante e della fissazione della data del primo incontro di mediazione a opera del responsabile dell’organismo.

In particolare, è oggetto di contrasto se, alla luce della disposizione normativa richiamata, tale obbligo gravi in via esclusiva sull’organismo, con la conseguenza di una totale irrilevanza della comunicazione eventualmente effettuata dalla parte istante alla parte chiamata, oppure se tale ultima comunicazione possa produrre un qualche effetto nei confronti della parte chiamata, alla stessa stregua della comunicazione proveniente dall’organismo.

Ebbene, al fine di dirimere ogni questione interpretativa, pare opportuno anzitutto richiamare la lettera della disposizione normativa de qua, nonché, nell’ottica di una interpretazione sistematica, le ulteriori norme rilevanti contenute nel medesimo decreto legislativo.

Si rammenta pertanto che, ai sensi del citato articolo 8, comma 1, “all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato. Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento …”.

Inoltre, il comma 2 della stessa disposizione prevede che “il procedimento si svolge senza formalità ...”.

L’articolo 5, poi, prevede al comma 1-bis che, in alcune materie ivi specificamente determinate, “l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”, e al comma 2 che “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”; precisa poi al comma 2-bis che “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”.

Infine, il comma 6 dispone che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo”.

Pare da ultimo opportuno rammentare anche quanto disposto dall’articolo 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180 (“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”), il quale stabilisce, ai commi 1 e 2, che “l'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”.

Tanto premesso, deve ribadirsi, come finora sempre sostenuto da questo Dicastero, che l’obbligo di comunicazione in questione grava senz’altro, in via principale, sull’organismo di mediazione, il cui responsabile, ricevuta la domanda di mediazione, è tenuto – ai sensi del tenore letterale dell’articolo 8, comma 1, cit. – a designare il mediatore e fissare il primo incontro, essendo così, almeno inizialmente, l’unico soggetto in possesso dei dati (in particolare, il tempo, il luogo e le modalità dell’incontro) da comunicare alla parte chiamata.

È sull’organismo che grava infatti la responsabilità del buon andamento della procedura di mediazione o, quantomeno, dell’espletamento di un serio tentativo affinché essa abbia esito positivo, risultati che presuppongono entrambi che la parte chiamata sia portata a conoscenza della pendenza della procedura e sia posta in condizioni di parteciparvi. Di tal ché l’an e il quando dell’avvenuta comunicazione assumono importanza dirimente sia per il soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all’articolo 5, commi 1-bis, 2 e 2-bis, sia ai fini della interruzione della prescrizione e dell’impedimento della decadenza ai sensi del successivo comma 6.

Ritiene, tuttavia, questo ufficio, di dover rivedere, anche alla luce della più recente giurisprudenza di merito (v. Trib. Roma 4 giugno 2019 n. 11790, Corte d’Appello di Genova 13 giugno 2018 n. 946, Trib. Savona 24 novembre 2017 n. 1387, Trib. Parma 22 maggio 2017 n. 726), la propria posizione in ordine all’efficacia della eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante.

Se è vero, infatti, che è il responsabile dell’organismo il soggetto gravato dell’obbligo di dare comunicazione alla parte chiamata, è vero anche che l’interesse della parte istante a soddisfare la condizione di procedibilità, interrompere la prescrizione ed evitare di incorrere in decadenza non può rischiare di restare frustrato ove il responsabile rimanga inerte, ritardando od omettendo di adempiere all’obbligo suddetto. In tal caso, infatti, sarebbe irragionevole non consentire alla parte istante, avuta notizia della fissazione del primo incontro, di darne comunicazione alla parte chiamata, adoperandosi in proprio per la produzione degli effetti suddetti in punto di procedibilità della domanda giudiziale, di prescrizione e di decadenza, con la conseguenza dunque che la comunicazione de qua si configura, a carico della parte istante, alla stregua di un onere (diversamente dall’obbligo gravante sul responsabile dell’organismo).

In tale ottica, re melius perpensa, deve pertanto ritenersi che l’eventuale comunicazione effettuata dalla parte istante sostituisca quella in ipotesi omessa o ritardata dall’organismo.

Paiono deporre in tal senso la lettera dell’articolo 8, comma 1 (“la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte … anche a cura della parte istante”), e il principio dell’assenza di formalismo di cui all’articolo 8, comma 2, cit. che caratterizza in via generale la procedura di mediazione e che risulta peculiarmente specificato con riferimento proprio alle modalità della comunicazione (“con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”), fermo restando che la modalità prescelta dovrà comunque garantire certezza dell’an e del quando ai fini sopra precisati, risultato peraltro vieppiù garantito dall’assistenza obbligatoria dell’avvocato ora richiesta dal ridetto articolo 8, comma 1.

Di tal ché, qualora nessuna comunicazione venga effettuata – nemmeno dalla parte istante, che pure non ha alcun obbligo in tal senso – la responsabilità dell’inadempimento graverà interamente sull’organismo, il quale non potrà invocare a sua giustificazione in nessun caso l’inerzia della parte (nemmeno se appositamente delegata); tuttavia, qualora quest’ultima abbia, di propria iniziativa o per richiesta dell’organismo, provveduto a effettuare la comunicazione, tenuto conto del dato testuale delle norme e in ottica di tutela sostanzialistica nel contesto di un procedimento deformalizzato, non è revocabile in dubbio la regolarità e l’efficacia del suddetto atto ai fini della instaurazione della procedura.

Non sembra invece di ostacolo alla ricostruzione ermeneutica qui proposta l’articolo 16 del decreto ministeriale n. 180/2010, il quale giustifica l’obbligo posto a carico delle parti di versare all’organismo le spese di avvio del procedimento attraverso la locuzione “per lo svolgimento del primo incontro”, il quale non può intendersi limitato al solo invio della comunicazione in questione, ma ricomprende tutta l’ulteriore attività prodromica alla comparizione delle parti: tanto è vero che tale obbligo di pagamento sorge a carico della parte istante “al momento del deposito della domanda di mediazione”, quindi anteriormente e a prescindere dall’invio della comunicazione da parte dell’organismo.

Tanto chiarito, si invitano gli organismi di mediazione ad attenersi d’ora innanzi ai principi suesposti, confidando nel comune impegno volto all’implementazione dell’istituto della mediazione, al fine ultimo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione e tempestiva definizione dei procedimenti giudiziari.

Roma, lì 9 settembre 2021

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo

Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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