Come noto, la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022 ha interessato, in tema di mediazione, anche la materia condominiale, novellando:
- il d.lgs. 28/2010 con l’inserimento del nuovo art. 5-ter, ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022;
- le Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, con la modifica dell’art. 71-quater, ad opera dell’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022.
Quanto ai contenuti del detto apparato normativo si veda: Riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022): le novità in tema di mediazione obbligatoria in materia di condominio (Osservatorio Mediazione Civile n. 6/2023).
Quanto alla data di efficacia delle nuove disposizioni si osserva che sul punto è da ultimo intervenuto l’art. 37, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, c.d. PNRR 3 (“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, in GU n. 47 del 24.2.2023) aggiungendo all’art. 41, d.lgs. 149/2022, dopo le parole: «le disposizioni di cui», le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».
Per effetto di tale modifica, il nuovo art. 41, d.lgs. 149/2022, rubricato “Disposizioni transitorie delle modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” dispone, al comma 1, quanto segue (in grassetto la modifica inserita dal PNRR 3): “Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, e di cui all'articolo 7, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023”.
Pertanto, l’intera disciplina della c.d. mediazione obbligatoria in materia condominiale (in coerenza con la nuova disciplina della mediazione obbligatoria, come riformata dal d.lgs. 149/2022), troverà efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023.
Nel dettaglio:
- quanto al nuovo art. 5-ter, d.lgs. 28/2010, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dalla legge di bilancio 2023 (l. 197/2022, art. 1, comma 380), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023;
- quanto al novellato art. 71-quater disp. att. c.p.c., alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 41, d.lgs. 149/2022, come novellato dal c.d. PNRR 3 (d.l. 13/2023), le novità introdotte, per quanto qui rileva, dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 149/2022 cit. si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023.