I benefici
della mediazione sono riscontrabili non solo in termini di soddisfazione delle parti che
raggiungono la conciliazione (che, contrariamente a quanto avviene in un
processo, è basato su un accordo volontario tra le parti basato sui reali
interessi delle stesse), ma anche in termini di durata del procedimento di mediazione: al massimo quattro mesi.
A fronte della nota criticità del nostro
sistema giudiziario quanto all’eccessiva
durata dei processi, dunque, potrebbe apparire di assoluto vantaggio provare, già prima di adire il giudice, ad intraprendere un percorso di
mediazione: quattro mesi, a fronte della durata pluriennale del processo,
che possono tradursi:
- in caso di raggiungimento dell’accordo,
nella completa definizione della lite;
- in caso di mancato accordo, nella
migliore comprensione – in primis –
del proprio reale interesse nella lite
(interesse di cui molto spesso le parti di una controversia non hanno piena
consapevolezza).
Quanto all’eccessiva durata dei processi
nel nostro Paese basti guardare la più recente
giurisprudenza di legittimità.
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Irragionevole durata del
processo, procedimento di equa riparazione, irragionevole durata del
procedimento di equa riparazione, indennizzo, ammissibilità
Il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti
d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, davanti a questa Corte, è
un ordinario processo di cognizione,
soggetto, in quanto tale, alla
esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto
più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento
della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui
lesione genera di per se una condizione di sofferenza
e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i
procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Né appare condivisibile l’assunto che il
giudizio dinanzi alla Corte d’appello e
l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una fase necessaria di
un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte Europea, nel
caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una
efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento
interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che,
ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata (I).
Circa la determinazione della ragionevole durata di un procedimento di equa
riparazione, ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio “Pinto” svoltosi anche dinanzi
alla Corte di cassazione, la durata
complessiva dei due gradi deve essere ritenuta ragionevole ove non ecceda
il termine di due anni (II).
(I) In senso conforme si
veda, di recente, Cass. n. 17686/12 e Cass. n. 5924/12.
(II) Si veda al riguardo, in particolare, Cass. n. 5924/12.
Fattispecie: ricorso
depositato presso la Corte d’appello, ai sensi della L. n. 89 del 2001,
domandando l’equa riparazione del danno
non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata del giudizio di
equa riparazione (introdotto davanti alla Corte d’appello di Roma nel mese
di luglio 2005, concluso con decreto di parziale accoglimento depositato nel
mese di settembre 2006 e definito, a seguito di ricorso per cassazione
notificato nel mese di ottobre 2007, con ordinanza depositata nel mese di
febbraio 2010) con riferimento al quale l’adita Corte d’appello ha dichiarato
la domanda inammissibile ritenendo non
esperibile il rimedio di cui alla L. n. 89 del 2001 in relazione a
procedimenti relativi alla denunciata violazione della durata ragionevole di
giudizi presupposti. La Cassazione
accoglie il ricorso con cui si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e
degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonché dell’art. 111 Cost., rilevandosi
che la citata legge non consente in
alcun modo di distinguere i procedimenti di equa riparazione da quelli ai quali
la medesima legge si applica e di sottrarli, quindi, al regime di ragionevole
durata, che discende direttamente dalla Convenzione Europea e dalla
Costituzione italiana (la Cassazione osserva che la durata complessiva del
procedimento di equa riparazione è stata dunque di circa quattro anni e sette
mesi; detratto il termine ragionevole,
stimato in due anni, nonché il termine di undici mesi intercorso tra il
deposito del decreto e la proposizione della impugnazione, ulteriore rispetto
al termine breve previsto per il ricorso per cassazione, la durata non ragionevole risulta essere stata
di circa un anno e otto mesi, spettando dunque un indennizzo che va liquidato sulla base di Euro 750,00 per anno, e
quindi in complessivi Euro 1.250,00, oltre interessi legali dalla data della
domanda al saldo).
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DIFFORME;
- indicazione della
FATTISPECIE coinvolta.
SENTENZA DELLA SETTIMANA all'inizio di ogni sezione (Civile, Penale, Amministrativo) con commento ad una sentenza graficamente curata.
SENTENZA DELLA SETTIMANA all'inizio di ogni sezione (Civile, Penale, Amministrativo) con commento ad una sentenza graficamente curata.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 17/2013