=> Tribunale di Alessandria, 22 agosto 2022
Si ritiene di aderire alla tesi che ritiene che la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti. A tale conclusione si giunge sulla scorta di argomenti che attengono sia alla rigorosa interpretazione del dato testuale (che prevede che l'improcedibilità sia sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore), sia alla finalità che l'istituto della mediazione, in generale, intende assolvere (l'evenienza di dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso strumentale del medesimo) (I).
Con particolare riferimento alla chiamata del terzo in garanzia, se la domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo cui è improntata (II).
(I) In senso conforme la pronuncia massimata richiama Trib. Palermo 11 luglio 2011, Trib. Reggio Calabria 22 aprile 2014, Trib. Roma 18 gennaio 2017 e Trib. Pavia 5 aprile 2022.
(II) In senso conforme la pronuncia massimata richiama Trib. Palermo 11 luglio 2011 e Trib. Pavia 5 aprile 2022.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 27/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Alessandria
Sentenza
22 agosto 2022
Omissis
Con atto di citazione ritualmente notificato omissis, conseguentemente, di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 140.997,38, maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi dalla richiesta sino al saldo.
In particolare, parte attrice ha allegato: di essere l'assicuratrice di
omissis; di agire nella presente sede
di giudizio in surrogazione, facendo valere la responsabilità del vettore ex
art. 1693 c.c. anche per l'operato dei propri ausiliari, per la perdita della
merce, sottratta da ignoti durante una sosta intermedia del trasporto, quando
il furgone su cui era caricata la merce, si trovava parcheggiato su una
pubblica via, senza nessuna sorveglianza a protezione del carico.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in
giudizio la convenuta omissis,
deducendo la mancata prova della propria colpa grave e così invocando a proprio
favore il limite risarcitorio di cui all'art. 1696 c.c. oltre alla mancata
prova in ordine al quantum della domanda risarcitoria di controparte e
chiedendo in ogni caso l'autorizzazione alla chiamata in causa di omissis, da lei incaricata
dell'esecuzione del trasporto per cui è causa, per esserne manlevata.
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio omissis, che, confermando di aver preso
in carico le merci affidatele da omissis
per il trasporto via terra nella tratta omissis,
ha chiesto il rigetto della domanda attorea - aderendo sostanzialmente alle
difese di omissis in punto di
responsabilità vettoriale e quantificazione del danno da perdita della merce;
oltre al rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti, stante
l'assenza di propria responsabilità - dovendo il furto ad opera di ignoti
essere considerato in termini di caso fortuito - e considerato anche "il
fatto del mittente" omissis, da
rinvenirsi nella mancata comunicazione al vettore dell'ingente valore del
carico oggetto di causa; chiedendo, in ogni caso, autorizzazione alla chiamata
in causa della propria Compagnia Assicurativa omissis, per esserne manlevata.
Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio omissis eccependo: in via pregiudiziale
l'improcedibilità dell'azione di manleva proposta nei suoi confronti
dall'assicurata omissis, stante la
mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria D.lgs. 28/2010
ed in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di omissis; nel merito, domandando il
rigetto della domanda attorea aderendo, sostanzialmente, alle difese di omissis in punto di responsabilità
vettoriale e quantificazione del danno; eccependo nei confronti della propria
assicurata i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie ai sensi di
Polizza; deducendo la carenza di garanzia assicurativa del sinistro vista la
mancata custodia del mezzo e l'assenza di antifurto e la mancata copertura dei
costi relativi alle spese legali dell'assicurato ed in ogni caso, il limite di
copertura ex art. 1911 c.c. limitatamente alla quota di coassicurazione di
propria spettanza (60%).
Espletata la trattazione ex art. 183 VI comma c.p.c., il giudice
istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha
fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
Con decreto presidenziale del 16.09.2021 la causa è stata assegnata
alla scrivente giudice innanzi al quale le parti, all'udienza del 15.03.2022
hanno precisato le conclusioni.
Il Tribunale ha quindi trattenuto la causa in decisione, concedendo i
termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Sull'eccezione pregiudiziale sollevata omissis.
In via pregiudiziale la terza chiamata omissis ha eccepito l'improcedibilità della domanda di manleva
proposta nei suoi confronti dall'assicurata omissis,
rilevando il mancato esperimento della procedura di mediazione di cui al D.lgs
28/2010, la quale assurge a condizione di procedibilità nelle controversie
inerenti - ex multis - i contratti assicurativi.
L'eccezione è infondata.
La Giurisprudenza di merito, a cui questo Tribunale aderisce ed intende
dare continuità, ha da tempo ritenuto che la mediazione obbligatoria non si
estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da
eventuali terzi intervenuti (cfr. Trib. Palermo, 11 luglio 2011; Trib. Reggio
Calabria, 22 aprile 2014; Trib. Roma, 18 gennaio 2017; Trib. Pavia, 5 aprile
2022).
A tale conclusione si giunge sulla scorta di argomenti che attengono
sia all'interpretazione dell'art. 5 co. 1 bis D.lgs. 28/2010, sia alla finalità
che l'istituto della mediazione, in generale, intende assolvere.
L'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010 - così come inserito dal d.l.
69/2013, c.d. "Decreto del fare", convertito, con modificazioni, in
L. 98/2013-98/2013 - prevede la facoltà per "il convenuto" di
eccepire il mancato tentativo di mediazione - a ciò conseguendo che possa
essere considerato tale "chi viene citato in giudizio" e non già
"chi, avendo promosso un'azione e, pertanto, notificato ad altri una
vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a
quella originaria".
Ciò premesso circa il dato testuale della norma, deve escludersi che
una disposizione come quella in disamina, la quale prevede una condizione di
procedibilità, costituendo deroga all'esercizio di agire in giudizio garantito
dall'art. 24 Cost., possa essere interpretata in senso estensivo (Cass. Civ. n.
16092/12, n. 967/04); non può prescindersi quindi, dalla rigorosa
interpretazione del dato testuale, che prevede che l'improcedibilità sia
sollevata dal "convenuto", qualificazione che il codice di rito
annette non al destinatario di una qualunque domanda giudiziale, bensì a colui
che riceve la vocatio in jus da parte dell'attore.
A tale argomento, come anticipato, se ne aggiunge un altro, logico e
coerente con la ratio deflattiva dell'istituto della mediazione. L'evenienza di
dove esperire, in tempi diversi e nell'ambito dello stesso processo, una
pluralità di procedimenti di mediazione, comportando un inevitabile e sensibile
allungamento dei tempi di definizione del processo, è all'evidenza
difficilmente compatibile con il principio costituzionale della ragionevole
durata del giudizio e con l'esigenza di evitare ogni possibile forma di abuso
strumentale del medesimo. Tali osservazioni impongono a maggior ragione di
fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata del precetto normativo
di cui all'art. 5.
In ultimo, con particolare riferimento alla chiamata del terzo in
garanzia, come efficacemente osservato da alcuna giurisprudenza di merito a
sostegno della tesi della non estensione dell'obbligo di mediazione: se la
domanda di un convenuto verso il terzo presuppone la soccombenza del primo nei
confronti dell'attore, l'invito alla mediazione, successivo all'esito negativo
della mediazione sulla domanda principale e precedente alla statuizione
giudiziale definitiva sulla domanda attorea, rischierebbe d'essere del tutto
inutile, dal momento che la domanda del convenuto verso il terzo dipende
dall'esito della domanda promossa dall'attore. La mediazione, quindi, in tal
caso avrebbe minime possibilità di evitare la controversia e, oltre ad
allungare i tempi di definizione del processo, non perseguirebbe l'intento deflattivo
cui è improntata (v. Trib. Palermo, 11 luglio 2011 e Trib. Pavia, 5 aprile
2022).
omissis
La domanda svolta dall'attrice nei confronti del vettore convenuto omissis è fondata e va accolta. omissis
Per contro, la responsabilità della società convenuta sussiste anche
"nell'ipotesi - pacificamente verificatasi nel caso di specie - in cui la
stessa si sia avvalsa per il trasporto de quo di un altro vettore, nella specie
il sub vettore omissis.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, in tema di contratto di
trasporto di merci "il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto
delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si
avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto
proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto” (in tal senso, Cass.
Civ. n. 19050/2003; n. 2483/2009). omissis
A proposito del quantum debeatur omissis.
PQM
Il Tribunale di Alessandria, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad omissis la somma di Euro 140.997,38 con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento (26.02.2018) sino alla data di pronuncia della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo; condanna omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare omissis di tutto quanto qui la medesima, viene condannata a pagare a parte attrice, per capitale, interessi e spese di lite; condanna omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare omissis nei confronti di omissis, per Euro 60.910,87 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite; rigetta la domanda di manleva promossa da omissis relativamente alle spese di resistenza ex art. 1917 co. III c.p.c.; condanna omissis a rifondere ad omissis le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; condanna omissis a rifondere a omissis le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; condanna omissis, a rifondere a omissis, le spese di lite di questo giudizio liquidate in Euro 7.795,00 a titolo di compensi, oltre agli esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per Legge.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.