=> Giudice di pace di Caserta, 24 marzo 2016
Mandate le parti in mediazione, il giudice può ordinare alla parte
onerata di attivare una procedura di mediazione per la soluzione della
controversia ricorrendo a un organismo di conciliazione il cui regolamento non
contenga clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una
proposta conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le
parti, prescrivendo altresì al mediatore di formulare comunque
una proposta conciliativa anche in assenza d’una concorde richiesta delle parti
(I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 56/2016
Giudice di pace di Casera
ordinanza
24 marzo 2016
Omissis
E’ l’opponente che
ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la
soluzione
più dispendiosa,
osteggiata dal legislatore.
E’ dunque
sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perché è
l’opponente che
intende precludere la via breve per percorrere la via lunga”.
PQM
Il Giudice di Pace,
a scioglimento della riserva di cui al verbale d’udienza del omissis, così provvede, letto e
applicato l’art. 5 comma 2°, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28:
ordina all’opponente
Condominio omissis, nella persona
dell’amministratore pro tempore, di attivare una procedura di mediazione per la
soluzione della controversia, ricorrendo a un organismo di conciliazione,
pubblico o privato che sia presente nel circondario del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, purché regolarmente iscritto nell’apposito registro
istituito con decreto del Ministero della Giustizia ex art. 16 del D.Lgs. 4
marzo 2010 n. 28, e a condizione che il regolamento dell’ente non contenga
clausole limitative della facoltà del mediatore di formulare una proposta
conciliativa subordinata alla previa richiesta congiunta di tutte le parti;
prescrive al
mediatore di formulare comunque una proposta conciliativa anche in assenza
d’una concorde richiesta delle parti, nel contempo invitando quest’ultime ad
allegare copia dei
verbali d’incontro
di mediazione e d’esito conclusivo della stessa;
assegna all’opponente
Condominio omissis il termine di giorni
quindici per la presentazione della domanda di mediazione, decorrente dalla
comunicazione della presente ordinanza;
si riserva ulteriormente
sulle questioni preliminari e sulla domanda di provvisoria esecuzione
sollecitata dall’opposta omissis all’esito
della demandata mediazione, e rinvia la causa per il prosieguo all’udienza del omissis.
Manda alla
Cancelleria per le comunicazioni di rito anche via P.E.C.
Caserta, il 24
marzo 2016
Il Giudice di Pace
Dott. Alfonso di
Nuzzo