=> Tribunale di Napoli, 21 marzo 2016 n. 3738
In tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la
mediazione disposta dal magistrato (art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010), il giudice deve
dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo; e
tale improcedibilità travolge non la domanda monitoria consacrata nel
provvedimento ingiuntivo, ma l'opposizione a essa. È dunque sull'opponente
che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria. Pertanto, in caso
di mediazione disposta dal giudice, se nessuna delle parti attiva detta
procedura, l’opposizione va dichiarata
improcedibile, con conferma del decreto ingiuntivo (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 54/2016
Tribunale di Napoli
Sentenza
n. 3738
21 marzo 2016
Omissis
L'eccezione
preliminare in merito alla improcedibilità della opposizione per mancato
esperimento del tentativo di mediazione, sollevata da parte opposta ma
rilevabile di ufficio dal GU, è idonea a definire in via assorbente la
controversia.
Ed infatti è pacifico
che in tema di procedimento monitorio, se le parti non hanno esperito la
mediazione disposta dal magistrato, il giudice deve dichiarare
l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo; e tale improcedibilità
travolge non la domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo, ma
l'opposizione a essa; l'inattività delle parti, infatti, dà luogo
all'estinzione del processo che nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo produce gli stessi effetti dell'estinzione del giudizio di impugnazione,
facendo acquisire in tal modo al decreto ingiuntivo opposto
l'incontrovertibilità tipica del giudicato (cfr. Tribunale Firenze, sez. III,
30/10/2014); sul punto la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Civile 3
dicembre 2015 n. 24629) ha stabilito che la norma (art. 5
D.Lvo 28/2010) è stata costruita in funzione deflattiva e, pertanto, va
interpretata alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e,
dunque, dell'efficienza processuale.
In questa
prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria,
mira - per così dire - a rendere il processo la extrema ratio: cioè l'ultima
possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.
Quindi l'onere di
esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha
interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento
per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il
portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra
rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del
rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione.
Questo può portare
ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale
(che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale
grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico
dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione - la
soluzione deve essere quella opposta.
Invero, attraverso
il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la
logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo.
È l'opponente che
ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la
soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull'opponente
che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che
intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione
sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell'opponente
e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a
quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al
creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di
mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto
ingiuntivo. È, dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il
procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto
ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.
Soltanto quando
l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni
delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto - attore sostanziale. Ma
nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere
l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente,
l'opposizione sarà improcedibile.
Nel caso in esame
il Tribunale aveva onerato le parti di attivare il procedimento di mediazione
con ordinanza del 19.01.2015 (entro il termine perentorio di giorni 15);
nessuna delle parti ha attivato la detta procedura; in conseguenza di tanto la
presente opposizione va dichiarata improcedibile, con conferma del DI n. omissis.
Ogni ulteriore
questione, pur sollevata dalle parti in lite, rimane assorbita nella pronuncia
di cui sopra.
Le spese seguono
strettamente la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese
di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55
(applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: "Le disposizioni di
cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua
entrata in vigore."; art. 29: "Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana."), in relazione all'attività concretamente
esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese
svolte.
PQM
Il Tribunale di
Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: rigetta
l'opposizione perché improcedibile e conferma il DI omissis; condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte
opposta, delle spese di lite del giudizio liquidate in omissis.