=> Tribunale di Napoli Nord, 10 ottobre 2016
La mediazione disposta dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 può svolgersi, oltre che
con la presenza, fin dal primo incontro, delle parti personalmente, anche con
la presenza di loro delegato munito di procura speciale a trattare la
controversia (I).
Il Giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta
conciliativa anche in caso di mancata presentazione di una delle parti;
e ciò – qualora ritenuto necessario – anche avvalendosi di esperti iscritti
negli albi dei consulenti presso il Tribunale. In ogni caso, la proposta di
mediazione va comunicata a tutte le parti, comprese quelle che
eventualmente non abbiano partecipato alla mediazione (I).
Il Giudice può prescrivere al mediatore di dare atto nel verbale di
mediazione, in caso di mancato accordo, della convocazione di tutte le
parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione
di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni
addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle
eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione (I).
(I) Si vedano gli artt. 5, comma 2 e 11, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, inOsservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa,2016
(Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 87/2016
Tribunale di Napoli Nord
10 ottobre 2016
Omissis
valutata la natura
della controversia che attiene esclusivamente a diritti disponibili; considerate
le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo e le prospettazioni
difensive delle parti
PQM
dispone
l’esperimento del procedimento di mediazione tra le parti che dovrà svolgersi
secondo le seguenti modalità:
1. comunicazione
della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro sia ai difensori
delle parti costituite sia alle parti personalmente comprese quelle
eventualmente rimaste contumaci;
2. presenza fin dal
primo incontro delle parti personalmente ovvero di un loro delegato munito di
procura speciale a trattare la controversia avvisando che, come stabilito
dall’art. 8 comma 4 bis della L. 28/2010 “Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere
argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo
comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti
dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo,
al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”;
3. formulazione di
una proposta da parte del mediatore – qualora ritenuto necessario anche
avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale
di Napoli Nord – anche in caso di mancata presentazione di una delle parti
(art. 11 comma 1 e 2 della L.28/2010);
4. comunicazione
della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che
eventualmente non hanno partecipato alla mediazione, con espresso avviso che, come
stabilito dall’art. 13 commi 1 e 2 della L. 28/2010 “Quando il provvedimento
che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta,
il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute
dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo
corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità
degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta
al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma
4. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde
interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese
sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per
il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve
indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle
spese di cui al periodo precedente”;
5. formazione di un
processo verbale della mediazione nel quale, in caso di mancato accordo, sia
dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione,
della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di
mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della
proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la
mancata accettazione.
Assegna alle parti
giorni 15 decorrenti da oggi per la presentazione della domanda di mediazione
presso un organismo di conciliazione che abbia sede nel circondario di questo
tribunale; rinvia la causa all’udienza omissis.
AVVISO. Il
testo riportato non riveste carattere di ufficialità.