Lo scorso sabato 15 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il
c.d. Decreto del fare, un decreto
legge recante misure urgenti in materia
di crescita.
Tra i vari interventi, il Decreto legge in parola si occupa anche della
mediazione civile.
Il Capo VIII del nuovo intervento normativo, rubricato “Misure
in materia di mediazione civile e commerciale”, reca infatti (all’art. 23) rilevanti modifiche al Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Per una prima analisi
sulle novità in tema di mediazione si veda
Di seguito la sintesi delle
principali novità previste dal nuovo
Decreto legge.
A.
Mediazione
obbligatoria
Viene reintrodotta la c.d. mediazione
obbligatoria
B.
Materie
assoggettate alla mediazione obbligatoria
Tra le materie di cui al nuovo art. 5,
comma 1 D.lgs. n. 28 del 2010 non è più annoverata quella del risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti; rimangono invece assoggettate alla
mediazione obbligatoria le controversie in materia condominiale (2).
C.
Primo incontro di
mediazione
Il nuovo testo dell’art. 8, comma 1,
D.lgs. n. 28 del 2010 prevede un ulteriore passaggio procedimentale: un primo incontro “di programmazione”, in
cui “il
mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di
mediazione”.
D.
Obbligo d’informativa
da parte dell’avvocato
Il nuovo Decreto legge reintroduce
(all’art. 4, comma 3 D.lgs. n. 28 del 2010) l’obbligo per l’avvocato di informare
l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
E.
Mediazione
demandata
Il
giudice,
“valutata la natura della causa, lo stato
dell’istruzione e il comportamento delle parti”, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal
caso, diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
F.
Avvocati mediatori
Viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 16 D.lgs. n. 28 del 2010, a
norma del quale “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.
G.
Durata della
mediazione
La durata massima del procedimento
di mediazione viene abbassata da quattro a tre
mesi (nuovo art. 6, comma 1).
H.
Altre novità
- In tema di omologazione del verbale di accordo e della sua
efficacia esecutiva, il novellato art. 12, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010 disporrà
anche che il verbale deve essere “sottoscritto dagli avvocati che assistono
tutte le parti”.
- Vengono reintrodotte le disposizioni di
cui all’art. 8, comma 3, art. 11, comma 1 e art. 13 D.lgs. n. 28 del 2010.
- Dal campo di applicazione della mediazione obbligatoria e di quella demandata vengono ora esclusi anche i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile.
- Vengono ridefinite
le indennità di mediazione di cui
all’art. 17.
(1) Consiglio
dei Ministri, Comunicato stampa, 15 giugno 2013 (Consiglio dei Ministri n. 9).
(2) In tema di
mediazione condominiale si veda: In vigore la riforma del condominio: le novità in tema di mediazione (Osservatorio Mediazione Civile n. 48/2013)
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 49/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)