=> Trib. Palermo (Bagheria), 20
luglio 2012
Come noto la pronuncia di
incostituzionalità della mediazione obbligatoria C. Cost. n. 272 del 2012 ha
travolto, tra l’altro, anche l’intero art.
8, comma 5 d.lgs. n. 28 del 2010 relativo alla mancata partecipazione
alla mediazione senza giustificato motivo (1) (2).
A prescindere da un eventuale reinserimento dell’obbligatorietà della
mediazione, la pronuncia in commento fornisce interessanti spunti di riflessione in tema di mancata partecipazione al procedimento di mediazione che paiono
assumere rilevo sia in una prospettiva futura, sia con riferimento all’attuale situazione
(3).
La considerazione più rilevante appare la seguente.
La mancata partecipazione di parte convenuta al procedimento di
mediazione è da considerarsi avvenuta senza giustificato motivo qualora
la giustificazione addotta si legata a “problemi legati all’età avanzata”.
Fattispecie: il Giudice osserva
che: a) i convenuti sono nati negli anni 1937 e 1939 e non può quindi
parlarsi di un’età tale da impedire di comparire in mediazione davanti ad un organismo
di mediazione situato vicino alla residenza degli stessi convenuti (nella
specie, situato in Bagheria, e dunque in un paese molto vicino a Ficarazzi dove
risiedono i convenuti); b) nulla impedisce di conferire procura ad
altra persona al fine di essere rappresentati in mediazione.
Inoltre, la pronuncia in comento aveva puntualizzato anche quanto segue,
con riferimento alla seconda parte del comma 5 in parola.
La condanna per la parte costituita al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo
unificato dovuto per il giudizio che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha
partecipato al procedimento senza giustificato motivo è una sanzione imposta
dallo Stato e non di un rimborso all’attore; pertanto, non vi è la necessità
che la valutazione del giudice sull'imposizione di tale sanzione venga fatta in
sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza. In particolare:
-
se poi non viene addotta
alcuna ragione della mancata partecipazione o se il motivo fatto valere non è
ritenuto dal giudice giustificato la condanna è automatica;
-
perché il giudice possa
emettere la condanna in questione occorre che sia chiaro il motivo della
mancata comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in
comparsa di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di
emettere in quest'ultima sede la relativa condanna.
-
si dovrà invece
aspettare la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art.
183, comma 6, c.p.c. o la fine della fase istruttoria quando il motivo sia
allegato e si intenda provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei
detti termini;
-
la valutazione sulla
sanzione economica in questione andrà infine effettuata nella fase decisoria
quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerarietà della lite.
(1) Si veda art. 8, comma 5 d.lgs. n. 28
del 2010 nella sezione NORMATIVA dell’Osservatorio (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Si veda C. Cost. n. 272/12: incostituzionalità
della mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, in Osservatorio Mediazione Civile n.
128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3) Si veda Mediazione demandata e art. 116, comma 2 c.p.c. in Osservatorio
Mediazione Civile n. 19/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 20/2013
Tribunale Palermo
Sezione distaccata di Bagheria
20 luglio 2012
Ordinanza
…omissis…
Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 11
luglio 2012
OSSERVA
Oggetto del presente giudizio è la domanda formulata da parte attrice di
condanna dei convenuti alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi in considerazione
del fatto che i fabbricati di parte convenuta non risulterebbero edificati nel
rispetto delle distanze legali minime dal suo fondo confinante.
Parte convenuta si è costituita all’udienza del 22.2.2012 sostenendo il
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto priva di effettiva
titolarità, essendo semplice intestataria catastale dei beni.
All’udienza del 22.2.2012 il giudice ha assegnato alle parti il termine
di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione, rientrando la
controversia di cui alla presente causa tra quelle “in materia di diritti
reali” contemplate dal d.lgs. 28/2010.
Alla successiva udienza del giorno 11 luglio 2012 il procuratore di parte
attrice ha depositato il verbale di esito negativo della mediazione per assenza
della parte invitata.
Sempre all’udienza del giorno 11 luglio 2012 il procuratore di parte
convenuta ha giustificato la mancata comparizione di parte convenuta “per
problemi legati all’età avanzata”.
Deve ora esaminarsi la giustificazione della mancata comparizione al
procedimento di mediazione addotta da parte convenuta.
Al riguardo va innanzitutto premesso che la legge 148/2011 ha modificato
il comma 5 dell'art. 8 aggiungendo un periodo in forza del quale "il
giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5,
non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio".
Tale modifica normativa affonda le sue radici, molto probabilmente, nel
decreto ministeriale del 6 luglio 2011 n. 145 (entrato in vigore il 26 agosto)
con il quale è stato modificato il D.M. 180/2010 introducendo, tra le altre
cose, il pagamento della sola somma di € 40,00 o € 50,00 per il caso di
mancata comparizione del chiamato.
In altri termini, introdotta un'agevolazione economica per l'istante (non
essendo giusto che questi sostenesse costi, a volte anche ingenti, per un
tentativo di conciliazione neppure svoltosi a causa del comportamento non
collaborativo dell'altra parte), occorreva stimolare in qualche modo la
partecipazione del chiamato alla mediazione. Ciò anche per evitare che si
potessero creare situazioni di tacito accordo tra i litiganti al fine di non
far comparire il convenuto ed andare in giudizio a modico prezzo.
Ecco che per sollecitare il chiamato a partecipare al tavolo della
mediazione si è pensato ad una sanzione economica come misura che bilanciasse
la ridotta spesa per il caso di mediazione contumaciale e facesse riflettere
bene il chiamato sull'eventuale scelta non collaborativa.
Che si tratti di misura sanzionatoria è reso evidente dal fatto che il
pagamento non viene ordinato in favore dell'attore ma in favore dello Stato.
Quest'ultimo, che ha già incassato il contributo unificato da parte
dell'attore, riscuote anche un'altra somma di pari importo.
E proprio perché si tratta di una sanzione imposta dallo Stato e non di
un rimborso all'attore delle spese per il contributo unificato, non vi è la
necessità che la valutazione del giudice sull'imposizione di tale sanzione
venga fatta in sede di decisione sul regime delle spese di lite in sentenza.
Nulla esclude che anche prima della sentenza il giudice possa emettere la
condanna in questione. Certo, occorre che sia chiaro il motivo della mancata
comparizione, motivo che può essere esplicitato dal convenuto già in comparsa
di risposta o alla prima udienza, con conseguente possibilità di emettere in
quest'ultima sede la relativa condanna. Si dovrà invece aspettare la scadenza
delle preclusioni istruttorie di cui ai termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. o
la fine della fase istruttoria quando il motivo sia allegato e si intenda
provarlo per testimoni o con documenti da depositare nei detti termini. La
valutazione sulla sanzione economica in questione andrà infine effettuata nella
fase decisoria quando essa sia costituita, ad esempio, dalla temerarietà della
lite.
Se poi non viene addotta alcuna ragione della mancata partecipazione o se
il motivo fatto valere non è ritenuto dal giudice giustificato la condanna è
automatica. La legge non attribuisce al giudice alcun potere discrezionale. La
norma prevede che in assenza di giustificato motivo il “giudice condanna”. Non
è utilizzata l’espressione “può condannare”, che sarebbe stata invece
indicativa di una facoltà attribuita al giudice. Il “può” è impiegato nella
prima parte del comma 5 a proposito degli argomenti di prova, ma non anche per
l’applicazione della sanzione economica.
Ora, nel caso oggetto del presente giudizio il motivo addotto è da
ritenere ingiustificato e questo giudice è quindi tenuto ad effettuare la
condanna.
La giustificazione addotta all’udienza del giorno 11 luglio 2012 è,
invero, come detto, legata a “problemi legati all’età avanzata” dei convenuti.
Tuttavia, a parte il fatto che i convenuti sono nati negli anni 1937 e
1939 e non può quindi parlarsi di un’età tale da impedire di comparire in
mediazione davanti ad un organismo di mediazione situato in Bagheria, e dunque
in un paese molto vicino a quello di residenza degli stessi convenuti
(Ficarazzi). Inoltre, nulla impedisce di conferire procura ad altra persona al
fine di essere rappresentati in mediazione.
La mancata partecipazione di parte convenuta al procedimento di
mediazione è quindi avvenuta senza giustificato motivo. Parte convenuta (ma in
realtà soltanto AA, poiché dal verbale di mediazione risulta che il
procedimento di mediazione è stato instaurato soltanto nei confronti di tale
soggetto) va pertanto condannata al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per
il giudizio (€ 450,00). Né vi è necessità di attendere la fase decisoria (che
peraltro potrebbe pure mancare in conseguenza dello sviluppo delle vicende
processuali), essendo già pienamente esposte le ragioni delle parti sul punto
ed essendo stata acquisita tutta la documentazione necessaria. Neppure può
ritenersi preclusivo all’immediata comminatoria della sanzione economica in
questione il fatto che non sia stata convertita in legge quella parte dell’art.
12 del decreto legge 22 dicembre 2011 n. 212 che prevedeva che tale sanzione
venisse comminata “con ordinanza non impugnabile pronunciata d'ufficio alla
prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all'udienza successiva di cui
all'articolo 5, comma 1”. La mancata conversione in legge di questa parte del
decreto legge 212/2011 depone non per una necessaria valutazione in sentenza
dell’applicazione della sanzione (che, come detto, è estranea al regime delle
spese di lite), ma per una non necessaria predeterminazione del momento
dell’iter processuale in cui
il giudice deve effettuare il sindacato in questione e deve procedere ad
irrogare la sanzione se non ritiene giustificata la mancata comparizione.
Mai comunque si può condannare chi, non comparso in mediazione, sia
rimasto contumace pure in giudizio. Nonostante la sua mancata comparizione in
mediazione rimanga ingiustificata, deve rilevarsi che la modifica normativa
rende possibile una condanna solo nei confronti della "parte
costituita". E pare condivisibile che sia stata operata questa
limitazione, poiché altrimenti si sarebbe introdotta una sanzione indiretta
della contumacia a forte rischio di incostituzionalità. Ciò che, invece, si è
voluto tentare di evitare è che chi vuol far valere le proprie ragioni in
giudizio in relazione alle richieste dell'attore possa agevolmente sottrarsi al
tentativo di conciliazione. Non si vuole obbligare le parti ad accordarsi, ma
stimolare i litiganti a tentare di trovare l'accordo.
Il legislatore ha introdotto la mediazione obbligatoria e cerca ora di
prevedere delle condizioni che ne garantiscano l'efficace svolgimento. La prima
di queste è che tutte le parti siano presenti, laddove possibile, al tavolo della
mediazione. Chi non è presente e poi invece si costituisce in giudizio
aumentando il contenzioso giudiziario e la ragionevole durata degli altri
processi deve giustificare il motivo della sua assenza. Lo stesso vale per chi
(come è accaduto nel presente giudizio) era già costituito in giudizio e non si
è poi presentato in mediazione.
Le parti hanno poi chiesto la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.
P.Q.M.
condanna A. V., che non è comparsa al procedimento di mediazione senza
giustificato motivo, al versamento in favore dell’Erario di una somma di
importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio
(€ 450,00);
concede alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. con decorrenza
dal 17.9.2012;
fissa per la valutazione delle richieste istruttorie l’udienza del giorno
19.12.2012, ore 11.00.
Si comunichi.
Bagheria, 20.7.2012
Il Giudice
Michele Ruvolo
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere
di ufficialità.