La riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 ha interessato, in tema di mediazione, anche la materia condominiale, novellando sia il d.lgs. 28/2010, sia le Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.
Di seguito, le nuove norme d’interesse.
Decreto legislativo n. 28 del 2010, art. 5-ter (Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio).
1. L'amministratore del
condominio e' legittimato ad attivare
un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente
l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti
all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il
termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo
1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.
NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo aggiunto dal d.lgs. 149/2022, art. 7, comma 1, lett. e)
Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, art. 71-quater.
NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo modificato dal d.lgs. 149/2022, art. 2, comma 2.
Per controversie in materia
di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni
del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72
delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice.
NOTA dell’OSSERVATORIO: il d.lgs. 149/2022 ha abrogato il seguente comma: “La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato”.
Al procedimento e' legittimato
a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5-ter del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
NOTA dell’OSSERVATORIO: articolo modificato dal d.lgs. 149/2022, che ha sostituito le parole “, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice” con le seguenti “secondo quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.
NOTA dell’OSSERVATORIO: il d.lgs. 149/2022 ha altresì abrogato i seguenti commi:
“Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione.
La proposta di mediazione deve essere approvata dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata.
Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessità per l'amministratore di munirsi della delibera assembleare”.
Per approfondimenti si veda lo speciale, a cura dell’Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile, “MEDIAZIONE E RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE DI CUI AL D.LGS. N. 149 DEL 2022 (ATTUATIVO DELLA L. 206/2021)”.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)