Di seguito, estratto, in materia di mediazione civile, della Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2022 del Primo Presidente della Corte di Cassazione Petro CURZIO in occasione dell’Inaugurazione anno giudiziario 2023, Roma, 26 gennaio 2023 (così come pubblicata integralmente sul portale ufficiale della suprema Corte di cassazione) (I).
Per approfondimenti è possibile consultare il FOCUS TEMATICO curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile Speciale: MEDIAZIONE E INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO (monitoraggio dall’anno 2013).
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2.6. Mediazione e deflazione del
contenzioso
Nelle Relazioni dei
Presidenti delle Corti di appello, l’attenzione viene focalizzata sulla cd.
giustizia complementare, nella quale vengono tradizionalmente ricomprese la
negoziazione assistita e la mediazione, rilevando come queste forme di
risoluzione alternativa delle controversie possono contribuire alla deflazione
del contenzioso, con dei positivi effetti ulteriori connessi alla modalità
compositiva della lite.
In questa prospettiva, la
giustizia complementare, così come la più ampia categoria delle A.D.R., da un
punto di vista culturale, viene ad affiancarsi e non a contrapporsi alla
giurisdizione, di talché anche il giudice attraverso la mediazione demandata, o
esperendo direttamente la conciliazione, può concorrere, promuovendo una
dimensione non contenziosa, al conseguimento di quegli obiettivi condivisi di
tempestiva soluzione del conflitto, oltre che della causa.
Nel primo semestre del 2022
le iscrizioni di mediazioni sono state 85.269, di cui 16.107 hanno riguardato
mediazioni volontarie e per casi non esplicitamente riportati nell’art. 5,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2018, vigente ratione temporis.
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Per favorire la mediazione,
la riforma del 2022 ha previsto alcuni incentivi fiscali sotto forma di credito
di imposta, se le parti raggiungono un accordo, e di esenzione dall’imposta di
registro nonché modalità di ricorso al gratuito patrocinio (tema su cui già era
già intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2022).
Quanto alla negoziazione
assistita va osservato che la stessa non ha avuto ampia applicazione,
probabilmente per la rigidità del procedimento. La possibilità, prevista dal
d.lgs. n. 149 del 2022, all’interno del procedimento di negoziazione assistita,
di esperire un’istruttoria stragiudiziale potrebbe contribuire a favorirne
l’applicazione.
Il d.lgs. n. 149 del 2022
(art. 9) ha poi stabilito che le parti possono ricorrere alla negoziazione
assistita anche per le controversie di cui all’art. 409, cod. proc. civ., senza
che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nell’ambito della negoziazione assistita ciascuna parte potrà essere assistita
da almeno un avvocato (o da un consulente del lavoro) e all’accordo, così
raggiunto, si applicherà l’articolo 2113, comma 4, cod. civ. Pertanto,
l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita produrrà la medesima
efficacia delle conciliazioni svolte nelle sedi cd. protette.
Le iscrizioni di mediazione
dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, sono tendenzialmente oggetto
di incremento, poiché sono aumentate le materie (oltre quelle già previste:
associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
somministrazione, società di persone e subfornitura) in cui la mediazione è
stabilita dalla legge come condizione di procedibilità.
Nei casi in cui la mediazione
è obbligatoria, tuttavia, si segnala che al numero delle iscrizioni non
corrisponde un prevalente numero di accordi raggiunti, mentre quando la
mediazione è delegata dal giudice, anche se ancora in misura limitata, si
riscontra la volontà delle parti di cercare di raggiungere l’accordo.
Il legislatore, con la
novella del d.lgs. n. 28 del 2010, operata dal citato d.lgs. n. 149 del 2022,
ha inteso attribuire specifico rilievo sia alla formazione del magistrato che
alla valutazione dell’attività da quest’ultimo svolta in materia di
conciliazione e mediazione delegata.
Si è infatti previsto (art.
5-quienquies del d.lgs. n. 28 del 2010) la frequentazione di seminari e corsi,
organizzati dalla Scuola superiore della Magistratura, anche attraverso le
strutture didattiche di formazione decentrata; il rilievo per la valutazione di
professionalità della formazione, del numero e della qualità degli affari
definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi; la
rilevazione statistica delle ordinanze con cui il magistrato demanda le parti
in mediazione e delle controversie definite a seguito della loro adozione.
Tali previsioni dovranno
essere completate con la disciplina normativa secondaria adottata dal Consiglio
Superiore della Magistratura.
Dalle Relazioni dei
Presidenti delle Corti di appello si evince che oggetto di peculiare
riflessione, anche nel Foro e nell’Accademia, è il rapporto tra l’art. 185-bis,
cod. proc. civ., che regola la proposta di conciliazione che può essere
formulata dal giudice, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della
controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto,
e l’art. 5-quater (già art. 5, comma 2), del d.lgs. n. 28 del 2010, che prevede
che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della
precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione,
il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con
ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione.
Quando ricorrere all’uno o all’altro istituto e quali siano i fattori che il giudice deve considerare per disporre la mediazione, anche in relazione alla direttiva 2008/52/CE del 21 maggio 2008, sono rilevanti tema di attualità, in ordine al quale si segnala l’opportunità che siano sviluppate buone prassi applicative.
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(I) La Relazione è consultabile integralmente al seguente URL: https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Cassazione_Relazione_2023.pdf
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 5/2023(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)