=> Tribunale di Lecco, 13 aprile 2016
Disposta la mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 116 c.p.c. la parte che non aderisca alla
mediazione dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e
comunque al giudice nella successiva prosecuzione del giudizio (I) (II).
(II) Art. 116 c.p.c.
Valutazione delle prove.
Il giudice deve valutare le
prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga
altrimenti.
Il giudice può desumere
argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo
seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha
ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.
Si veda al riguardo l’art. 8,
comma 4-bis d.lgs. 28/2010:
Dalla mancata
partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il
giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi
dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice
condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha
partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 55/2016
Tribunale di Lecco
ordinanza
13 aprile 2016
Omissis
il presente
giudizio fa seguito ad un verbale di conciliazione già sottoscritto dalle parti
nel 2011
presso omissis;
la trattazione e
decisione della presente causa appare complicata dalle problematiche già
rilevate a verbale di udienza del omissis
(molte delle questioni sollevate dalla parte convenuta nella memoria n. 2 sono
assolutamente nuove rispetto alla comparsa di costituzione, mentre l’entità dei
danni azionati da parte attrice non è chiara rispetto alla prospettazione fatta
dal procuratore attoreo);
le parti hanno
manifestato serie difficoltà di comunicazione davanti al giudice, non apparendo
in grado di cogliere serenamente, nei tempi consentiti dall’udienza, il
carattere vantaggioso di una conciliazione, rispetto alla prosecuzione del
giudizio, sicché è probabile che un confronto più approfondito davanti ad un
organismo di mediazione, a ciò deputato, possa sortire risultati più proficui rispetto
al tentativo di conciliazione giudiziale;
la causa per essere
decisa richiede un’istruttoria, non potendosi escludere anche la necessità di
una consulenza
tecnica d’ufficio, ciò implicando costi che una mediazione consentirebbe di
evitare.
Ciò premesso il
Giudice dispone la mediazione obbligatoria ex art. 5 comma secondo, del
d.lgs.vo 28/2010 e fissa per la prosecuzione del giudizio l’udienza del omissis, evidenziando che ai sensi e per
gli effetti dell’art. 116 c.p.c. la parte che non aderisca alla mediazione
dovrà esporre le ragioni di tale condotta al mediatore e comunque al giudice
nella successiva prosecuzione del giudizio.