=> Tribunale
di Verona, ordinanza 24 novembre 2023
La controversia azionata con domanda di risarcimento danni avanzata sul
prospettato inadempimento per negligenza e imperizia del convenuto, di
professione avvocato, al contratto di prestazione d’opera professionale (giusto
mandato di assistenza conferitogli dall’assistito) deve ritenersi soggetta a
mediazione, alla luce del disposto dell’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010,
come sostituito dall’art. 7, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), che ha ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero
delle controversie che devono essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi
anche quelle in materia di contratto d’opera, e quindi anche quelle in materia
di contratto di prestazione d’opera intellettuale (I).
L’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010, come sostituito dall’art. 7,
lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), è in contrasto con i principi fondamentali UE, a
fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24
ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose (cfr. in particolare, gli
artt. 28-32), ha elevato gli importi delle spese per la mediazione,
determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere
per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono
comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva obbligatoria (cfr. art.
8, comma 5, d.lgs. 28/2010, in tema di assistenza difensiva obbligatoria), alla
luce degli importi dei valori medi di liquidazione del compenso d’avvocato fissati
dal D.M. 147/2022 (con costo per l’assistenza difensiva per le parti che
rimane significativo anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi
al primo incontro). Pertanto, l’art. 5, comma 1, d. lgs. 28/2010, essendo fonte,
sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in
quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea (II), (III), (IV).
(I) Si veda il d.lgs. n. 28/2010 (come novellato dalla c.d. riforma Cartabia), in
Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2023.
(III) L’ordinanza in commento richiama il proprio precedente di cui a Tribunale di Verona, 28 settembre 2017 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 58/2017)
(IV) L’ordinanza in commento richiama Corte di Giustizia con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 (in Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2017)
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 13/2024
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Tribunale di Verona
24 novembre 2023
ordinanza
Omissis
Prima di esaminare le istanze del resistente (mutamento di rito e
autorizzazione alla chiamata del terzo) occorre affrontare la causa sia
soggetta a condizione di procedibilità, tenuto conto che la domanda di risarcimento danni avanzata dalla ricorrente, con ricorso
depositato il 3 luglio 2023, si fonda sul prospettato inadempimento per
negligenza e imperizia del convenuto, di professione avvocato, al contratto di
prestazione d’opera professionale (assistenza giudiziale) che egli aveva concluso
con la ricorrente in relazione alla controversia meglio descritta in ricorso,
mandato di assistenza che gli era stato conferito.
La ricorrente, che si è posta il problema avendo dedicato ad esso un
breve paragrafo del ricorso, ha escluso di dover osservare qualsiasi condizione
di procedibilità sebbene abbia aggiunto di aver comunque inviato al resistente
un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, che però non
ha avuto riscontro.
Contrariamente a tale
assunto però la controversia dovrebbe invece ritenersi soggetta a mediazione,
alla luce del disposto dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. 28/2010, come
sostituito dall’art. 7, lett.e) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha
ampliato, a decorrere dal 30 giugno 2023, il novero delle controversie che devono
essere precedute da tale tipo di ADR, inserendovi anche quelle in materia di
contratto d’opera, e quindi anche quelle, come la presente, in materia di
contratto di prestazione d’opera intellettuale.
E’ opportuno anche chiarire che, se si dovesse arrivare alla predetta conclusione,
la circostanza che la ricorrente abbia esperito la negoziazione assistita non
la esimerebbe dal soddisfare la condizione di procedibilità poiché tale tipo di
ADR non è alternativo alla mediazione per le controversie sopra elencate.
A ben vedere però va
ribadito (si vedano sul punto l’ordinanza di questo giudice del 28.9.2017) come
la norma in tema di mediazione sopra citata sia in contrasto con i principi
fondamentali della Ue, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15
novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli
importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi
costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che,
aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l’assistenza difensiva
obbligatoria.
Per comprendere come si giunga a tale conclusione occorre rammentare
che la Corte di Giustizia con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha
ribadito, in linea con la sentenza Alassini del 18 marzo 2010, quali siano i
presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della
tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e
dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le forme
di ADR obbligatoria, a prescindere dalla qualità soggettiva delle parti.
La Corte di Giustizia ha infatti affermato che un simile giudizio di
compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente
tutte le seguenti condizioni:
1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un
ricorso giurisdizionale;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (“very low costs”
e “frais peau importants” secondo le espressioni inglese e francese utilizzate
dalla Corte di Giustizia), per le parti, a patto però che la via elettronica
non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione
e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali
in cui l’urgenza della situazione lo impone.
Ciò detto, ad avviso di
questo giudice, la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come
integrata dal regolamento, non rispetta la penultima delle predette condizioni
poiché, prevedendo anche l’assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5,
d. lgs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto
dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.
E’ vero che, stranamente, alla predetta previsione non è stata
accompagnata quella sulle conseguenze della eventuale mancata assistenza
difensiva ma, anche senza considerare l’unico precedente noto (Trib. Torino 30
marzo 2016), che ha ritenuto che, a fronte di una simile situazione, la
condizione di procedibilità non è realizzata, di fatto gli organismi di
mediazione richiedono che le parti si presentino agli incontri assistite dai
loro avvocati e non danno corso alla procedura se ciò non accade.
Sul punto è allora
opportuno innanzitutto evidenziare come la sentenza della Corte di Giustizia Ue
n.457/2017, nel ribadire la necessità che la ADR obbligatoria determini costi
non ingenti per le parti, non abbia inteso considerare le diverse modalità di
svolgimento della procedura che possano essere state previste dalle leggi
nazionali, lasciando così intendere che siffatto presupposto è imprescindibile.
Tale osservazione di carattere
generale non pare essere smentita dal disposto dell’art. 141 quater, comma 4,
lett. b), del d. lgs. 130/2015, che, in attuazione della corrispondente norma
della direttiva 2013/11, esclude espressamente che nelle ADR di consumo i
consumatori siano obbligati ad avvalersi di un avvocato.
Da esso infatti può
desumersi che le norme nazionali che prevedono l’assistenza difensiva
obbligatoria, in linea generale, sono compatibili con le procedure di ADR
obbligatorie, ma sempre a condizione che non generino costi elevati.
Non è dubitabile poi che
l'esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia
consistente se si considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul
punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal D.M. 147/2022.
E' appena il caso di
precisare poi che il costo per l’assistenza difensiva per le parti rimane
significativo anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al
primo incontro tenuto conto che il suddetto regolamento non prevede nemmeno un
compenso ridotto per l'avvocato che assista la parte in quella fase iniziale
della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicchè per la relativa
quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di
liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa
consistenza.
Ad un contenimento dei costi di assistenza difensiva non può poi
giovare il carattere ampiamente discrezionale dei parametri poiché esso,
inevitabilmente, determina soluzioni diversificate mentre per raggiungere
quell'obiettivo sarebbe necessaria la fissazione per via normativa di importi
fissi inderogabili, ovvero una sorta di calmiere, analogamente a quanto è stato
previsto per le spese di mediazione.
Si noti che proprio per tener conto dei suddetti aspetti il D.M.
180/2010 aveva stabilito marcate riduzioni del compenso per il mediatore per i
casi in cui la mediazione costituissse condizione di procedibilità della
domanda giudiziale (art. 16, comma 4, lettera d), del D.M. n. 180/2010) ed una
indennità fissa, di importo esiguo, per l'ipotesi in cui il procedimento si
arresti al primo incontro.
Il d.m. 150/2023 ha però
introdotto, agli artt. da 28 a 32, significative novità anche in tema di
critedi di determinazione delle spese e dei compensi per le attività di
mediazione. Infatti ha previsto che si debbano versare per la sola
partecipazione al primo incontro, oltre, alle spese vive le spese di avvio,
variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00, e le spese
di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al
valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00. Tali importi vanno ridotti di
un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o
quando è demandata dal giudice.
Orbene, anche tenendo conto
di tale riduzione, il costo della mediazione che si arrestasse al primo
incontro varia da un minimo di euro 364,00 (euro 80 per le spese della
mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 284,00 per il compenso per il
difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più basso ad
un massimo di euro 1.596,00 (euro 226,00 per le spese della mediazione, senza
spese vive, oltre ad euro 1.370,00 per il compenso del difensore per la fase di
attivazione) per le controversie di valore più elevato.
Nel caso di specie, in considerazione del valore della controversia,
sarebbe di euro 1.234,00.
Nessuno dei predetti importi si può però considerare poco significativo
nel senso indicato dalla Corte di Giustizia.
Val la pena poi evidenziare che non può influire su tale valutazione la
possibile obiezione che, per stimare la convenienza economica della mediazione,
occorre tener conto del fatto che le spese sostenute per essa sono utilizzabili
come credito di imposta anche in caso di insuccesso della procedura.
Infatti in tale ipotesi il credito massimo riconoscibile è di euro
250,00 ma la sua concreta determinazione dipende dal valore della controversia,
dalla disponibilità di fondi da parte dello Stato e dal numero delle richieste.
Si tratta quindi di una posta incerta sia nell’an che nel quantum
mentre il costo che la parte deve sostenere è effettivo e immediato.
Né potrebbe validamente obiettarsi, al fine di escludere la rilevanza
del profilo in esame, che i costi sostenuti per la mediazione possono essere
recuperati dalla parte che, dopo avervi preso parte, risulti vittoriosa nel
successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta
con la controparte poiché tali esiti sono incerti nell’an e nel quando mentre
ciò che la Corte di Giustizia, con le indicazioni sopra riportate, ha inteso
evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba
sostenere un onere economico immediato, o meglio, sia gravata dalla relativa
obbligazione.
Alla luce delle superiori
considerazioni la norma che viene qui in rilievo (art. 5, comma 1, d. lgs.
28/2010), essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le
parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l'art. 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione Europea.
Tutti i profili fin qui evidenziati non sono stati esaminati dalle
decisioni della Corte Costituzionale che hanno dichiarato non fondate alcune
questioni di legittimità costituzionale della disciplina in tema di
negoziazione assistita e in ogni caso la norma del trattato Ue sopra citata è
sovraordinata rispetto a quelle costituzionali che possono venire in rilievo
nel caso di specie.
Venendo ora ad esaminare le istanze del resistente non si ravvisano,
alla luce delle allegazioni delle parti, i presupposti per fissare udienza ex
art. 183 c.p.c. mentre va autorizzata la chiamata del terzo.
PQM
Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, autorizza il resistente alla
chiamata del terzo omissis nel
rispetto dei termini di legge e rinvia la causa all’udienza del omissis.
Verona 24/11/2023
Il Giudice Unico
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.