Nell’ambito della Cerimonia
d’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013 anche l’intervento del Vicepresidente del Consiglio Superiore della
Magistratura Michele Vietti ha toccato il tema della mediazione
civile (1).
In particolare, il Vicepresidente Vietti ha non solo ha ribadito
l’orma indubbio ruolo della mediazione quale efficace strumento capace di “deflazionare
l’insostenibile domanda di giustizia ordinaria”, ma ha anche eloquentemente
affermato che, proprio in questa ottica, “l’obbligatorietà della mediazione è un
principio da non abbandonare”.
Ancora una volta dunque,
facendo eco alle Relazioni del Ministero della giustizia e del primo
presidente della Suprema Corte di Cassazione Ernesto Lupo, viene ribadita non solo la bontà dell’istituto
della mediazione civile, ma anche un giudizio positivo – ed un auspicio – in
ordine alla sua obbligatorietà.
Il messaggio al Parlamento appare
dunque inequivocabile.
Dalle poche ma estremamente
ricche parole dedicate dall’autorevole esponente della Magistratura italiana alla
mediazione emerge poi un tema di primaria rilevanza nell’ottica tanto della comprensione dell’istituto in parola, quanto
delle sue (necessarie) prospettive di sviluppo:
la stretta connessione tra mediazione e risoluzione giurisdizionale delle liti,
entrambi componenti – non esaustivi, ma
complementari – del mondo della Giustizia; dal che discende, come più volte
auspicato anche da questo Osservatorio
– la necessità di una proficua
collaborazione tra tutti gli attori coinvolti (i c.d. Operatori della
mediazione), in un’ottica di vicendevole crescita professionale e culturale (2).
Questi i punti toccati dal Vicepresidente Vietti:
-
la necessità di acquisire consapevolezza che “il
ricorso alla giustizia togata non può essere l'unica via di risoluzione del
contenzioso”;
-
l’osservazione circa il coinvolgimento della classe forense, con potenziali benefici per
tutti i soggetti coinvolti: “in paesi
altrettanto civili” – illustra Vietti – “l’attività di conciliazione stragiudiziale assorbe gran parte del ceto
forense, con risultati appaganti sia per
lo Stato, sia per i professionisti, sia per
i loro clienti” (3).
(1) Si veda la Sezione Speciale Inaugurazione dell’AnnoGiudiziario 2013 in questo
Osservatorio (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
(2) Mi si permetta di
rimandare al riguardo alle considerazioni espresse in:
- L’Osservatorio Nazionale sulla MediazioneCivile compie 1 anno, in Osservatorio Mediazione Civile n. 127/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com);
- Spina, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: la mediazione non è morta!, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3)
Nell’ambito dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013, esplicito riferimento
al coinvolgimento della classe forense nell’ottica dello sviluppo e della
diffusione della mediazione è stato fatto anche dalla Relazione del primo
presidente della Suprema Corte di Cassazione Ernesto Lupo; si veda al riguardo Inaugurazionedell’Anno Giudiziario 2013: la mediazione nella Relazione del Primo PresidenteErnesto Lupo, in Osservatorio Mediazione Civile n. 11/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 16/2013
INTERVENTO
DEL VICE PRESIDENTE DEL CSM
ALL'INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
PRESSO LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Roma
25
gennaio 2013
Signor Presidente della
Repubblica,
Eminenza rev.ma,
Signor Presidente del
Senato,
Signor Presidente della
Camera,
Signor Ministro della
Giustizia,
Signor Rappresentante della
Corte Costituzionale,
Signori Ministri,
Signor Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio,
Signor Presidente della
Corte di Cassazione,
Signor Procuratore
Generale,
Signor Avvocato generale,
Signor Presidente del
Consiglio nazionale forense,3
Signori Magistrati,
Autorità,
Signore e Signori
…omissis…
Nell'ottica di assicurare
efficaci strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, capaci di
deflazionare l'insostenibile domanda di giustizia ordinaria, l'obbligatorietà della
mediazione è un principio da non abbandonare, pur nel rispetto della pronuncia
della Corte costituzionale.
Il ricorso alla giustizia
togata non può essere l'unica via di risoluzione del contenzioso: in paesi
altrettanto civili l'attività di conciliazione stragiudiziale assorbe gran
parte del ceto forense, con risultati appaganti sia per lo Stato, sia per i professionisti, sia per i loro
clienti.
…omissis…