=> Trib. Varese, 13 gennaio
2013
Rilevante pronuncia, peraltro successiva a C. Cost. n. 272 del 2012, in merito all'utilità della mediazione e, in particolare, del meccanismo della c.d. mediazione demandata (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010).
Dove le parti formulino
richiesta di differimento dell’udienza, per coltivare trattative, appare
all’evidenza utile utilizzare il tempo del rinvio per proporre alle parti
anche di valutare, a questo punto, di proseguire o attivare i canali
conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi dell’art. 5, comma II, d.lgs. 4
marzo 2010 n. 28, tenuto conto del comportamento delle parti (1).
Né può dubitarsi dell’utilità
dell’istituto, pur nella cornice del d.lgs. 28/2010, all’indomani della
sentenza Corte cost. 272/12: è sufficiente rilevare che, dal 2012, le A.D.R.
sono state selezionate dalla CEPEJ (Commissione europea per l’efficienza
della giustizia del Consiglio d’Europa) come uno degli elementi di
valutazione del sistema giudiziario (2).
(1) Si veda C. Cost. n. 272/12: incostituzionalità
della mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, in Osservatorio Mediazione Civile n.
128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si veda art. 5, comma 2 d.lgs. n. 28 del 2010 aggiornato alla pronuncia di incostituzionalità della c.d. mediazione obbligatoria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 10/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 18/2013
Tribunale di Varese
Sezione Prima
13 gennaio 2013
Ordinanza
…omissis…
L’odierna lite trae linfa da questioni contrattuali relative al presunto
inadempimento della parte opponente alle obbligazioni derivanti dal contratto
fiduciario concluso con la parte opposta (architetto): l’incarico non è
contestato. All’udienza odierna, le parti hanno richiesto un “rinvio per
trattative”, così disvelando potenzialità conciliative nella lite.
Dove le parti formulino richiesta di differimento dell’udienza, per
coltivare trattative, appare all’evidenza utile utilizzare il tempo del rinvio
per proporre alle parti anche di valutare, a questo punto, di proseguire o
attivare i canali conciliativi dinanzi ai mediatori, ai sensi dell’art. 5,
comma II, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, tenuto conto del comportamento delle
parti.
Né può dubitarsi dell’utilità dell’istituto, pur nella cornice del d.lgs.
28/2010, all’indomani della sentenza Corte cost. 272/12: è sufficiente rilevare
che, dal 2012, le A.D.R. sono state selezionate dalla CEPEJ (Commissione
europea per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa) come uno degli
elementi di valutazione del sistema giudiziario.
P.Q.M.
Letto ed applicato l’art. 5, comma II, d.lgs. 28/2010
1) invita le parti a valutare l’opportunità di procedere alla
mediazione nelle debite forme previste dalla Legge, avvisandole che il compenso
dei mediatori, in caso di adesione, dovrà esse sensi dell’art. 16 DM 180/2010.
2) rinvia la causa all’udienza del 22 febbraio 2013 ore 9.30 per
raccogliere gli eventuali consensi o rifiuti. Se le parti aderiscono
all'invito, “il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di quattro mesi”, assegnando contestualmente alle stesse il termine di
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Varese lì 11 gennaio 2013.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere
di ufficialità.