Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 21 aprile 2011, aveva provveduto all’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (1);
Col medesimo provvedimento si fissava al 30 giugno 2012 l’efficacia di detta autorizzazione.
Ciò premesso, con provvedimento del 28 giugno 2012, il Garante ha deliberato di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del 21 aprile 2011, al fine di “permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice”.
Ciò – si legge nel recente provvedimento in parola – alla luce della necessità di “differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato”.
Si riporta di seguito il testo del provvedimento del 28 giugno 2012 (registro dei provvedimenti n. 181/2012) pubblicato sul sito web istituzionale del Garante per la privacy.
(I) Si veda Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario nell'attività di mediazione: provvedimento del Garante per la privacy n. 162 del 21 aprile 2011, in Osservatorio Mediazione Civile n. 73/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 102/2012
Differimento dell'efficacia dell'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali - 28 giugno 2012
(In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
(In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Registro dei provvedimenti
n. 181 del 28 giugno 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;
Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Vista l'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1808658), efficace sino al 30 giugno 2012;
Ritenuta la necessità di differire l'adozione di una nuova autorizzazione sostitutiva di quella sopra menzionata, al fine di completare il processo di armonizzazione e consolidamento delle prescrizioni già impartite, tenendo conto dell'esperienza maturata nella fase di prima applicazione della medesima e anche al fine di tenere in considerazione eventuali indicazioni e suggerimenti provenienti dal settore interessato;
Ritenuto, pertanto, di differire sino al 31 dicembre 2012 l'efficacia della predetta autorizzazione generale per permettere la temporanea prosecuzione dei vari trattamenti di dati sensibili già autorizzati, uniformandone la scadenza a quella delle altre autorizzazioni generali rilasciate dal Garante ai sensi dell'art. 40 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
DELIBERA:
di differire di sei mesi, sino al 31 dicembre 2012, l'efficacia dell'autorizzazione del Garante al trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali del 21 aprile 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2011, n. 101, efficace sino al 30 giugno 2012.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2012
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Iannini
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
De Paoli