Nell’ambito della
seduta della Camera dei Deputati del 19 giugno 2013 dedicata alle interrogazioni
a risposta immediata, il Ministro della giustizia è stato interpellato
in merito alla questione degli intendimenti del Governo in ordine al ripristino
della mediazione civile obbligatoria (1) (2).
In particolare, l’interrogazione ha evidenziato come “su questioni così delicate, sia
importante arrivare al consenso sociale, quanto meno da parte degli
operatori che devono poi applicare queste norme”, precisando che “il Consiglio nazionale forense su tutti, ma anche tantissime
associazioni di categoria degli avvocati, aveva chiesto una interlocuzione con
il Governo prima di arrivare alla produzione di un nuovo atto normativo che, in
qualche modo, incidesse così pesantemente sulla dinamica giudiziaria civile”.
Il Ministro
Cancellieri nella propria risposta, sottolinea, tra l’altro, che all’interno
degli interventi urgenti in materia di giustizia civile previsti dal recente decreto-legge
c.d. del fare recante misure urgenti per la crescita vi è il ripristino
della mediazione obbligatoria. Sul punto precisa che:
- la mediazione obbligatoria è “finalizzata ad evitare che ogni conflitto sfoci in modo ineluttabile in una controversia senza preliminarmente tentare una composizione amichevole degli interessi contrapposti”: si sottolinea al riguardo l’utilizzo del termine “interessi”;
- la mediazione obbligatoria è in linea con le determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea che tende a favorire l’obbligatorietà della mediazione civile (3);
- la mera facoltatività del ricorso alla mediazione non è apparsa sufficiente nell’ottica di rendere più efficiente la giustizia civile;
- configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012 “quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato” (4);
La replica
conclusiva dell’interrogazione osserva tuttavia che:
- procedere
sempre con provvedimenti d’urgenza (decreto-legge) “che in qualche modo
suppliscono al ruolo proprio del Parlamento,
che è la sede naturale in cui il
confronto deve avvenire, forse non giova alla procedura e all'iter del
provvedimento stesso”;
- appare
auspicabile che “la discussione, il dialogo e il concorso nel modulare la
legislazione in qualche modo favoriscono un po’ tutti gli attori, quindi avvocati, magistrati (...) ma soprattutto i destinatari del provvedimento, cioè i
cittadini italiani” (5).
Riportiamo
di seguito estratto del Resoconto
stenografico della Seduta n. 36 di mercoledì 19 giugno 2013, così come
pubblicato sul sito web della Camera dei Deputati.
(1) Si veda l’Art. 84, D.L. n. 69 del 2013 (c.d. Decretodel fare), in Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(2) Sulle novità
introdotte in tema di mediazione civile si veda
- Decreto del fare: la nuova mediazionecivile, in Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com);
(3) Si veda al riguardo Lamediazione nella Raccomandazione all’Italia del Consiglio UE del 29 maggio 2013,
in Osservatorio Mediazione Civile n. 46/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(4) Si veda C. Cost. n. 272/12: incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria per eccesso di delega legislativa, Osservatorio
Mediazione Civile n. 128/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
(5) Sia
consentito sul punto rimandare a :
- L’Osservatorio Nazionalesulla Mediazione Civile compie 1 anno, in Osservatorio Mediazione Civile n. 127/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com);
- Spina, Incostituzionalitàdella mediazione obbligatoria: lamediazione non è morta!, in Osservatorio Mediazione Civile n.
119/2012 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 52/2013
XVII LEGISLATURA
Resoconto
stenografico dell'Assemblea
Seduta
n. 36 di mercoledì 19 giugno 2013
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARINA
SERENI
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.
PRESIDENTE. L'ordine del
giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, alle quali
risponderanno il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e il Ministro per i beni e le attività
culturali.
…omissis…
(Intendimenti del Governo in ordine al ripristino della
mediazione civile obbligatoria nell'ambito del decreto-legge recante misure
urgenti per la crescita – n. 3-00123)
PRESIDENTE. Il deputato
Formisano ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-00123,
concernente intendimenti del Governo in ordine al ripristino della mediazione
civile obbligatoria nell'ambito del decreto-legge recante misure urgenti per la
crescita (Vedi
l'allegato A – Interrogazioni
a risposta immediata).
ANIELLO FORMISANO. Signor
Presidente, Ministro, ci troviamo di fronte ad un provvedimento del Governo
adottato il 15 giugno che, in qualche modo, non per il merito, ma per la
procedura seguita, ha qualche cosa di paradossale.
Questo provvedimento era già stato impugnato e reso incostituzionale per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale, che aveva omesso di verificare poi nel merito le varie doglianze. Lei, che nella precedente vita ha fatto il prefetto, sa bene, quanto, su questioni così delicate, sia importante arrivare al consenso sociale, quanto meno da parte degli operatori che devono poi applicare queste norme, e sa bene che il Consiglio nazionale forense su tutti, ma anche tantissime associazioni di categoria degli avvocati, aveva chiesto una interlocuzione con il Governo prima di arrivare alla produzione di un nuovo atto normativo che, in qualche modo, incidesse così pesantemente sulla dinamica giudiziaria civile.
Niente di tutto questo, e la ripresentazione attraverso un decreto-legge...
Questo provvedimento era già stato impugnato e reso incostituzionale per eccesso di delega da parte della Corte costituzionale, che aveva omesso di verificare poi nel merito le varie doglianze. Lei, che nella precedente vita ha fatto il prefetto, sa bene, quanto, su questioni così delicate, sia importante arrivare al consenso sociale, quanto meno da parte degli operatori che devono poi applicare queste norme, e sa bene che il Consiglio nazionale forense su tutti, ma anche tantissime associazioni di categoria degli avvocati, aveva chiesto una interlocuzione con il Governo prima di arrivare alla produzione di un nuovo atto normativo che, in qualche modo, incidesse così pesantemente sulla dinamica giudiziaria civile.
Niente di tutto questo, e la ripresentazione attraverso un decreto-legge...
PRESIDENTE. La ringrazio.
Il Ministro della giustizia, Annamaria Cancellieri, ha facoltà di rispondere.
ANNA MARIA CANCELLIERI, Ministro della giustizia. Signor
Presidente, il Consiglio dei ministri ha approvato sabato scorso un
decreto-legge recante misure urgenti in materia di crescita. Al suo interno
sono state previsti anche interventi urgenti in materia di giustizia civile,
tra i quali vi è il ripristino della mediazione obbligatoria, finalizzata ad
evitare che ogni conflitto sfoci in modo ineluttabile in una controversia senza
preliminarmente tentare una composizione amichevole degli interessi
contrapposti.
Segnalo in proposito che su tali temi il Governo si è mosso in linea con le determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea. Tale organo, infatti, con raccomandazione n. 362 del 2013, ha espressamente richiesto, al fine di migliorare il contesto in cui operano le imprese in Italia, di intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
La raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea tende a favorire la mediazione civile obbligatoria. La mera facoltatività del ricorso alla mediazione, quale è rimasta all'esito della sentenza della Corte costituzionale, non è apparsa quindi sufficiente nell'ottica di rendere più efficiente la giustizia civile.
Quanto alla portata della pronuncia della Corte costituzionale citata nell'interrogazione, va rilevato che la declaratoria di illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con conseguente assorbimento delle altre questioni sollevate. Da ciò deriva che configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte, quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato.
Voglio peraltro chiarire che l'intervento normativo si fa carico degli altri possibili dubbi di coerenza costituzionale emersi nel vigore della pregressa disciplina, risolvendoli con l'introduzione di correttivi, tra i quali cito: il significativo restringimento delle materie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà ex lege, la valorizzazione della mediazione richiesta dal giudice e l'abbattimento dei costi della mediazione cosiddetta necessaria.
Ricordo, infine, che sono state rafforzate le garanzie offerte dall'assistenza legale, considerato che l'accordo concluso davanti al mediatore, per divenire esecutivo e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, deve essere, non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistono le parti, ai quali peraltro è stata riconosciuta dal decreto-legge la qualifica di mediatore ex lege.
Questi sono stati gli ambiti entro i quali si è mosso il Governo per la riforma in tema di mediazione, sollecitata, come detto, anche in sede europea.
Concludo segnalando che, nel corso dei lavori parlamentari in sede di conversione del decreto-legge, sarà mia cura valutare con estrema attenzione tutti i rilievi critici e i suggerimenti che perverranno sia dalle forze politiche, sia dal Consiglio superiore della magistratura sia dal Consiglio nazionale forense.
Segnalo in proposito che su tali temi il Governo si è mosso in linea con le determinazioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea. Tale organo, infatti, con raccomandazione n. 362 del 2013, ha espressamente richiesto, al fine di migliorare il contesto in cui operano le imprese in Italia, di intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
La raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea tende a favorire la mediazione civile obbligatoria. La mera facoltatività del ricorso alla mediazione, quale è rimasta all'esito della sentenza della Corte costituzionale, non è apparsa quindi sufficiente nell'ottica di rendere più efficiente la giustizia civile.
Quanto alla portata della pronuncia della Corte costituzionale citata nell'interrogazione, va rilevato che la declaratoria di illegittimità è avvenuta per eccesso rispetto alla delega contenuta nell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, con conseguente assorbimento delle altre questioni sollevate. Da ciò deriva che configurare la mediazione in termini di condizione di procedibilità non trova alcun ostacolo nella sentenza della Corte, quando, come oggi, venga ripristinata a mezzo di provvedimento legislativo non delegato.
Voglio peraltro chiarire che l'intervento normativo si fa carico degli altri possibili dubbi di coerenza costituzionale emersi nel vigore della pregressa disciplina, risolvendoli con l'introduzione di correttivi, tra i quali cito: il significativo restringimento delle materie per le quali è stata prevista l'obbligatorietà ex lege, la valorizzazione della mediazione richiesta dal giudice e l'abbattimento dei costi della mediazione cosiddetta necessaria.
Ricordo, infine, che sono state rafforzate le garanzie offerte dall'assistenza legale, considerato che l'accordo concluso davanti al mediatore, per divenire esecutivo e per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, deve essere, non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto da avvocati che assistono le parti, ai quali peraltro è stata riconosciuta dal decreto-legge la qualifica di mediatore ex lege.
Questi sono stati gli ambiti entro i quali si è mosso il Governo per la riforma in tema di mediazione, sollecitata, come detto, anche in sede europea.
Concludo segnalando che, nel corso dei lavori parlamentari in sede di conversione del decreto-legge, sarà mia cura valutare con estrema attenzione tutti i rilievi critici e i suggerimenti che perverranno sia dalle forze politiche, sia dal Consiglio superiore della magistratura sia dal Consiglio nazionale forense.
PRESIDENTE. Il deputato
Formisano ha facoltà di replicare, per due minuti.
ANIELLO FORMISANO. Signor
Ministro, le ultime sue parole in qualche modo mi lasciano meno perplesso
rispetto allo svolgimento della questione da noi posta.
In realtà, lei fa riferimento alla sollecitazione europea, però dimentica di dire che la stessa sollecitazione europea in qualche modo ha detto che con questo istituto obbligatorio noi rappresentiamo un unicum in Europa, perché l'estensione a quasi tutto il contenzioso civile non trova albergo nelle normative degli altri Paesi. Così come pure, rispetto ad alcuni dati reali, mentre il Governo parla di forte diminuzione del contenzioso, i dati reali finora ci parlano di poche migliaia di procedure in meno.
Che sia nobile l'intendimento di rendere più rapida la giustizia civile, qui concordiamo tutti. Però, lei dovrebbe convenire – e sono contento che l'abbia detto al termine del suo intervento – che lo si può fare quando si crea il consenso sui provvedimenti che vanno a modificare così radicalmente il nostro ordinamento giudiziario.
D'altro canto – e qui non posso non rilevarlo: siamo in Parlamento –, procedere sempre con questi provvedimenti che in qualche modo suppliscono al ruolo proprio del Parlamento, che è la sede naturale in cui il confronto deve avvenire, forse non giova alla procedura e all'iter del provvedimento stesso, che vuole raggiungere nobili ed importanti fini per l'ottenimento di giustizia civile in Italia in tempi rapidi, ma che corre il rischio – l'ha detto anche lei in replica – di vedere quel provvedimento stesso impugnato davanti alla Corte costituzionale, magari per gli stessi motivi sui quali la Corte non si è pronunciata, perché il pronunciamento è per eccesso di delega.
Allora, proprio per questo ci permettevamo di segnalare al Governo – e sono contento che lei lo abbia ripreso – che la discussione, il dialogo e il concorso nel modulare la legislazione in qualche modo favoriscono un po’ tutti gli attori, quindi avvocati, magistrati...
In realtà, lei fa riferimento alla sollecitazione europea, però dimentica di dire che la stessa sollecitazione europea in qualche modo ha detto che con questo istituto obbligatorio noi rappresentiamo un unicum in Europa, perché l'estensione a quasi tutto il contenzioso civile non trova albergo nelle normative degli altri Paesi. Così come pure, rispetto ad alcuni dati reali, mentre il Governo parla di forte diminuzione del contenzioso, i dati reali finora ci parlano di poche migliaia di procedure in meno.
Che sia nobile l'intendimento di rendere più rapida la giustizia civile, qui concordiamo tutti. Però, lei dovrebbe convenire – e sono contento che l'abbia detto al termine del suo intervento – che lo si può fare quando si crea il consenso sui provvedimenti che vanno a modificare così radicalmente il nostro ordinamento giudiziario.
D'altro canto – e qui non posso non rilevarlo: siamo in Parlamento –, procedere sempre con questi provvedimenti che in qualche modo suppliscono al ruolo proprio del Parlamento, che è la sede naturale in cui il confronto deve avvenire, forse non giova alla procedura e all'iter del provvedimento stesso, che vuole raggiungere nobili ed importanti fini per l'ottenimento di giustizia civile in Italia in tempi rapidi, ma che corre il rischio – l'ha detto anche lei in replica – di vedere quel provvedimento stesso impugnato davanti alla Corte costituzionale, magari per gli stessi motivi sui quali la Corte non si è pronunciata, perché il pronunciamento è per eccesso di delega.
Allora, proprio per questo ci permettevamo di segnalare al Governo – e sono contento che lei lo abbia ripreso – che la discussione, il dialogo e il concorso nel modulare la legislazione in qualche modo favoriscono un po’ tutti gli attori, quindi avvocati, magistrati...
PRESIDENTE. Deve
concludere.
ANIELLO FORMISANO. Ho
concluso, Presidente ... ma soprattutto i destinatari del provvedimento, cioè i
cittadini italiani.
…omissis…
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.