=> Trib. Palermo (Begheria), 20
luglio 2012
Pronuncia precedente a C. Cost. n. 272 del 2012 (1) (2), e dunque nella
vigenza della c.d. mediazione obbligatoria i cui temi d’interesse, specie in
prospettiva futura (3), sono:
·
rapporti, in materia di
risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, tra
la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. 28/10 e la condizione
di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05
(c.d. codice delle assicurazioni);
·
ambito di applicazione ratione
materiae e ratione temporis della c.d. mediazione obbligatoria.
L’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni (art.
145, commi 1 e 2, d.lgs. 209/05) mira ad evitare la causa ed incide sull’azione
(rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece
accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10); al riguardo si osservi che:
1. i due istituti sembrano potere convivere in quanto nonostante la raccomandata con la
quale si chiede il risarcimento del danno alla compagnia di assicurazioni sia
imposta normativamente (così come è imposta l’attesa di 60 o 90 giorni prima di
potere proporre la domanda giudiziale), la stessa, in caso di silenzio o di
risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dovrà
essere seguita, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi
alla lite giudiziale;
2. il problema è, semmai, se le due procedure
possano essere svolte contestualmente; non si tratta, però, di problema
rilevante nel presente giudizio.
Rientra nell’ambito della mediazione obbligatoria non soltanto ratione
materiae, ma anche ratione temporis, la domanda di risarcimento del
danno formulata da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI
n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di garanzia per le vittime della strada la cui notifica a
mezzo posta dell’atto di citazione si è perfezionata, nei confronti
della Compagnia di Assicurazioni, il 26.3.2012.
(1) Si veda C. Cost. n.
272/12: incostituzionalità della mediazione obbligatoria per eccesso di delega
legislativa, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Il testo del d.lgs. n. 28 del 2012 (sia
nella versione precedente, sia in quella successiva, a C. Cost. n. 28 del 2012)
è reperibile nella sezione “Normativa” dell’Osservatorio Nazionale sulla
Mediazione Civile (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(3) Si veda Rilevanza della giurisprudenza di merito in tema di mediazione
precedente a C. Cost. n. 272/2012, in Osservatorio Mediazione Civile n. 3/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte:
Osservatorio Mediazione Civile n. 14/2013
Tribunale di Palermo
Sezione distaccata di Bagheria
20 luglio 2012
Ordinanza
Il Giudice
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 4 luglio 2012;
osserva
Oggetto del presente giudizio è la domanda di risarcimento del danno formulata
da parte attrice nei confronti della Fondiaria-SAI n.q. di impresa designata
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime
della strada.
Tale domanda rientra tra quelle rientranti nell’ambito della mediazione
obbligatoria in base alle previsioni del d.lgs. 28/2010. Ciò non soltanto ratione
materiae, ma anche ratione temporis.
Invero, la notifica a mezzo posta dell’atto di citazione si è
perfezionata nei confronti della Compagnia di Assicurazioni il 26.3.2012.
Né può prendersi in considerazione il termine in cui l’atto è stato
consegnato all’ufficiale giudiziario (nel caso di specie il 19.3.2012).
Infatti, se è vero che l’art. 149, comma 3, c.p.c. prevede, per la
notifica a mezzo posta, che la notificazione si perfeziona, per il soggetto
notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e se
è anche vero che tale principio ha carattere generale e vale per tutti i tipi
di notifica, tuttavia non può trascurarsi che il principio in questione
comporta soltanto che il notificante non incorre in decadenze o prescrizioni
maturate dopo la detta consegna (v. per tutte Corte cost. 477/2002; 28/2004 e
ord. 97/2004). Agli altri fini la notifica si considera perfezionata nel
momento in cui il destinatario ne ha legale conoscenza.
Ora, poiché l’art. 24 del D.lgs. 28/2010 prevede che le disposizioni
sulla condizione di procedibilità di cui al comma 1 dell’art. 5 si applicano ai
processi “iniziati” a partire dal 21 marzo 2011 (ossia dopo la data di entrata
in vigore del decreto, che era domenica 20 marzo 2011, termine prorogato di un
anno per i sinistri stradali, come quello di cui al presente giudizio) e
considerato che la pendenza del giudizio ed il suo “inizio” si hanno dalla
notificazione della citazione, allora devono ritenersi allo stato improcedibili
le domande contenute in citazioni (relative a materie soggette a mediazione
obbligatoria) notificate in tema di sinistri stradali al destinatario a partire
dal 21 marzo 2012 (in questo senso da ultimo anche Trib. Trapani 19.6.2012).
Peraltro, come rilevato dalla S.C., “ai fini dell’applicazione del
criterio della prevenzione, ai sensi dell’art. 39, ultimo comma, in tema di
litispendenza e continenza di cause, deve aversi riguardo al momento in cui la
notifica della citazione si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte
del destinatario o con il compimento delle formalità surrogatorie di essa, e
non a quello in cui la notifica è stata richiesta dall’attore all’ufficiale
giudiziario, momento, quest’ultimo, rilevante (cfr. Corte cost. sent. n. 477
del 2002) ai soli fini dell’esclusione di eventuali decadenze per il
notificante” (cfr. Cass., n. 9181/2006).
Altra questione relativa al presente giudizio è quella relativa ai
rapporti, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, tra la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs.
28/10 e la condizione di proponibilità della domanda di cui all’art. 145, commi
1 e 2, d.lgs. 209/05 (c.d. codice delle assicurazioni).
In proposito è noto che anche l’attività precontenziosa prevista dal
codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione
(rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece
accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10).
Tuttavia, i due istituti sembrano potere convivere.
La raccomandata con la quale si chiede il risarcimento del danno alla
compagnia di assicurazioni è sì imposta normativamente (così come è imposta
l’attesa di 60 o 90 giorni prima di potere proporre la domanda giudiziale), ma
non è affatto diversa da tutte quelle altre raccomandate contenenti le più
svariate richieste che normalmente precedono l’instaurazione di un giudizio.
Come queste ultime (se relative a materie rientranti tra quelle assoggettate a
mediazione obbligatoria), anche quella in tema di sinistri stradali dovrà
essere seguita, in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario
della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere
(eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale.
Il problema è, semmai, se le due procedure possano essere svolte
contestualmente. Non si tratta, comunque, di problema rilevante nel presente
giudizio.
P.Q.M.
Assegna alle parti termine di 15 giorni a partire dal 1° settembre 2012
per attivare il procedimento di mediazione.
Fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del giorno 23.1.2013,
ore 10.30.
Si comunichi.
Bagheria, 20.7.2012
Il Giudice
Michele Ruvolo