È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.144 del 21-6-2013, Suppl.
Ordinario n. 50, il DECRETO-LEGGE 21
giugno 2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia” (c.d. Decreto del
fare).
Riportiamo di seguito il testo dell’art. 84,
relativo alla mediazione civile e
commerciale, così composto:
- comma 1: modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (1);
- comma 2: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
(1) Sul punto si
veda Decreto del fare: la nuova mediazione civile, in Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2013 (www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com).
Fonte: Osservatorio Mediazione
Civile n. 51/2013
DECRETO-LEGGE
21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(GU
n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)
Vigente
al: 21-6-2013
…omissis…
Capo
VIII
Misure
in materia di mediazione civile e commerciale
Art. 84
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28)
1.
Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
All'articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente
periodo: "L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi
in
cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita'
della domanda giudiziale"; allo stesso comma, sesto
periodo,
dopo la parola "documento," sono inserite le seguenti
parole:
"se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,";
b)
all'articolo 5, prima del comma 2, e' inserito il seguente
comma:
"1.
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia
in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto
di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilita'
medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con
altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e
finanziari,
e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di
mediazione
ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di
conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.
179,
ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo
128-bis
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni,
per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento
di mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda
giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal
convenuto,
a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e'
gia'
iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza
dopo
la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo
provvede
quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando
contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione
della domanda di mediazione. Il presente comma non si
applica
alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice
del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206,
e successive modificazioni.";
c)
all'articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole
"salvo
quanto disposto" sono aggiunte le seguenti parole: "Fermo
quanto
previsto dal comma 1 e"; allo stesso comma, stesso periodo, le
parole
"invitare le stesse a procedere alla" sono sostituite dalle
seguenti
parole: "disporre l'esperimento del procedimento di"; allo
stesso
comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
"; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione
e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale."; allo
stesso
comma, secondo periodo, le parole "L'invito deve essere
rivolto
alle parti" sono sostituite dalle seguenti parole: "Il
provvedimento
di cui al periodo precedente indica l'organismo di
mediazione
ed e' adottato"; allo stesso comma, terzo periodo, le
parole
"Se le parti aderiscono all'invito," sono soppresse;
d)
all'articolo 5, comma 4, prima delle parole "2 non si applicano"
sono
aggiunte le parole "I commi 1 e"; allo stesso comma, dopo la
lettera
b) e' aggiunta la seguente lettera: "b-bis) nei procedimenti
di
consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della
lite,
di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;";
e)
all'articolo 5, comma 5, prima delle parole "salvo quanto" sono
aggiunte
le parole "Fermo quanto previsto dal comma 1 e";
f) all'articolo
6, comma 1, la parola "quattro" e' sostituita dalla
seguente
parola: "tre"; al comma 2, dopo le parole "deposito della
stessa"
sono aggiunte le parole "e, anche nei casi in cui il giudice
dispone
il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto
periodo
del comma 1 dell'articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2
dell'articolo
5,";
g)
all'articolo 7, il comma 1 e' sostituto dal seguente comma: "1.
Il
periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal
giudice
ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai
fini
di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89";
h)
all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le
parti
non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti parole: "un
primo
incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le
parti
le possibilita' di proseguire il tentativo di mediazione, non
oltre
trenta";
i)
all'articolo 8, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"5.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al
procedimento
di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di
prova
nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma,
del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte
costituita
che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al
procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata
del
bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al
contributo
unificato dovuto per il giudizio.";
l)
all'articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, e' aggiunto il
seguente
periodo: "Prima della formulazione della proposta, il
mediatore
informa le parti delle possibili conseguenze di cui
all'articolo
13.";
m)
all'articolo 12, comma 1, dopo le parole "Il verbale di
accordo,"
sono aggiunte le seguenti parole: "sottoscritto dagli
avvocati
che assistono tutte le parti e";
n) all'articolo 13, il comma 1 e'
sostituito dal seguente comma:
"1.
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde
interamente
al contenuto della proposta, il giudice esclude la
ripetizione
delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha
rifiutato
la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione
della stessa, e la condanna al rimborso delle spese
sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,
nonche'
al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
un'ulteriore
somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto.
Resta felina l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del
codice
di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma
si
applicano altresi' alle spese per l'indennita' corrisposta al
mediatore
e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8,
comma
4."; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: "2. Quando
il
provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente
al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono
gravi
ed eccezionali ragioni, puo' nondimeno escludere la ripetizione
delle
spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennita'
corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo
8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente,
nella
motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al
periodo
precedente.
3.
Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si
applicano
ai procedimenti davanti agli arbitri.";
o)
all'articolo 16, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis.
Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.";
p)
all'articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole:
"Fermo
quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,";
allo
stesso comma, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente
lettera:
"d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle
ipotesi
in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi
dell'articolo
5, comma 1, ovvero e' prescritta dal giudice ai sensi
dell'articolo
5, comma 2."; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti
commi:
"5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della
domanda
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero e' prescritta dal
giudice
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, all'organismo non e'
dovuta
alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni
per
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo
76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine
la
parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita
dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui
sottoscrizione
puo' essere autenticata dal medesimo mediatore,
nonche'
a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo
richiede,
la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto
dichiarato.
5-bis.
Quando, all'esito del primo incontro di programmazione con
il
mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo,
l'importo
massimo complessivo delle indennita' di mediazione per
ciascuna
parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, e'
di
60 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 100 euro, per
le
liti di valore sino a 10.000 euro; di 180 euro, per le liti di
valore
sino a 50.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore
superiore.".
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi trenta
giorni
dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
…omissis…
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.