=> Corte di
Cassazione, 11 aprile 2022 n. 11598
Nelle controversie soggette ai mediazione obbligatoria ai sensi
dell’art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010, i cui giudizi
vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato
il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte
su cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione
ovvero sia concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non
si attivi, seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis
e conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (I) (II).
(I) Si veda l’art.
5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010
n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
(II) La pronuncia in commento rileva che nella specie in sentenza non
viene neanche dato atto della concessione da parte del giudice del termine di
cui al D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, che prevede sia fissato in 15
giorni per l'avvio del procedimento di mediazione; né il giudice di merito
risulta avere formulato quanto previsto dalla norma in esame, ossia l'invito
delle parti a perfezionare il procedimento di mediazione.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 28/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Corte di Cassazione
Sezione II
Ordinanza n. 11598
11 aprile 2022
Omissis
Ritenuto che:
- il Tribunale di Bolzano, con sentenza omissis, ha confermato la decisione del Giudice di pace di Brunico,
di cui alla pronuncia omissis, che
aveva dichiarato improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di
mediazione obbligatoria D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, l'opposizione
proposta da E. avverso il decreto notificato dal Condominio omissis con il quale veniva ingiunto il
pagamento dell'importo di Euro 2.060,40 dovuto per oneri condominiali.
Il giudice del gravame ha rilevato che anche nel procedimento monitorio
sussisteva l'onere di esperire il tentativo di mediazione una volta che il
giudice si fosse pronunciato sulle istanze di concessione, o sospensione di
provvisoria esecuzione. Ai fini della individuazione della parte tenuta ad
attivarsi per introdurre il procedimento di mediazione, doveva farsi
riferimento alla posizione sostanziale delle parti nel processo, per cui pur
avendo il giudice di prime cure più volte rinviato la causa, pur senza invitare
le parti alla proposizione del tentativo di mediazione obbligatorio,
l'opponente era tuttavia rimasto inerte e in accoglimento dell'eccezione di
parte opposta correttamente aveva dichiarato la improcedibilità della domanda.
Ne' l'opponente-appellante aveva esperito tentativo di mediazione a seguito
della sentenza di primo grado;
- per la cassazione del provvedimento del Tribunale di Bolzano, ricorre
l'E., sulla base di un unico motivo;
- resiste con controricorso il Condominio intimato.
Atteso che:
- con l'unico motivo di ricorso l' E. deduce la violazione e/o la falsa
applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1 bis e comma 4, in
relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che la
interpretazione, fornita dai Giudici di merito, della norma che disciplina la
condizione di procedibilità del giudizio non sia conforme alla corretta
applicazione del criterio ermeneutico delle leggi, in quanto sarebbe spettato
al giudice, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 6, comma 1, la fissazione
di una successiva udienza con invito ad introdurre la mediazione.
La censura è fondata e con essa il ricorso.
Recente arresto di questa Corte a Sezioni Unite (sent. n. 19596 del
2020) ha affermato il principio secondo cui "Nelle controversie soggette a
mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma
1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo,
una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di
concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di
promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne
consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui
al citato comma 1 bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Le Sezioni Unite sono pervenute a siffatte conclusioni valorizzando: a)
l'elemento letterale della norma (art. 4, comma 2 ed art. 5 comma 1 bis)
secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il
procedimento di mediazione attraverso una istanza che, tra l'altro, deve
indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" -
essendo quindi l'attore la parte più idonea ad esporre tali ragioni - che
produce altresì un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello
prodotto dalla domanda, risultando quindi coerente ritenere coincidente la
parte attrice nella specie in senso sostanziale - con quella che presenta la
istanza di mediazione; b) l'elemento logico sistematico - applicato alla
stregua dell'insegnamento del Giudice delle Leggi che riguarda con sfavore
l'effetto decadenziale dall'azione giudiziaria per omesso esperimento di forme
di accesso alla giurisdizione - secondo cui la finalità deflattiva da
riconoscere al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del
diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata
del processo, tanto più considerando che non sarebbe possibile assimilare
l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c., con l'esecutività del
decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, notificando l'atto di
opposizione e costituendosi tempestivamente in giudizio, e dunque pure avendo
manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa, riceverebbe la
medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione.
Tali argomenti sono assunti come dirimenti ad orientare la scelta
interpretativa, tra l'addossare all'opponente detta sanzione per inosservanza
della condizione di procedibilità - con la conseguenza della definitiva
irrevocabilità del decreto ingiuntivo - ed invece farla gravare sull'opposto -
con la conseguenza della mera revoca del decreto ingiuntivo che non preclude la
possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto - a favore
di quest'ultima soluzione.
Il Collegio al riguardo rileva che nella specie in sentenza non viene
neanche dato atto della concessione da parte del giudice del termine di cui al
D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, che prevede sia fissato in 15 giorni
per l'avvio del procedimento di mediazione; né il giudice di merito risulta
avere formulato quanto previsto dalla norma in esame, ossia l'invito delle
parti a perfezionare il procedimento di mediazione, dovendo risulta, comunque
chiara l'intenzione del giudice di avviare le parti alla specifica procedura di
conciliazione prevista dal D.Lgs. n. 28 del 2010.
Infatti nelle controversie soggette ai mediazione obbligatoria ai sensi
del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano
introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il
relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, occorre che la parte su
cui grava l'onere sia inviata a promuovere la procedura di mediazione ovvero sia
concesso un lasso di tempo per detti adempimenti e ove essa non si attivi,
seguirà la pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis e
conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (v. in motivazione Cass. n. 19614
del 2021). Di siffatta attività non vi è alcuna menzione nella sentenza
impugnata.
Conclusivamente il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata,
con rinvio al Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, che
provvederà agli accertamenti sopra indicati.
Il giudice del rinvio regolerà anche le spese di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Bolzano, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà
anche sulle spese di cassazione.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.