=> Tribunale di Trapani, 13 luglio 2016
Qualora l’invito a partecipare all’incontro di
mediazione contenga una erronea
indicazione del domicilio va affermato, letto l’art. 8, comma 1, d.lgs. 28/2010, che non si è
proceduto alla comunicazione dell’invito con mezzo adeguato, stante
l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione. In
tal caso – rilevato ancora che nella specie il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le
parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che la parte incitata in mediazione era contumace,
con la conseguente mancata verifica
circa l’erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l’invito – va
ritenuto che il procedimento di mediazione (nella specie obbligatoria) non sia
stato correttamente instaurato, dovendosi disporre – alla luce della genericità con cui il mediatore ha
adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle
parti del giudizio – la rinnovazione
della procedura. (I).
(I) Si veda l’art. 8, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 (Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 15/2017
Tribunale di Trapani
13 luglio 2016
Omissis
rilevato che dalla
documentazione di causa si evince che l’invito a partecipare all’incontro di
mediazione diretto alla zzz contiene
una erronea indicazione del domicilio;
letto il primo
comma dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che la domanda e la data
del primo incontro sono comunicate all’altra parte “con ogni mezzo idoneo ad
assicurarne la ricezione”;
ritenuto che nel
caso di specie l’articolo menzionato è stato disatteso, in quanto non si è
proceduto alla comunicazione dell’invito con mezzo adeguato, stante l’erronea
indicazione dell’indirizzo del destinatario nella comunicazione;
rilevato ancora che
il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti del
procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che zzz è contumace;
rilevato che la
mancanza di detta verifica ha impedito di verificare l’erronea indicazione del
domicilio ove far pervenire l’invito alla mediazione;
ritenuto che il
procedimento di mediazione obbligatoria non si è correttamente instaurato nei
confronti della zzz;
ritenuto che, alla
luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di
legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, la rilevata
irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto
il mediatore verificare l’individuazione delle parti e del loro domicilio;
considerata la non
scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i
convenuti;
dispone la
rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e
assegna all’attrice termini di 15 giorni per adire l’organismo di mediazione al
fine di tentare la conciliazione e fissa in prosieguo l’udienza omissis.
Il Giudice
Dott. Fiammetta Lo
Bianco