=> Tribunale di Ferrara, 30 dicembre 2021
Giusto il disposto di cui all'art. 5, comma 1bis, d.lgs. 28/2010, è indubbio che la parte che ha inteso
esercitare in giudizio un'azione di risoluzione del contratto di locazione per
morosità è la parte locatrice; è il locatore, e non il conduttore, che
avanza delle “pretese” (art. 4, comma 2, d.lgs. 28/2010) nei confronti della controparte. È quindi il
locatore che deve presentare la domanda di mediazione e non il conduttore,
che ad essa resiste. Ne consegue che il locatore non può lucrare dal suo
inadempimento e quindi dall'improcedibilità della domanda giudiziale, la
definitività dell'ordinanza provvisoria di rilascio. Una domanda giudiziale
“improcedibile” non può logicamente generare un provvedimento giurisdizionale
irrevocabile. L'ordinanza provvisoria, in caso di mancato esperimento
del tentativo obbligatorio di mediazione da parte del locatore, deve pertanto
essere revocata (I).
(I) Si vedano gli artt. 4, comma 2, e 5 comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2018).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2022
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Omissis
L'eccezione di improcedibilità della domanda è fondata e, pertanto,
merita di essere accolta.
Il giudice della fase sommaria, all'udienza del 28 luglio 2021,
disposto il mutamento del rito, ha invitato le parti alla mediazione – divenuta
obbligatoria ex art. 5 comma 4 lettera b)- ed indicato i termini perentori per
il deposito delle note integrative.
Il giudice, pur non assegnando esplicitamente il termine di giorni 15,
ha collocato la fase obbligatoria di mediazione in tempo precedente al deposito
delle memorie integrative (“incombenti da completare entro la scadenza del
primo dei termini di seguito assegnati ai sensi dell'art.426 c.p.c”.) D'altro
canto, “Nella mediazione obbligatoria, prevista dal d.lgs. n. 28 del 2010, il
provvedimento giudiziale che, nel disporre l'esperimento del procedimento,
ometta l'indicazione del termine per la presentazione della relativa domanda è
inficiato da mera irregolarità formale, posto che non si determina alcuna
incertezza in capo alle parti essendo la durata di detto termine stabilita in
misura fissa dalla legge” (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2775 del 06/02/2020, Rv.
657251 - 01).
Nessuna delle due parti ha avviato la procedura di mediazione nei 15
giorni, scadenti il 12 agosto, ma solo il 26 novembre 2021, a ridosso
dell'udienza del 1° dicembre 2021 di cui è stato chiesto dal locatore il
differimento per poter completare la procedura.
Sugli effetti del mancato esperimento della mediazione entro il termine
si registrano nella giurisprudenza di merito orientamenti diversi, come
dimostrato dalle pronunce prodotte dalle parti all'udienza del 1 dicembre 2021.
Secondo un primo indirizzo, sposato in questa sede dalla omissis, il termine di quindici giorni
ha carattere perentorio, pur in assenza di una esplicita previsione legale in
tal senso, derivando tale conclusione dal principio giurisprudenziale secondo
cui il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via
interpretativa, tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che
adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr., in questo senso,
Cass. n. 14624/00; Cass., n. 4530/04). In relazione alla fattispecie della
mediazione l'implicita natura perentoria del termine in parola si evincerebbe
dalla stessa gravità della sanzione prevista, vale a dire l'improcedibilità
della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione. Ne
consegue che il tardivo esperimento della mediazione disposta dal giudice
produce gli stessi effetti del mancato esperimento della stessa, ossia
impedisce l'avveramento della condizione di procedibilità ed impone, sempre e
comunque (vale a dire, senza possibilità di sanatoria), la declaratoria di
improcedibilità del giudizio, con chiusura in rito del processo (cfr., in tal
senso, Trib. Padova, sezione II 18 aprile 2018; Trib. Spoleto, 19 dicembre 2019
n.961; Trib. Bologna, 15.03.2015 Trib. Reggio Emilia, 14.07.2016, Trib. Lecce,
03.03.2017).
Un opposto orientamento giurisprudenziale – sostenuto dalla omissis – ritiene invece che, in assenza
di una espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice la
presentazione della domanda di mediazione successivamente al termine di
quindici giorni non consente di ritenere operante la sanzione di
improcedibilità prevista per il mancato esperimento del tentativo di
mediazione, dovendosi dare prevalenza all'effetto sostanziale dello svolgimento
del procedimento (cfr., Trib. Milano, 27.09.2016; Trib. Pavia, 14.10.2015).
Ne deriva che la tardività dell'instaurazione del procedimento di
mediazione non può essere equiparata al mancato svolgimento del procedimento
medesimo.
La tesi della non perentorietà del termine appare maggiormente
convincente.
Tuttavia ciò non significa e non può significare che la parte onerata
non abbia limite alcuno, come sostenuto da alcune pronunce di merito tra cui
Corte d'appello di Firenze 13 gennaio 2020 e Tribunale di Vasto 27 settembre
2017. Nelle more della redazione di questa motivazione la Corte di Cassazione
ha peraltro confermato l'orientamento che si va ad esporre. (Cass, 14 dicembre
2021 n.40035)
La tesi della perentorietà del termine, invero, “non ha il conforto
dell'art. 152, comma 2 cod.
proc. civ., non essendovi indicazione legislativa in tal senso. .L'art.
5, comma 2, d.lgs.
28/2010 non prevede poi espressamente l'adozione di pronuncia di
improcedibilità a seguito del mancato esperimento del procedimento di
mediazione delegata entro il termine di quindici giorni. L'attivazione della
mediazione delegata non costituisce peraltro attività giurisdizionale e,
quindi, appare effettivamente impropria l'applicazione di termini perentori in
mancanza di espresse previsioni in tal senso” (Cass. 40035/2021).
L'art. 5,sia al primo comma bis che al secondo comma, inoltre,
riconnette l'improcedibilità al mancato esperimento della mediazione, e non al
mancato esperimento entro il termine.
Lo scopo sotteso alla assegnazione del termine di quindici giorni per
la presentazione della domanda di mediazione è quello di compulsare le parti
all'attivazione della procedura, in modo che essa possa essere portata a
termine prima della celebrazione della udienza di rinvio, che – a sua volta –
deve essere fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione,
non superiore a tre mesi (art.6). In altre parole, come ben esplicato dal
tribunale di Vasto, con argomentazione oggi condivisa dalla Suprema Corte
(Cass. 40035/2021) “ la ratio legis della previsione del termine di quindici giorni
risponde alla esigenza di garantire certezza dei tempi di definizione della
procedura di mediazione, affinché la parentesi extraprocessuale, che si apre
con l'emissione della ordinanza di rimessione delle parti in mediazione, possa
chiudersi entro la data di rinvio del processo ed in tempo utile ad evitare che
il tentativo di raggiungimento di un accordo amichevole tra le parti ridondi in
danno della durata complessiva del processo, provocando uno slittamento
ulteriore della udienza di rinvio e, dunque, un allungamento dei tempi di
definizione del giudizio”.
Ne consegue che la parte può avanzare la domanda di mediazione oltre il
termine ordinatorio assegnato dal giudice, senza - per ciò solo - incorrere
nella declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale. Tuttavia “nel
quadro interpretativo così delineato, che ove l'udienza di verifica sia stata
fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai
sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato
o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che
ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio
che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato
esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura
previsto per legge” (Cass. 40035/2021).
Diversamente, ove il procedimento di mediazione si sia concluso entro
il termine di legge (o, comunque, anche successivamente ma pur sempre prima
della celebrazione della udienza di rinvio), benché iniziato dopo la scadenza
del termine assegnato dal giudice, giammai l'iniziale ritardo potrà determinare
la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale.
Facendo applicazione al caso di specie dei principi di diritto innanzi
enunciati, risulta dalla documentazione in atti che la domanda di mediazione è
stata avanzata da omissis il 26
novembre 2021, dopo che la controparte aveva eccepito l'improcedibilità della
domanda e a quattro giorni dall'udienza del 1° dicembre 2021, ove la parte
conduttrice ha insistito nella propria eccezione mentre la parte locatrice ha
chiesto il rinvio dell'udienza onde completare la mediazione tardivamente
iniziata. Orbene, non vi è dubbio che nella fattispecie l'incontestato ritardo
nella presentazione della domanda di mediazione ha avuto una ripercussione
negativa, sia sui tempi di definizione della procedura, la quale non si è
potuta concludere entro i tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal
giudice, sia sui tempi di definizione del processo, posto che all'udienza di
rinvio, fissata per il 1°dicembre il locatore ha avanzato istanza di rinvio del
processo per consentire l'esperimento della procedura di mediazione, che era
stata tardivamente intrapresa.
La condizione di procedibilità non si è pertanto verificata.
La parte locatrice ritiene che la procedura di mediazione dovesse
essere esperita dal conduttore. Quest'ultimo aveva infatti interesse a che il
processo iniziato con citazione per convalida di sfratto, proseguisse per
l'accertamento della fondatezza delle proprie eccezioni, onde rimuovere
l'ordinanza provvisoria di rilascio.
La tesi non è condivisibile.
L'art. 5 comma 1bis d.lgvo 28/2010 dispone “chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende ….è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione…”.
È indubbio che la parte che ha inteso esercitare in giudizio un'azione
di risoluzione del contratto di locazione per morosità è la parte locatrice. E'
il locatore, e non il conduttore, che avanza delle “pretese” (art.4 comma 2 d.
lgs 28/2010) nei confronti della controparte.
È quindi il locatore che deve presentare la domanda di mediazione e non
il conduttore, che ad essa resiste.
Ne consegue che il locatore non può lucrare dal suo inadempimento e
quindi dall'improcedibilità della domanda giudiziale, la definitività
dell'ordinanza provvisoria di rilascio. Una domanda giudiziale “improcedibile”
non può logicamente generare un provvedimento giurisdizionale irrevocabile.
L'ordinanza provvisoria deve pertanto essere revocata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM 55/2014 per la fascia di valore della causa (€ 203 fase studio, € 203 fase introduttiva, € 567 fase trattazione, € 405 fase decisionale).
PQM
Dichiara improcedibile la domanda giudiziale promossa da omissis ex art. 5 comma 1 bis del d.lgivo 28/2010; revoca l'ordinanza provvisoria di rilascio emessa il 28 luglio 2021 all'esito della fase sommaria; condanna omissis a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in €1.584,70 oltre IVA e CPA.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.