DIRITTO D'AUTORE


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18 giugno 2013

49/13. Decreto del fare: la nuova mediazione civile (Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2013)

Lo scorso sabato 15 giugno il Consiglio dei ministri ha approvato il c.d. Decreto del fare, un decreto legge recante misure urgenti in materia di crescita.

Tra i vari interventi, il Decreto legge in parola si occupa anche della mediazione civile.
Il Capo VIII del nuovo intervento normativo, rubricato “Misure in materia di mediazione civile e commerciale”, reca infatti (all’art. 23) rilevanti modifiche al Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Per una prima analisi sulle novità in tema di mediazione si veda

Di seguito la sintesi delle principali novità previste dal nuovo Decreto legge.

A.   Mediazione obbligatoria
Viene reintrodotta la c.d. mediazione obbligatoria

B.   Materie assoggettate alla mediazione obbligatoria
Tra le materie di cui al nuovo art. 5, comma 1 D.lgs. n. 28 del 2010 non è più annoverata quella del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; rimangono invece assoggettate alla mediazione obbligatoria le controversie in materia condominiale (2).

C.    Primo incontro di mediazione
Il nuovo testo dell’art. 8, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010 prevede un ulteriore passaggio procedimentale: un primo incontro di programmazione”, in cui “il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione”.

D.   Obbligo d’informativa da parte dell’avvocato
Il nuovo Decreto legge reintroduce (all’art. 4, comma 3 D.lgs. n. 28 del 2010) l’obbligo per l’avvocato di informare l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

E.    Mediazione demandata
Il giudice, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti”, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

F.    Avvocati mediatori
Viene aggiunto il comma 4-bis all’art. 16 D.lgs. n. 28 del 2010, a norma del quale “gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori”.

G.   Durata della mediazione
La durata massima del procedimento di mediazione viene abbassata da quattro a tre mesi (nuovo art. 6, comma 1).

H.   Altre novità
- In tema di omologazione del verbale di accordo e della sua efficacia esecutiva, il novellato art. 12, comma 1, D.lgs. n. 28 del 2010 disporrà anche che il verbale deve essere “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti”.
- Vengono reintrodotte le disposizioni di cui all’art. 8, comma 3, art. 11, comma 1 e art. 13 D.lgs. n. 28 del 2010.
- Dal campo di applicazione della mediazione obbligatoria e di quella demandata vengono ora esclusi anche i procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del codice di procedura civile.
- Vengono ridefinite le indennità di mediazione di cui all’art. 17.


(1) Consiglio dei Ministri, Comunicato stampa, 15 giugno 2013 (Consiglio dei Ministri n. 9).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2013
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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