Di seguito, il testo dell’art. 7, d.lgs. 149 del 2022, che modifica il d.lgs. 28/2010, nonché, in tema di disposizioni transitorie, degli artt. 41 – 44, d.lgs. 149/2022 cit.
DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149
Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata. (22G00158)
(GU n.243 del 17-10-2022 - Suppl. Ordinario n. 38)
omissis
Art. 7
Modifiche al decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «procedure di reclamo»
sono inserite le seguenti: «e di
conciliazione»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, in fine, sono aggiunte
le seguenti parole:
«,
nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 8»;
2) al comma 2, dopo le parole «ne assicurano
l'imparzialita'»
sono inserite le seguenti: «,
l'indipendenza»;
3) al comma 4, in fine, sono aggiunte
le seguenti parole:
«,
nel rispetto dell'articolo 8-bis»;
c) all'articolo 4:
1) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. La
domanda di
mediazione relativa alle
controversie di cui
all'articolo 2 e'
depositata da una delle parti presso
un organismo nel
luogo del
giudice territorialmente competente
per la controversia. In caso di
piu' domande relative alla stessa
controversia, la mediazione
si
svolge davanti all'organismo
territorialmente competente presso
il
quale e'
stata presentata la
prima domanda. La
competenza
dell'organismo e' derogabile su
accordo delle parti. Per determinare
il tempo della domanda si ha
riguardo alla data del deposito.»;
2) al comma 2, le parole
«L'istanza» sono sostituite
dalle
seguenti: «La domanda di
mediazione»;
3) al
comma 3 le
parole «articolo 5,
comma 1-bis» sono
sostituite dalle seguenti:
«articolo 5, comma 2»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art.
5 (Condizione di
procedibilita' e rapporti
con il
processo). - 1. Chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa
a
una controversia in
materia di condominio,
diritti reali,
divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia,
locazione,
comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno
derivante da
responsabilita' medica e sanitaria
e da diffamazione con
il mezzo
della stampa
o con altro
mezzo di pubblicita', contratti
assicurativi, bancari e finanziari,
associazione in partecipazione,
consorzio, franchising, opera,
rete, somministrazione, societa'
di
persone e subfornitura, e'
tenuto preliminarmente a
esperire il
procedimento di mediazione ai sensi
del presente capo.
2. Nelle controversie di cui
al comma 1
l'esperimento del
procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale.
L'improcedibilita' e' eccepita dal
convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice
non oltre la
prima udienza. Il giudice, quando
rileva che la mediazione
non e'
stata esperita o e' gia' iniziata,
ma non si e' conclusa, fissa
la
successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo
6.
A tale udienza,
il giudice accerta
se la condizione
di
procedibilita' e'
stata soddisfatta e, in mancanza,
dichiara
l'improcedibilita' della domanda
giudiziale.
3. Per assolvere alla condizione di
procedibilita' le parti
possono anche
esperire, per le
materie e nei
limiti ivi
regolamentati, le procedure
previste:
a) dall'articolo 128-bis del decreto
legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
b) dall'articolo 32-ter del decreto
legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
c) dall'articolo 187.1 del decreto legislativo
7 settembre
2005, n. 209;
d) dall'articolo 2, comma 24, lettera
b), della legge
14
novembre 1995, n. 481.
4. Quando
l'esperimento del procedimento
di mediazione e'
condizione di procedibilita' della
domanda giudiziale, la condizione
si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore
si
conclude senza l'accordo di
conciliazione.
5. Lo svolgimento della mediazione non
preclude in ogni caso la
concessione dei
provvedimenti urgenti e
cautelari, ne' la
trascrizione della domanda giudiziale.
6. Il comma 1 e l'articolo 5-quater non
si applicano:
a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze
di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione, secondo
quanto previsto dall'articolo 5-bis;
b) nei procedimenti per convalida di
licenza o sfratto, fino
al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura
civile;
c) nei procedimenti di consulenza
tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di
cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
d) nei
procedimenti possessori, fino
alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo
703, terzo comma, del
codice di
procedura civile;
e) nei
procedimenti di opposizione
o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione
forzata;
f) nei procedimenti in camera di
consiglio;
g) nell'azione civile esercitata nel
processo penale;
h) nell'azione inibitoria di cui
all'articolo 37 del codice
del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre
2005, n.
206.»;
e) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo).
- 1. Quando l'azione di
cui all'articolo 5,
comma 1, e'
stata
introdotta con ricorso per decreto
ingiuntivo, nel procedimento
di
opposizione l'onere di
presentare la domanda
di mediazione grava
sulla parte che ha
proposto ricorso per
decreto ingiuntivo. Il
giudice alla prima udienza provvede
sulle istanze di concessione
e
sospensione della provvisoria
esecuzione se formulate e, accertato il
mancato esperimento del tentativo
obbligatorio di mediazione, fissa
la
successiva udienza dopo
la scadenza del
termine di cui
all'articolo 6. A tale
udienza, se la
mediazione non e'
stata
esperita, dichiara
l'improcedibilita' della domanda
giudiziale
proposta con il ricorso per
decreto ingiuntivo, revoca
il decreto
opposto e provvede sulle spese.
Art. 5-ter (Legittimazione in mediazione
dell'amministratore di
condominio). - 1. L'amministratore
del condominio e' legittimato ad
attivare un procedimento di
mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.
Il verbale contenente
l'accordo di conciliazione
o la proposta
conciliativa del
mediatore sono sottoposti
all'approvazione
dell'assemblea condominiale, la
quale delibera entro
il termine
fissato nell'accordo o nella
proposta con le
maggioranze previste
dall'articolo 1136 del codice
civile. In caso di mancata approvazione
entro tale termine la conciliazione
si intende non conclusa.
Art. 5-quater (Mediazione demandata
dal giudice). -
1. Il
giudice, anche in sede di giudizio
di appello, fino al momento della
precisazione delle conclusioni,
valutata la natura della causa,
lo
stato dell'istruzione, il
comportamento delle parti
e ogni altra
circostanza, puo' disporre, con
ordinanza motivata, l'esperimento di
un procedimento di mediazione. Con
la stessa ordinanza
fissa la
successiva udienza dopo la scadenza
del termine di cui all'articolo
6.
2.
La mediazione demandata
dal giudice e'
condizione di
procedibilita' della domanda
giudiziale. Si applica
l'articolo 5,
commi 4, 5 e 6.
3. All'udienza di cui al comma 1,
quando la mediazione
non
risulta esperita,
il giudice dichiara
l'improcedibilita' della
domanda giudiziale.
Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato,
valutazione del
contenzioso definito con mediazione
demandata e collaborazione). - 1.
Il magistrato cura la propria
formazione e il proprio aggiornamento
in materia di mediazione con la
frequentazione di seminari e corsi,
organizzati dalla
Scuola superiore della
magistratura, anche
attraverso le strutture didattiche
di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui
all'articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
la frequentazione di seminari
e
corsi di cui al comma 1,
il numero e la qualita'
degli affari
definiti con ordinanza di
mediazione o mediante accordi
conciliativi
costituiscono, rispettivamente,
indicatori di impegno, capacita'
e
laboriosita' del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il
magistrato demanda le
parti in
mediazione e le controversie
definite a seguito della loro adozione
sono oggetto di specifica
rilevazione statistica.
4. Il capo dell'ufficio
giudiziario puo' promuovere,
senza
nuovi o maggiori oneri
per la finanza
pubblica, progetti di
collaborazione con universita',
ordini degli avvocati, organismi di
mediazione, enti
di formazione e
altri enti e
associazioni
professionali e di categoria, nel
rispetto della reciproca autonomia,
per favorire il ricorso alla
mediazione demandata e la formazione in
materia di mediazione.
Art.
5-sexies (Mediazione su
clausola contrattuale o
statutaria). -
1. Quando il
contratto, lo statuto
o l'atto
costitutivo dell'ente pubblico o
privato prevedono una clausola
di
mediazione, l'esperimento
della mediazione e'
condizione di
procedibilita' della
domanda giudiziale. Se il tentativo
di
conciliazione non risulta
esperito, il giudice
o l'arbitro, su
eccezione di
parte entro la
prima udienza, provvede
ai sensi
dell'articolo 5, comma 2. Si
applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.
2.
La domanda di
mediazione e' presentata
all'organismo
indicato dalla clausola se iscritto
nel registro ovvero, in mancanza,
all'organismo individuato ai sensi
dell'articolo 4, comma 1.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Durata). - 1. Il
procedimento di mediazione
ha una
durata non superiore a tre mesi,
prorogabile di ulteriori tre
mesi
dopo la sua instaurazione e
prima della sua
scadenza con accordo
scritto delle parti.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre
dalla data di deposito
della domanda di mediazione o dalla
scadenza del termine fissato dal
giudice per il deposito della
stessa e, anche nei casi
in cui il
giudice dispone il rinvio della
causa ai sensi dell'articolo 5, comma
2, ovvero ai sensi dell'articolo
5-quater, comma 1, non e' soggetto a
sospensione feriale.
3. Se pende il giudizio, le parti
comunicano al giudice
la
proroga del termine di cui al comma
1.»;
g) all'articolo 7, le parole «commi 1-bis e 2»
sono sostituite
dalle seguenti: «comma 2 e
dell'articolo 5-quater, comma 1»;
h) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Procedimento). - 1. All'atto
della presentazione della
domanda di mediazione, il
responsabile dell'organismo designa
un
mediatore e fissa il primo incontro
tra le parti, che deve
tenersi
non prima di venti e non oltre
quaranta giorni dal
deposito della
domanda, salvo diversa concorde
indicazione delle parti. La domanda
di mediazione, la designazione
del mediatore, la
sede e l'orario
dell'incontro, le modalita' di svolgimento
della procedura, la data
del primo incontro e ogni altra
informazione utile sono
comunicate
alle parti,
a cura dell'organismo, con
ogni mezzo idoneo
ad
assicurarne la
ricezione. Nelle controversie che
richiedono
specifiche competenze tecniche,
l'organismo puo' nominare uno o piu'
mediatori ausiliari.
2. Dal momento in cui la
comunicazione di cui
al comma 1
perviene a conoscenza delle parti,
la domanda di mediazione produce
sulla prescrizione gli effetti
della domanda giudiziale e impedisce
la decadenza per una sola volta. La
parte puo' a tal fine comunicare
all'altra parte
la domanda di
mediazione gia' presentata
all'organismo di
mediazione, fermo l'obbligo
dell'organismo di
procedere ai sensi del comma 1.
3. Il procedimento si svolge senza
formalita' presso la
sede
dell'organismo di mediazione o nel
luogo indicato dal regolamento di
procedura dell'organismo.
4.
Le parti partecipano
personalmente alla procedura
di
mediazione. In presenza di
giustificati motivi, possono
delegare un
rappresentante a conoscenza dei
fatti e munito dei poteri necessari
per la composizione della controversia.
I soggetti diversi
dalle
persone fisiche partecipano alla
procedura di mediazione avvalendosi
di rappresentanti o delegati a
conoscenza dei fatti
e muniti dei
poteri necessari
per la composizione
della controversia. Ove
necessario, il mediatore chiede
alle parti di dichiarare i poteri di
rappresentanza e ne da' atto a
verbale.
5. Nei casi previsti dall'articolo
5, comma
1, e quando
la
mediazione e' demandata dal
giudice, le parti
sono assistite dai
rispettivi avvocati.
6. Al primo incontro, il mediatore espone
la funzione e le
modalita' di svolgimento della
mediazione, e si adopera affinche' le
parti raggiungano un
accordo di conciliazione. Le
parti e gli
avvocati che le assistono cooperano
in buona fede e lealmente al fine
di realizzare un effettivo
confronto sulle questioni controverse. Del
primo incontro e' redatto, a cura
del mediatore, verbale sottoscritto
da tutti i partecipanti.
7. Il mediatore puo' avvalersi di esperti
iscritti negli albi
dei consulenti presso
i tribunali. Il
regolamento di procedura
dell'organismo deve prevedere le
modalita' di calcolo e liquidazione
dei
compensi spettanti agli
esperti. Al momento
della nomina
dell'esperto, le
parti possono convenire
la producibilita' in
giudizio della sua relazione, anche
in deroga all'articolo 9. In tal
caso, la relazione e' valutata ai
sensi dell'articolo 116, comma
primo, del codice di procedura
civile.»;
i) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Mediazione in modalita'
telematica). - 1. Quando
la mediazione si svolge in
modalita' telematica, ciascun
atto del
procedimento e'
formato e sottoscritto nel
rispetto delle
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e puo' essere trasmesso
a
mezzo posta elettronica certificata
o con altro servizio di recapito
certificato qualificato.
2.
Gli incontri si
possono svolgere con
collegamento
audiovisivo da remoto. I
sistemi di collegamento audiovisivo
utilizzati per gli incontri del
procedimento di mediazione assicurano
la contestuale, effettiva e
reciproca udibilita' e visibilita' delle
persone collegate. Ciascuna
parte puo' chiedere
al responsabile
dell'organismo di mediazione di
partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il
mediatore forma un unico
documento informatico, in formato
nativo digitale, contenente
il
verbale e
l'eventuale accordo e lo invia
alle parti per
la
sottoscrizione mediante
firma digitale o
altro tipo di
firma
elettronica qualificata. Nei casi
di cui all'articolo 5, comma 1, e
quando la
mediazione e' demandata
dal giudice, il
documento
elettronico e' inviato anche agli
avvocati che lo sottoscrivono con
le stesse modalita'.
4. Il documento informatico, sottoscritto
ai sensi del comma 3,
e' inviato al mediatore che lo
firma digitalmente e lo trasmette alle
parti, agli avvocati, ove nominati,
e alla segreteria dell'organismo.
5.
La conservazione e
l'esibizione dei documenti
del
procedimento di
mediazione svolto con
modalita' telematiche
avvengono, a
cura dell'organismo di
mediazione, in conformita'
all'articolo 43 del decreto
legislativo n. 82 del 2005.»;
l) all'articolo 9, comma 1, le parole «comunque nell'ambito del»
sono sostituite dalle seguenti:
«partecipa al»;
m) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Conclusione del
procedimento). - 1. Se e' raggiunto
un accordo di conciliazione, il
mediatore forma processo verbale al
quale e' allegato il testo
dell'accordo medesimo. Quando
l'accordo
non e' raggiunto, il mediatore
ne da' atto nel verbale
e puo'
formulare una proposta di
conciliazione da allegare al verbale.
In
ogni caso, il mediatore formula una
proposta di conciliazione se le
parti gliene fanno
concorde richiesta in
qualunque momento del
procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore
informa le parti delle possibili
conseguenze di cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e'
formulata e comunicata alle
parti per iscritto. Le
parti fanno pervenire
al mediatore, per
iscritto ed entro sette giorni dalla
comunicazione o nel
maggior
termine indicato dal mediatore,
l'accettazione o il
rifiuto della
proposta. In mancanza di risposta
nel termine, la proposta si ha per
rifiutata. Salvo diverso accordo
delle parti, la proposta non
puo'
contenere alcun
riferimento alle dichiarazioni rese
o alle
informazioni acquisite nel corso
del procedimento.
3.
L'accordo di conciliazione
contiene l'indicazione del
relativo valore.
4.
Il verbale conclusivo
della mediazione, contenente
l'eventuale accordo, e'
sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e
dagli altri partecipanti alla
procedura nonche' dal
mediatore, il
quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la
loro impossibilita' di
sottoscrivere e, senza indugio, ne
cura il
deposito presso
la segreteria dell'organismo. Nel
verbale il
mediatore da' atto della presenza
di coloro che
hanno partecipato
agli incontri e delle parti che,
pur regolarmente invitate,
sono
rimaste assenti.
5. Il verbale contenente l'eventuale
accordo di conciliazione
e' redatto in formato digitale o,
se in formato analogico, in tanti
originali quante sono le parti che
partecipano alla mediazione, oltre
ad un originale per il deposito
presso l'organismo.
6. Del verbale contenente l'eventuale
accordo depositato presso
la segreteria dell'organismo e'
rilasciata copia alle parti che lo
richiedono. E' fatto obbligo
all'organismo di conservare copia degli
atti dei procedimenti trattati
per almeno un
triennio dalla data
della loro conclusione.
7. Se con l'accordo le parti
concludono uno dei
contratti o
compiono uno degli
atti previsti dall'articolo
2643 del codice
civile, per
procedere alla trascrizione dello
stesso la
sottoscrizione dell'accordo di
conciliazione deve essere autenticata
da un pubblico ufficiale a cio'
autorizzato. L'accordo raggiunto,
anche a seguito della proposta
del mediatore, puo'
prevedere il
pagamento di una somma di denaro
per ogni violazione o inosservanza
degli obblighi
stabiliti ovvero per
il ritardo nel
loro
adempimento.»;
n) dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
«Art.
11-bis (Accordo di
conciliazione sottoscritto dalle
amministrazioni pubbliche).
- 1. Ai
rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 1,
comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che
sottoscrivono un
accordo di conciliazione si applica
l'articolo 1, comma 01.bis della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.»;
o) all'articolo 12:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ove tutte
le
parti aderenti
alla mediazione siano
assistite dagli avvocati,
l'accordo che sia stato sottoscritto
dalle parti e
dagli stessi
avvocati, anche
con le modalita'
di cui all'articolo 8-bis,
costituisce titolo
esecutivo per
l'espropriazione forzata,
l'esecuzione per consegna e
rilascio, l'esecuzione degli obblighi di
fare e non fare, nonche' per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli
avvocati attestano e
certificano la conformita'
dell'accordo alle
norme imperative e all'ordine
pubblico. L'accordo di cui al periodo
precedente deve essere
integralmente trascritto nel precetto ai sensi
dell'articolo 480, secondo comma,
del codice di procedura civile.»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente: «1-bis. In
tutti
gli altri casi l'accordo allegato
al verbale e' omologato, su istanza
di
parte, con decreto
del presidente del
tribunale, previo
accertamento della regolarita'
formale e del rispetto
delle norme
imperative e
dell'ordine pubblico.
Nelle controversie
transfrontaliere di cui
all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008, il verbale e'
omologato dal presidente del
tribunale nel cui circondario l'accordo
deve avere esecuzione.»;
3) al comma 2, le parole «Il verbale di
cui al comma 1»
sono
sostituite dalle seguenti: «Con
l'omologazione l'accordo»;
p) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art.
12-bis (Conseguenze processuali della
mancata
partecipazione al procedimento di
mediazione). - 1.
Dalla mancata
partecipazione senza
giustificato motivo al
primo incontro del
procedimento di mediazione, il
giudice puo' desumere
argomenti di
prova nel successivo giudizio
ai sensi
dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura
civile.
2.
Quando la mediazione
costituisce condizione di
procedibilita', il giudice condanna
la parte costituita che non ha
partecipato al primo incontro senza
giustificato motivo al versamento
all'entrata del
bilancio dello Stato
di una somma
di importo
corrispondente al doppio del
contributo unificato dovuto
per il
giudizio.
3. Nei casi di cui
al comma 2, con
il provvedimento che
definisce il giudizio,
il giudice, se
richiesto, puo' altresi'
condannare la
parte soccombente che
non ha partecipato
alla
mediazione al pagamento in
favore della controparte
di una somma
equitativamente determinata in
misura non superiore nel massimo alle
spese del giudizio maturate dopo la
conclusione del procedimento di
mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2,
il giudice trasmette
copia del
provvedimento adottato nei
confronti di una
delle
amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
al pubblico ministero presso
la
sezione giurisdizionale della
Corte dei conti,
e copia del
provvedimento adottato nei
confronti di uno dei
soggetti vigilati
all'autorita' di vigilanza
competente.»;
q) all'articolo 13:
1) al comma 1, dopo le parole «articoli
92 e 96» sono inserite
le seguenti: «, commi primo,
secondo e terzo,»;
2) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Spese processuali
in caso di rifiuto della proposta
di conciliazione»;
r) all'articolo 14 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al mediatore e' fatto, altresi',
obbligo di:
a)
sottoscrivere, per ciascun
affare per il
quale e'
designato, una dichiarazione
di indipendenza e di imparzialita'
secondo le formule previste dal
regolamento di procedura applicabile,
nonche' gli ulteriori impegni eventualmente
previsti dal medesimo
regolamento;
b) comunicare immediatamente al
responsabile dell'organismo e
alle parti tutte le circostanze,
emerse durante la procedura, idonee
ad incidere sulla sua indipendenza
e imparzialita';
c) formulare le proposte di
conciliazione nel rispetto
del
limite dell'ordine pubblico e delle
norme imperative;
d)
corrispondere
immediatamente a ogni
richiesta
organizzativa del responsabile
dell'organismo.»;
s) all'articolo 15 le parole «140-bis del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206,
e successive
modificazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «840- bis del codice
di procedura civile»;
t) dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente capo:
«CAPO II-bis
(Disposizioni sul
patrocinio a spese
dello Stato nella
mediazione civile e commerciale)
Art.
15-bis (Istituzione del
patrocinio e ambito
di
applicabilita'). - 1. E'
assicurato, alle condizioni stabilite
nel
presente capo, il patrocinio a spese
dello Stato alla
parte non
abbiente per
l'assistenza dell'avvocato nel
procedimento di
mediazione nei casi di cui
all'articolo 5, comma 1, se e' raggiunto
l'accordo di conciliazione.
2. L'ammissione al patrocinio e' esclusa
nelle controversie per
cessione di crediti e ragioni
altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appare indubbiamente fatta
in pagamento di crediti o ragioni
preesistenti.
Art. 15-ter (Condizioni reddituali per
l'ammissione). - 1. Puo'
essere ammesso al patrocinio chi e'
titolare di un reddito imponibile
ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche,
risultante
dall'ultima dichiarazione, non
superiore all'importo indicato dagli
articoli 76 e 77 del testo
unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115.
Art. 15-quater (Istanza
per l'ammissione anticipata)
- 1.
L'interessato che si trova
nelle condizioni indicate
nell'articolo
15-ter puo' chiedere di essere
ammesso al patrocinio a spese
dello
Stato al fine di proporre domanda
di mediazione o di partecipare al
relativo procedimento, nei casi di
cui all'articolo 5, comma 1.
2. L'istanza per l'ammissione, a pena
di inammissibilita', e'
redatta e sottoscritta in
conformita' agli articoli 78, comma 2, e
79, comma 1, lettere b), c) e d),
del decreto del Presidente
della
Repubblica n. 115 del 2002, e
contiene le enunciazioni in fatto e in
diritto utili a valutare la non
manifesta infondatezza della pretesa
che si intende far valere.
3. Per i redditi prodotti all'estero, il
cittadino di Stato non
appartenente all'Unione
europea o l'apolide,
a pena di
inammissibilita', correda
l'istanza per l'ammissione con
una
certificazione dell'autorita'
consolare competente che
attesta la
veridicita' di quanto in essa
indicato. In caso di impossibilita' di
presentare tale
certificazione, l'istanza e'
corredata da una
dichiarazione sostitutiva
di certificazione, redatta
ai sensi
dell'articolo 47 del decreto
del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
Art. 15-quinquies (Organo competente a
ricevere l'istanza per
l'ammissione anticipata e nomina
dell'avvocato). - 1. L'istanza per
l'ammissione anticipata e'
presentata, o personalmente
o a mezzo
raccomandata o a mezzo posta elettronica
certificata o con
altro
servizio elettronico
di recapito certificato qualificato,
dall'interessato o dall'avvocato
che ne ha autenticato la firma, al
consiglio dell'ordine
degli avvocati del
luogo dove ha
sede
l'organismo di
mediazione competente individuato
in conformita'
all'articolo 4, comma 1.
2. Entro venti giorni
dalla presentazione dell'istanza
per
l'ammissione, il consiglio
dell'ordine degli avvocati, verificatane
l'ammissibilita', ammette
l'interessato al patrocinio,
in via
anticipata e provvisoria, e gliene
da' immediata comunicazione.
3. Chi e' ammesso al
patrocinio puo' nominare
un avvocato
scelto tra
gli iscritti negli
elenchi degli avvocati
per il
patrocinio a
spese dello Stato,
istituiti presso i
consigli
dell'ordine del
luogo dove ha
sede l'organismo di
mediazione
competente individuato in
conformita' all'articolo 4, comma 1.
Art. 15-sexies (Ricorso avverso il
rigetto dell'istanza per
l'ammissione anticipata). - 1.
Contro il rigetto
dell'istanza per
l'ammissione anticipata,
l'interessato puo' proporre
ricorso, entro
venti giorni dalla comunicazione,
avanti al presidente del tribunale
del luogo in cui ha sede il
consiglio dell'ordine che ha adottato il
provvedimento. Si applica
l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del
decreto
del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002.
Art.
15-septies (Effetti dell'ammissione anticipata
e sua
conferma). - 1. L'ammissione
anticipata al patrocinio e' valida per
l'intero procedimento di
mediazione.
2. Le indennita' di cui all'articolo 17,
commi 3 e 4, non sono
dovute dalla parte ammessa in via
anticipata al patrocinio.
3. Quando e' raggiunto l'accordo di
conciliazione, l'ammissione
e' confermata, su istanza
dell'avvocato, dal consiglio
dell'ordine
che ha deliberato l'ammissione
anticipata, mediante apposizione del
visto di congruita' sulla parcella.
4. L'istanza
di conferma indica
l'ammontare del compenso
richiesto dall'avvocato ed
e' corredata dall'accordo di
conciliazione. Il consiglio
dell'ordine, verificata la
completezza
della documentazione e la
congruita' del compenso in base al valore
dell'accordo indicato ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
conferma
l'ammissione e trasmette copia della
parcella vistata all'ufficio
competente del
Ministero della giustizia
perche' proceda alle
verifiche ritenute necessarie e
all'organismo di mediazione.
5. L'avvocato non puo'
chiedere ne' percepire
dal proprio
assistito compensi o rimborsi a
qualunque titolo, diversi da quelli
previsti dal presente capo. Ogni
patto contrario e'
nullo e si
applica l'articolo 85, comma
3, del
decreto del Presidente
della
Repubblica n. 115 del 2002.
Art.
15-octies (Determinazione, liquidazione
e pagamento
dell'onorario e delle spese dell'avvocato) -
1. Con decreto
del
Ministro della giustizia,
adottato di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore delle disposizioni
attuative della legge 26 novembre 2021,
n. 206, sono stabiliti gli importi
spettanti all'avvocato della parte
ammessa al patrocinio a spese dello
Stato a
titolo di onorario
e
spese. Con il
medesimo decreto sono
stabilite le modalita'
di
liquidazione e di pagamento, anche
mediante riconoscimento di credito
di imposta o di compensazione,
delle somme determinate ai sensi del
presente articolo, nonche' le
modalita' e i contenuti della relativa
richiesta e i controlli
applicabili, anche di autenticita'.
Art.
15-novies (Revoca del
provvedimento di ammissione
e
ricorso avverso
il relativo decreto)
- 1. L'insussistenza dei
presupposti per l'ammissione di cui
all'articolo 15-ter, da chiunque
accertata, anche
a seguito dei
controlli di cui
all'articolo
15-decies, comma 2, e' comunicata
al consiglio dell'ordine
che ha
deliberato l'ammissione.
2. Le sopravvenute modifiche delle condizioni
reddituali che
escludono l'ammissione al
patrocinio sono immediatamente comunicate
dalla parte ammessa o dal suo
avvocato al consiglio dell'ordine che
ha deliberato l'ammissione in via
anticipata.
3. Ricevute le comunicazioni
previste dai commi
1 e 2, il
consiglio dell'ordine, effettuate
le verifiche ritenute necessarie,
revoca l'ammissione
e ne da'
comunicazione all'interessato,
all'avvocato e all'organismo di
mediazione.
4.
Contro il provvedimento
di revoca l'interessato puo'
proporre ricorso, entro venti
giorni dalla comunicazione, avanti al
presidente del tribunale del luogo
in cui ha sede il
consiglio
dell'ordine che lo ha adottato. Si
applica l'articolo 99, commi 2, 3
e 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002.
Art. 15-decies (Sanzioni e controlli da
parte della Guardia di
finanza). - 1. Chiunque, al fine di
ottenere o mantenere l'ammissione
al patrocinio a spese dello Stato,
formula l'istanza per l'ammissione
corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di
certificazione,
attestante falsamente la sussistenza
delle condizioni di reddito
previste, e' punito ai sensi
dell'articolo 125, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n.
115 del 2002.
2. Si applica l'articolo 88 del
decreto del Presidente
della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Art. 15-undecies (Disposizioni finanziarie).
- 1. All'onere
derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente capo,
valutato in 2.082.780 annui euro
a decorrere dall'anno
2023, si
provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l'attuazione
della delega per l'efficienza del
processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26
novembre 2021, n. 206.»;
u) alla rubrica del Capo
III dopo le
parole «Organismi di
mediazione» sono inserite le
seguenti: «ed enti di formazione»;
v) all'articolo 16:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'abilitazione di
cui al comma 1 e del suo
mantenimento, costituiscono
requisiti di serieta':
a)
l'onorabilita' dei soci,
degli amministratori, dei
responsabili e dei mediatori degli
organismi;
b)
la previsione, nell'oggetto
sociale o nello
scopo
associativo, dello
svolgimento in via
esclusiva di servizi
di
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie e di formazione nei
medesimi ambiti;
c) l'impegno dell'organismo a
non prestare i
servizi di
mediazione, conciliazione e
risoluzione alternativa delle
controversie quando ha un interesse
nella lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1
costituiscono requisiti di
efficienza dell'organismo l'adeguatezza dell'organizzazione, la
capacita' finanziaria, la
qualita' del servizio,
la trasparenza
organizzativa, amministrativa e
contabile, nonche' la qualificazione
professionale del
responsabile dell'organismo e
quella dei
mediatori.»;
2) al comma 3, terzo periodo, dopo le
parole «da enti privati»
sono inserite le seguenti: «e dei
relativi criteri di calcolo»;
3) al comma 4-bis, le parole «articolo
55-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «articolo 62»;
4) al comma 5, secondo periodo, dopo le
parole «Il decreto»
sono inserite le seguenti: «, in
conformita' all'articolo 16-bis,»;
z) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Enti di
formazione). - 1.
Sono abilitati a
iscriversi nell'elenco
degli enti di
formazione in materia
di
mediazione gli enti pubblici o
privati che danno garanzie di serieta'
ed efficienza, come definiti
dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di
formazione e' altresi'
tenuto a nominare un responsabile
scientifico di chiara
fama ed
esperienza in materia di
mediazione, conciliazione o
risoluzione
alternativa delle controversie, il
quale assicura la qualita' della
formazione erogata
dall'ente, la completezza,
l'adeguatezza e
l'aggiornamento del percorso
formativo offerto e la
competenza ed
esperienza dei formatori, maturate
anche all'estero. Il responsabile
comunica periodicamente il
programma formativo e i
nominativi dei
formatori scelti al Ministero della
giustizia, secondo le previsioni
del decreto di cui all'articolo 16,
comma 2.
3. Il decreto di cui
all'articolo 16, comma
2, stabilisce
altresi' i requisiti di
qualificazione dei mediatori e dei
formatori
necessari per l'iscrizione, e
il mantenimento dell'iscrizione, nei
rispettivi elenchi.»;
aa) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Risorse, regime tributario e
indennita'). - 1. Tutti
gli atti, documenti e
provvedimenti relativi al
procedimento di
mediazione sono esenti dall'imposta
di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e
natura.
2. Il verbale contenente l'accordo di
conciliazione e' esente
dall'imposta di registro entro il
limite di valore di centomila euro,
altrimenti l'imposta e' dovuta per
la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della
presentazione della domanda
di mediazione o al momento
dell'adesione, corrisponde
all'organismo,
oltre alle spese documentate, un
importo a titolo
di indennita'
comprendente le spese di avvio e
le spese di
mediazione per lo
svolgimento del primo
incontro. Quando la
mediazione si conclude
senza l'accordo al primo
incontro, le parti
non sono tenute
a
corrispondere importi ulteriori.
4.
Il regolamento dell'organismo di
mediazione indica le
ulteriori spese di mediazione
dovute dalle parti per la conclusione
dell'accordo di conciliazione e per
gli incontri successivi al primo.
5. Con il
decreto di cui
all'articolo 16, comma
2, sono
determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle
indennita' spettanti
agli organismi pubblici, il
criterio di calcolo e le
modalita' di
ripartizione tra le parti;
b)
i criteri per
l'approvazione delle tabelle
delle
indennita' proposte dagli organismi
costituiti da enti privati;
c) gli importi a titolo di indennita'
per le spese di avvio e
per le spese di mediazione per il
primo incontro;
d)
le maggiorazioni massime
dell'indennita' dovute, non
superiori al 25 per cento,
nell'ipotesi di successo della mediazione;
e) le riduzioni minime delle indennita'
dovute nelle ipotesi
in cui la
mediazione e' condizione
di procedibilita' ai
sensi
dell'articolo 5, comma 1, ovvero e'
demandata dal giudice;
f) i criteri per la determinazione del
valore dell'accordo di
conciliazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 3.
6. Quando la mediazione e' condizione
di procedibilita' della
domanda giudiziale
ai sensi dell'articolo
5, comma 1,
ovvero
dell'articolo 5-quater, comma 2,
all'organismo non e' dovuta alcuna
indennita' dalla parte ammessa al
patrocinio a spese dello Stato.
7. Il Ministero della giustizia
provvede, nell'ambito delle
proprie attivita'
istituzionali, al monitoraggio
delle mediazioni
concernenti i soggetti
esonerati dal pagamento
dell'indennita' di
mediazione.
8. L'ammontare dell'indennita' puo'
essere rideterminato ogni
tre
anni in relazione
alla variazione, accertata
dall'Istituto
nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo
per le
famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel triennio precedente.
9. Agli oneri per l'attuazione delle disposizioni
di cui ai
commi 1 e 2, valutati in 5,9
milioni di euro per
l'anno 2010, in
7,018 milioni di euro per gli anni
dal 2011
al 2022 e in 13,098
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 5,9 milioni di euro
per l'anno 2010
e 7,018
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2011 mediante
corrispondente
riduzione della quota delle risorse
del «Fondo unico giustizia»
di
cui
all'articolo 2, comma
7, lettera b)
del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, che, a tale
fine, resta acquisita all'entrata
del bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,08 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno
2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per
l'attuazione
della delega per l'efficienza del
processo civile di cui all'articolo
1, comma 39, della legge 26
novembre 2021, n. 206.»;
bb) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Credito d'imposta in
favore delle parti
e degli
organismi di mediazione). - 1. Alle
parti e' riconosciuto, quando e'
raggiunto l'accordo
di conciliazione, un
credito d'imposta
commisurato all'indennita'
corrisposta ai sensi
dell'articolo 17,
commi 3 e 4, fino a concorrenza di
euro seicento. Nei casi
di cui
all'articolo 5, comma 1, e
quando la mediazione
e' demandata dal
giudice, alle parti e'
altresi' riconosciuto un
credito d'imposta
commisurato al
compenso corrisposto al
proprio avvocato per
l'assistenza nella procedura di
mediazione, nei limiti previsti dai
parametri forensi e fino a
concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d'imposta previsti dal comma
1 sono
utilizzabili
dalla parte nel limite complessivo
di euro seicento per procedura e
fino ad un importo massimo annuale
di euro duemilaquattrocento per le
persone fisiche e di euro
ventiquattromila per le persone giuridiche.
In caso di insuccesso della
mediazione i crediti
d'imposta sono
ridotti della meta'.
3. E' riconosciuto un ulteriore
credito d'imposta commisurato
al contributo unificato versato
dalla parte del giudizio estinto
a
seguito della conclusione di un
accordo di conciliazione, nel limite
dell'importo versato
e fino a
concorrenza di euro
cinquecentodiciotto.
4. Agli organismi di mediazione
e' riconosciuto un
credito
d'imposta commisurato
all'indennita' non esigibile
dalla parte
ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ai sensi
dell'articolo
15-septies, comma 2, fino a
un importo massimo
annuale di euro
ventiquattromila.
5. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sei
mesi
dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni attuative
della
legge 26 novembre 2021,
n. 206, recante
delega al Governo
per
l'efficienza del processo civile e
per la revisione della disciplina
degli strumenti di
risoluzione alternativa delle
controversie e
misure urgenti di razionalizzazione
dei procedimenti in materia
di
diritti delle
persone e delle
famiglie nonche' in
materia di
esecuzione forzata, sono stabilite
le modalita' di riconoscimento dei
crediti d'imposta di cui al
presente articolo, la
documentazione da
esibire a corredo della
richiesta e i
controlli sull'autenticita'
della stessa, nonche' le modalita'
di trasmissione in via telematica
all'Agenzia delle entrate
dell'elenco dei beneficiari e dei
relativi
importi a ciascuno comunicati.
6. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni
di
cui al presente
articolo, valutato in
euro 51.821.400 annui
a
decorrere dall'anno
2023, si provvede
mediante corrispondente
riduzione del Fondo per
l'attuazione della delega per
l'efficienza
del processo civile di cui
all'articolo 1, comma 39, della
legge 26
novembre 2021, n. 206.
7.
Il Ministero della
giustizia provvede annualmente
al
versamento dell'importo
corrispondente all'ammontare delle
risorse
destinate ai crediti d'imposta
sulla contabilita' speciale n.
1778
"Agenzia delle entrate - Fondi
di bilancio".».
omissis
Art. 41
Disposizioni transitorie delle
modifiche
al decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a
decorrere
dal 30 giugno 2023.
2. Gli organismi di
mediazione iscritti nel
registro di cui
all'articolo 3 del decreto
ministeriale 18 ottobre 2010, n.
180, se
intendono mantenere l'iscrizione,
sono tenuti, entro il
30 aprile
2023, a presentare la relativa
istanza al Dipartimento per gli affari
di
giustizia del Ministero
della giustizia, corredata
dalla
documentazione attestante
l'adeguamento ai requisiti
previsti
dall'articolo 16,
come modificato dall'articolo
7 del presente
decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli
organismi iscritti non
possono
essere sospesi o
cancellati dal registro
per mancanza di
tali
requisiti. Il mancato adeguamento
entro il 30 giugno 2023 comporta la
sospensione degli organismi dal
registro.
3. Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo
17 del decreto ministeriale n. 180
del 2010 se intendono
mantenere
l'iscrizione, sono tenuti, entro
il 30
aprile 2023, a
presentare
istanza al Dipartimento per gli
affari di giustizia
del Ministero
della giustizia,
corredata dalla documentazione attestante
l'adeguamento ai requisiti previsti
dall'articolo 16-bis, introdotto
dall'articolo 7 del presente
decreto. Il mancato adeguamento entro il
30 giugno 2023 comporta la
sospensione degli enti dall'elenco.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano a
decorrere
dal 30 giugno 2023.
Art. 42
Monitoraggio dei casi di tentativo
obbligatorio di mediazione
ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28
1. Decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministero della
giustizia, alla luce
delle risultanze
statistiche, verifica
l'opportunita' della permanenza della procedura
di mediazione come condizione
di procedibilita' nei
casi previsti
dall'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010,
n.
28.
Art. 43
Monitoraggio del rispetto dei
limiti di spesa
1. Il Ministero
della giustizia provvede
annualmente al
monitoraggio del rispetto delle
previsioni di spesa relative
alle
disposizioni di cui agli articoli
7, comma 1, lettera t), lettera aa)
e lettera bb) e 9, comma 1, lettera
l). Al verificarsi di eventuali
scostamenti rispetto
alle predette previsioni
si provvede a
compensare lo
scostamento con il
corrispondente aumento del
contributo unificato.
Art. 44
Norma di coordinamento
1. Le parole «articolo 5, comma 1-bis, del decreto
legislativo 4
marzo 2010, n. 28»,
ovunque presenti, in
tutta la legislazione
vigente, sono sostituite, dal 30
giugno 2023, dalle parole «articolo
5, comma 1, del decreto legislativo
4 marzo 2010, n. 28».
omissis
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 33/2022