=> Tribunale di Modena, 2 maggio 2016
Ex art.8, comma 1, d.lgs. 28/2010, nell'ottica di garantire lo “svolgimento della
mediazione” e considerare attuata la condizione di procedibilità della
domanda, va confermato che appare indispensabile che al primo incontro
innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente (assistite
dal difensore), non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore,
nella veste di delegato della parte. Laddove non tutte le parti siano
presenti, sarà onere del mediatore aggiornare l'incontro invitandole a
comparire personalmente.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 59/2016
Tribunale di Modena
Sezione II
ordinanza
2 maggio 2016
Omissis
Dalla disposizione
testé richiamata, che univocamente richiama un “primo incontro” (delle parti),
emerge trasparente che la condizione di procedibilità in discorso si considera
avverata, anzitutto, laddove si sia svolto un primo incontro (seppur conclusosi
senza accordo); ovvero, in altre parole, che le parti si siano fisicamente
incontrate alla presenza del mediatore (e con l'assistenza dei rispettivi
avvocati).
Né potrebbe
qualificarsi per tale un incontro meramente cartaceo, ovvero, quello
ipotizzabile in presenza di missive, telegrammi o fax inviati dalle parti
(renitenti alla comparizione personale) direttamente al mediatore o alla sede
dell'organismo. In tal caso è stato, giustamente, escluso l'avveramento della
condizione di procedibilità della domanda (Trib. Roma 29 settembre 2014, in
Dir. Giust., 2014).
In secundis, poi,
stando sempre al tenore letterale del disposto normativo, all'incontro col
mediatore devono partecipare le parti personalmente (per quanto sempre
assistite dall'avvocato).
Trasparente è la
previsione dettata dal comma 1° dell'art. 8 che, lessicalmente, scinde la presenza
della parte (personalmente) da quella del difensore per la partecipazione agli
incontri di mediazione.
Entrambi devono
congiuntamente partecipare al primo incontro ed a quelli successivi (“ le parti
devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato”).
Non avrebbe d'altro
canto senso logico prevedere l'attività informativa che il mediatore è tenuto
ad esplicare in sede di primo incontro se non in un'ottica informativa a
beneficio della parte personalmente comparsa. Posto che il difensore, in quanto
mediatore di diritto e titolare degli obblighi informativi ex art. 4, comma 3,
nei confronti del cliente, non abbisogna di informazione su funzione e modalità
di svolgimento della mediazione.
Premesso ciò,
nell'ottica di garantire lo “svolgimento della mediazione” e considerare
attuata la condizione di procedibilità della domanda, appare indispensabile che
al primo incontro innanzi al mediatore siano presenti le parti personalmente
assistite dal difensore, non essendo sufficiente che compaia unicamente il difensore,
nella veste di delegato della parte (Trib. Bologna 5 giugno 2014, in www.giuraemilia.it.).
Laddove non tutte le parti siano presenti, sarà onere del mediatore aggiornare
l'incontro invitandole a comparire personalmente.
In taluni
precedenti giurisprudenziali si legge l'affermazione secondo cui la
partecipazione in mediazione costituisce attività personalissima che la parte
non può delegare al difensore, pena pronunzia di improcedibilità della domanda,
non ritenendosi in tal caso espletata la procedura compositiva e di conseguenza
assolta la condizione di procedibilità (Trib. Vasto 9 marzo 2015, in Dir
giust.; Trib. Pavia 9 marzo 2015, in www.Altalex).
Premesso ciò, per
la necessaria partecipazione personale delle parti agli effetti del
soddisfacimento della condizione di procedibilità, si sta orientando, in modo
sempre più convinto, la prassi giurisprudenziale dell'ultimo anno, inaugurata
dal Tribunale di Firenze (Trib. Firenze 19 marzo 2014, in Giustizia civile
com., 2014, con nota adesiva di MASONI, La nuova mediazione delegata, dove
eravamo rimasti ?; in Giur. it., 2015, 639, con nota di BENIGNI, La condizione
di procedibilità nella mediazione disposta d'ufficio dal giudice; Trib. Firenze
26 novembre 2014, in Adrintesa.it.; in www.mondoadr.it; Trib. Pavia 9 marzo
2015).
II. Tenuto conto
che, nella specie, innanzi al mediatore, come si legge nel verbale negativo
depositato in atti, è comparso l'avv. omissis,
unitamente al sig. omissis, mentre
per il convenuto è comparsa (unicamente) l'avv. omissis per il chiamato in mediazione con delega e, pertanto, non
anche quest'ultima personalmente, devesi disporre un nuovo incontro di
mediazione, non essendo allo stato integrata la condizione di procedibilità
della domanda.
PQM
Dispone che la
parte più diligente depositi nuova istanza di mediazione innanzi all'organismo
di mediazione nei quindici giorni successivi alla comunicazione di questo
provvedimento.
Rimette le parti
avanti a sé per discussione all'udienza del omissis.