Tratto da, Spina, L’illegittimità
costituzionale della c.d. mediazione obbligatoria per eccesso di delega
legislativa (nota a Corte Costituzionale, 06-12-2012, n. 272), in La Nuova
Procedura Civile n. 1 del 2013.
La Nuova Procedura Civile, Rivista trimestrale di Diritto processuale civile, con aggiornamento quotidiano on-line.
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L’esperimento del procedimento di mediazione, quindi, non è
più condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Conseguentemente:
- all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato non è più tenuto ad informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice non può più desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, c. 2 c.p.c.;
- la parte costituita che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo non può più essere condannata al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore rifiutata dalle parti, non esclude più la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta (riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa) e non la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, non esclude più, nemmeno se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto;
- per le indennità spettanti agli organismi di mediazione non sono più previste per legge riduzioni per le ipotesi in cui la mediazione era condizione di procedibilità della domanda (controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
- non sussiste più la possibilità per la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato di non dover corrispondere alcuna indennità all’organismo di mediazione (ipotesi precedentemente prevista per l’ipotesi in cui la mediazione era condizione di procedibilità della domanda).
Le novità editoriali in tema di mediazione in La Nuova Procedura Civile, in Osservatorio Mediazione Civile n. 9/2013
Consulta:
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L’intero contributo è pubblicato in La Nuova Procedura Civile n. 1 del 2013 con:
- nota integrale a C. Cost. n. 272 del 2012;
- formula dell’informativa ex art. art. 4, comma 3, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in tema di mediazione civile;
- schema sintetico;
- massime delle pronunce citate nel corpo della sentenza.
Fonte: Osservatorio Mediazione
Civile n. 15/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com