Nell’ambito della Cerimonia
d’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013 anche il Procuratore generale della Corte suprema di cassazione Gianfranco Ciani
ha dedicato, nel proprio intervento, qualche riflessione al tema della mediazione
civile (1).
Le considerazioni espresse
al riguardo concernono, in particolare, la tematica della c.d. mediazione obbligatoria.
In primo luogo, all’interno
della parte dell’intervento dedicata alla “produttività della magistratura ed esigenze
di efficienza” viene osservato – con riferimento agli interventi volti
alla risoluzione della nota “lentezza della
giustizia civile” e del “conseguente,
inaccettabile arretrato nella definizione dei relativi procedimenti” – la
centralità di “interventi mirati” a “snodi essenziali” tra cui, anche, l’istituto
della mediazione civile.
Sul punto, il Procuratore
generale osserva (cfr. pagg. 41 e ss.) che a causa della recente dichiarazione
di incostituzionalità dell’obbligo di mediazione civile C. Cost. n. 272 del 2012
(2), “è rimandata al futuro la valutazione dell’incidenza di tale strumento sull’efficienza
e sulla razionalizzazione della giustizia italiana”.
Al riguardo nell’intervento
si accenna alla dimensione internazionale dell’istituto, evidenziando le
peculiarità (negative) che caratterizzano l’attuale situazione del nostro
Paese:
- in molti paesi del nord Europa e negli Stati Uniti – si sottolinea – il 90% delle controversie si conclude con la conciliazione: si tratta, dunque, di uno “strumento che trova larga ed efficace applicazione”;
- ciononostante, “non deve comunque essere dato automaticamente per scontato un suo analogo successo nel nostro paese”, in ragione dell’alta litigiosità rappresentata anche:
- dal rapporto avvocati/giudici (32 a 1);
- dal rapporto avvocati/abitanti (332 ogni 100.000 abitanti), “che si connota come il più alto in Europa e forse nel mondo".
(1) Si veda la SezioneSpeciale Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013 in questo Osservatorio (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
(2) Si veda C.Cost. n. 272/12: incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccessodi delega legislativa, in Osservatorio Mediazione Civile n. 128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 21/2013
GIANFRANCO CIANI
Procuratore generale della Corte suprema di cassazione
INTERVENTO
DEL PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
nell’Assemblea generale della Corte
sull’amministrazione della giustizia
nell’anno 2012
Roma, 25 gennaio 2013
Omissis…
Sono ben noti sia la lentezza della giustizia civile
sia il conseguente, inaccettabile
arretrato nella definizione dei relativi procedimenti,
peraltro non omogeneamente
distribuiti nel territorio nazionale e con punte di
assoluta eccellenza.
Tuttavia deve evidenziarsi come dal recente rapporto
CEPEJ 2012, già richiamato,
emergano anche segnali positivi, come quelli relativi
alla riduzione della durata
media dei procedimenti di primo grado e all’aumento
del tasso di definizione dei
medesimi, con una, pur modesta, riduzione dell’arretrato.
Da qui un dato che deve indurre all’ottimismo: il
paese dispone di una magistratura
capace di impegnarsi sino a raggiungere livelli
di produttività straordinariamente
elevati.
In questo quadro vanno registrati con favore i segnali
che possono cogliersi nelle
più recenti iniziative del legislatore, alla ricerca
di spazi d’innovazione funzionali al
superamento delle ricadute sul servizio giustizia
della crisi economico-sociale.
…omissis…
Questo complesso d’interventi non potrà andare
disgiunto, perché possano
conseguirsi effettivi benefici di sistema, da
interventi mirati ad altri snodi essenziali.
Tra questi, la qualificazione dei professionisti
abilitati ad esercitare la funzione
difensiva dinanzi alla giurisdizione di legittimità,
riguardo ai quali sarebbe essenziale
– in considerazione anche dell’entità imponente dei
ricorsi dichiarati inammissibili –
la rivisitazione dei meccanismi di verifica della
professionalità: esigenza che, d’altro
lato, è altresì imposta dall’innegabile connessione
fra il numero dei ricorsi per
cassazione e il numero degli avvocati abilitati al
patrocinio dinanzi alla Corte (circa
50.000, che conseguono la qualifica in virtù della
semplice anzianità). Si tratta di dati
incomparabili con quelli di qualsiasi altro
ordinamento raffrontabile con quello
italiano.
D’altra parte, a causa della recente dichiarazione di
incostituzionalità dell’obbligo
di mediazione civile in talune materie (sentenza della
Corte costituzionale n. 272 del
2012), è rimandata al futuro la valutazione
dell’incidenza di tale strumento
sull’efficienza e sulla razionalizzazione della
giustizia italiana: anche se si tratta di
uno strumento che trova larga ed efficace applicazione
in molti paesi del nord Europa
e negli Stati Uniti (dove il 90% delle controversie si
conclude con la conciliazione),
non deve comunque essere dato automaticamente per
scontato un suo analogo
successo nel nostro paese, caratterizzato da
peculiarità sue proprie, come l’alta
litigiosità rappresentata anche dal rapporto
avvocati/giudici (32 a 1) e soprattutto dal
rapporto avvocati/abitanti (332 ogni 100.000
abitanti), che si connota come il più alto
in Europa e forse nel mondo (per fare un esempio,
nella vicina Francia il numero di
cause introdotte annualmente è circa la metà di quello
riferito all’Italia, il numero
degli iscritti all’ordine professionale è di 8 per
singolo giudice, mentre il rapporto
avvocati/abitanti è di 75 ogni 100.000).
…omissis…
La crisi della giustizia persiste in tutta la sua
gravità sia nel settore civile (con
negativa incidenza sulla situazione economica del
paese), sia in quello penale. Non
deve essere, peraltro, ignorato che la crisi non è
distribuita in maniera omogenea nel
territorio nazionale, nel quale sono presenti anche
alcune eccellenze. Sul tema
sarebbe necessario uno studio approfondito, più di
quanto sia stato fatto finora.
Nel settore civile, le riforme succedutesi negli
ultimi anni, non sempre ispirate da
un coerente disegno strategico, si sono rivelate in
larga misura inefficaci.
È auspicabile che miglior sorte abbia la istituzione
del c.d. tribunale dell’impresa
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitività)
convertito, con modificazioni, nella
legge 24 marzo 2012, n. 27 –, la quale dovrebbe avere
una funzione acceleratoria
nella definizione delle controversie commerciali (che
tanto interessano anche le
imprese e gli investitori stranieri) e che sia
reintrodotta la mediazione civile
obbligatoria, non preclusa dalla sentenza della Corte
costituzionale 6 dicembre 2012,
n. 272, che ne ha dichiarato la
incostituzionalità per eccesso di delega
dell’art. 5,
comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
con il quale quello strumento
era stato introdotto nel nostro ordinamento.
…omissis…
AVVISO. Il testo di questo provvedimento non riveste
carattere di ufficialità.