=> Tribunale di Roma, 8 maggio 2023
Il termine di 30 giorni stabilito dall'invocato art. 8, I co,
d.lgs., primo periodo, nel testo precedente la c.d. riforma Cartabia (oggi 20 giorni),
decorrente dal giorno del deposito della domanda di mediazione, entro il quale
l'organismo di mediazione deve fissare il primo incontro, non ha,
per assenza di espresse disposizioni in tal senso, natura di termine
perentorio (v. art. 152, II co, c.p.c.: “I termini stabiliti dalla legge
sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente
perentori”), talché il suo eventuale mancato rispetto non implica, comunque,
alcuna nullità.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 26/2023
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Roma
Sentenza
8 maggio 2023
Omissis
Dell'eccezione di irregolarità della procedura di mediazione
obbligatoria esperita dalla convenuta-attrice in riconvenzionale omissis, quale formulata dai terzi
chiamati in causa omissis.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione processuale, con la
quale, i terzi chiamati in causa omissis,
intendono far valere l'irregolarità della procedura di mediazione obbligatoria,
quale, con riferimento alle domande di merito in questa sede proposte, dalla
convenuta-attrice in riconvenzionale omissis
introdotta con istanza in data 26.7.2018, per essere stato il primo incontro,
dall'organismo di mediazione, fissato al successivo 18.10.2018, oltre il
termine, loro dire, perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 8, I co, l. n.
28/2010, con conseguente pretesa necessità di assegnazione, alla stessa
convenuta- attrice in via riconvenzionale, del termine di legge per
l'esperimento della mediazione stessa. E ciò perché - al di là di ogni altra
possibile considerazione in ordine alla sussistenza dell'obbligo, per il convenuto
che agisca in via riconvenzionale, di esperire la procedura di mediazione
obbligatoria - contrariamente a quanto sostenuto da essi terzi chiamati, il
termine di 30 giorni stabilito dall'invocato art. 8, I co, d.lgs., primo
periodo, nel testo previgente applicabile ratione temporis (“All'atto della
presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo
designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta
giorni dal deposito della domanda.), decorrente dal giorno del deposito della
domanda di mediazione, entro il quale l'organismo di mediazione deve fissare il
primo incontro, non ha, per assenza di espresse disposizioni in tal senso,
natura di termine perentorio (v. art. 152, II co, c.p.c.: “I termini stabiliti
dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari
espressamente perentori”), talché il suo eventuale mancato rispetto non
implica, comunque, alcuna nullità.
Delle domande riconvenzionali di accertamento della simulazione
relativa dei contratti di compravendita stipulati omissis.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione con la quale
l'attrice omissis ed i convenuti omissis, alla prima udienza di
comparizione del 28.3.2019, hanno tempestivamente eccepito la prescrizione
della domanda di simulazione, quale in via riconvenzionale proposta dalla
convenuta omissis; poiché, per
consolidata giurisprudenza di legittimità, “Quando l'azione di simulazione
relativa è diretta a far emergere l'effettivo reale mutamento della realtà
voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si
prescrive nell'ordinario termine decennale; quando invece essa è finalizzata ad
accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato
(per la mancanza dei requisiti di sostanza o, come nel caso di specie, di
forma), rilevando l'inesistenza di qualsiasi effetto tra le parti, tale azione
non è soggetta a prescrizione (così, Cass. Civ. n. 14562/04; conf., Cass. Civ.
n. 7682/97, n. 3067/74, n. 231/70).
Del merito delle descritte domande di accertamento della simulazione e
della nullità dei dissimulati contratti di donazione Le domande in esame non
possono essere accolte poiché, sebbene sia generalmente riconosciuto che
l'erede legittimario il quale agisca per l'accertamento della simulazione di
una vendita compiuta dal de cuius, siccome dissimulante una donazione, assuma,
rispetto ai contraenti, la qualità di terzo, per cui egli non è come tale
soggetto ai vincoli probatori stabiliti, per le parti, dall'art. 1417 c.c., con
conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o
restrizioni (v., tra le tante, Cass.Civ. n. 19912/14; n. 6632/06; n. 20868/04;
n. 6632/03), la convenuta-attrice in riconvenzionale omissis, che tali domande ha, nella specie, proposto, e che è
quindi, secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697, I co, c.c.,
gravata del relativo onere, non ha, per le ragioni di seguito esposte, in alcun
modo provato, neppure secondo siffatte modalità, l'accordo simulatorio sotteso
alla pretesa simulazione.
L'invocato rapporto di parentela, quale corrente tra omissis non è certo, di per sé,
sufficiente, a norma dell'art. 2729, I co, c.c. (“Le presunzioni semplici sono
lasciate al prudente apprezzamento del giudice, il quale non deve ammettere che
presunzioni gravi, precise e concordanti”), per consentire di desumere, con
ragionevole certezza, che gli atti di compravendita dei descritti immobili
simulassero atti di liberalità; ché, in assenza di altri elementi significativi
in tal senso, il rapporto di filiazione tra il venditore e l'acquirente non
costituisce circostanza che, secondo criteri di normalità esperienziale ovvero
in termini di razionalità delle azioni umane, si accompagni, con elevata
probabilità, alla liberalità dell'atto; amplissimo risultando, come noto, il
perimetro delle situazioni pratiche che, nell'ambito delle rispettive esigenze
economiche e di vita, determinano genitori e figli a concludere, tra loro,
contratti di acquisto a titolo oneroso.
La stessa attrice in riconvenzionale omissis, non ha, poi, dimostrato la sussistenza altre circostanze
di riconosciuta elevata sintomaticità, che, complessivamente valutate nel
quadro dei descritti rapporti familiari, avrebbero potuto assumere, nel
prospettato senso della liberalità, valenza decisiva, ragionevolmente
escludendo ogni ipotesi alternativa, quali, ad esempio, i)- l'eventuale
impossidenza dei figli acquirenti, che all'epoca dei fatti erano entrambi
ultrasessantenni (come risulta dagli atti
omissis), e, come tali, quindi da ritenersi a priori suscettibili di
autonoma capacità economica e reddituale, ovvero ii)- la mancata corresponsione
del prezzo delle impugnate compravendite, che, oggetto di mera allegazione, a
fronte delle dichiarazioni di relativo integrale pagamento, quali dalle parti
rese al Notaio rogante (v. contratti di compravendita, in fascicolo di parte
convenuta-attrice in riconvenzionale, all.ti n. 1 e n. 4), avrebbe potuto
essere agevolmente accertata a mezzo dei movimenti risultanti dagli estratti
conto dei conti correnti eventualmente intrattenuti dal venditore defunto padre
omissis, in piena disponibilità della
stessa attrice in riconvenzionale quale erede di quest'ultimo, la quale si è,
invece, limitata a produrre una semplice, quanto irrilevante, Richiesta movimentazione
rapporto, inoltrata presso il Banco Posta, con riferimento ad un libretto di
risparmio intrattenuto dal padre medesimo (v. memoria ex art. 183, VI, co, n.
2, c.p.c., di parte convenuta-attrice in riconvenzionale, all. n. 17).
L'interrogatorio formale e la prova testimoniale richiesta dall'attrice
in riconvenzionale, quali, con riferimento al tema che qui interessa,
incentrate sulla circostanza che il defunto omissis
avesse semplicemente “donato” gli immobili oggetto delle impugnate compravendite
(v. memoria ex art. 183, Vi., n. 2, c.p.c., di parte convenuta-attrice in
riconvenzionale), e non già orientate sul diverso affermato fatto che le parti
avessero inteso, solo in apparenza realizzare le compravendite stesse, in
concreto non volute, intendendo, in realtà, esse, diversamente, concludere dei
contratti di donazione, sono state correttamente disattese, siccome
inconferenti rispetto alla materia del contendere (v. ordinanza in data
29.3.2020).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in riconvenzionale (v.
memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c. di detta parte), l'affermazione dei
terzi chiamati omissis, per cui la
compravendita dal defunto omissis
stipulata con omissis che aveva poi,
a sua volta, venduto l'immobile così acquistato alla stessa attrice in
riconvenzionale, fosse da accomunarsi alle compravendite dai primi contestate,
siccome anch'essa simulata e dissimulante donazione nulla per difetto di forma
(cfr. comparsa di costituzione dei terzi chiamati, pp. 5, penultimo cpv., e 6,
secondo cpv.), non costituisce, a fronte delle ripetute e circostanziate
contestazioni dei chiamati stessi, quali contenute nella loro comparsa di
costituzione (v., spec., p. 4), confessione alcuna dei fatti posti a fondamento
dell'avversa domanda di simulazione, ma è da considerarsi quale mero espediente
retorico, con il quale vuolsi far intendere che la compravendita da essi
impugnata presenta le stesse caratteristiche che la controparte vorrebbe
connotassero quelle da lei, a sua volta, denunciate di simulazione.
Della riconvenzionale domanda di riduzione per lesione di legittima
delle pretese donazioni dissimulate, quale proposta dalla convenuta omissis.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda in esame, essendo
stata essa proposta, in via subordinata, per l'eventualità, non realizzatasi,
che le compravendite impugnate dalla stessa omissis,
quali concluse dal defunto omissis
con il figlio omissis (poi deceduto
il 26.4.2014) e con la di lui moglie omissis
e dallo stesso defunto con la figlia omissis,
venissero qualificate quali valide donazioni dissimulate.
Delle domande i)- di accertamento della simulazione dell'atto di
compravendita stipulato omissis, e
ii)- di riduzione per lesione di legittima della stessa pretesa donazione
dissimulata, quali proposte dai terzi chiamati in causa omissis.
Non v'è parimenti luogo a provvedere in ordine alle domande in esame,
essendo state le stesse proposte, in via subordinata, per l'eventualità, non
realizzatasi, che le domande di accertamento della simulazione proposte dalla
convenuta-attrice in riconvenzionale omissis
venissero accolte.
Della domanda di divisione Tanto sin qui stabilito, la causa deve
essere rimessa sul ruolo per l'istruzione e la definizione della domanda di
divisione.
Del regolamento delle spese.
Stante la natura non definitiva della presente pronuncia, la liquidazione delle spese processuali è rimessa alla decisione definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede: respinge le di domande riconvenzionali di accertamento della simulazione relativa dei contratti di compravendita omissis; dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima delle dette pretese donazioni dissimulate, quale proposta dalla stessa convenuta omissis; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle domande i)- di accertamento della simulazione omissis e ii)- di riduzione per lesione di legittima di detta pretesa donazione, quali proposte dai terzi chiamati in causa omissis; rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, per l'istruzione e la definizione della domanda di divisione. Spese alla sentenza definitiva.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.