DIRITTO D'AUTORE


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21 dicembre 2016

87/16. Mediazione delegata: sì a delega con procura speciale; proposta conciliativa anche in caso di mancanza di una delle parti e con l’aiuto di consulenti; corretta redazione del verbale (Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016)

=> Tribunale di Napoli Nord, 10 ottobre 2016

La mediazione disposta dal giudice ex art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 può svolgersi, oltre che con la presenza, fin dal primo incontro, delle parti personalmente, anche con la presenza di loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di formulare la proposta conciliativa anche in caso di mancata presentazione di una delle parti; e ciò – qualora ritenuto necessario – anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale. In ogni caso, la proposta di mediazione va comunicata a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non abbiano partecipato alla mediazione (I).

Il Giudice può prescrivere al mediatore di dare atto nel verbale di mediazione, in caso di mancato accordo, della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 87/2016

Tribunale di Napoli Nord
10 ottobre 2016

Omissis

valutata la natura della controversia che attiene esclusivamente a diritti disponibili; considerate le dichiarazioni testimoniali acquisite al processo e le prospettazioni difensive delle parti

PQM

dispone l’esperimento del procedimento di mediazione tra le parti che dovrà svolgersi secondo le seguenti modalità:
1. comunicazione della domanda di mediazione e dell’invito al primo incontro sia ai difensori delle parti costituite sia alle parti personalmente comprese quelle eventualmente rimaste contumaci;
2. presenza fin dal primo incontro delle parti personalmente ovvero di un loro delegato munito di procura speciale a trattare la controversia avvisando che, come stabilito dall’art. 8 comma 4 bis della L. 28/2010 “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.  Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”;
3. formulazione di una proposta da parte del mediatore – qualora ritenuto necessario anche avvalendosi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il Tribunale di Napoli Nord – anche in caso di mancata presentazione di una delle parti (art. 11 comma 1 e 2 della L.28/2010);
4. comunicazione della proposta di mediazione a tutte le parti, comprese quelle che eventualmente non hanno partecipato alla mediazione, con espresso avviso che, come stabilito dall’art. 13 commi 1 e 2 della L. 28/2010 “Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente”;
5. formazione di un processo verbale della mediazione nel quale, in caso di mancato accordo, sia dato atto della convocazione di tutte le parti all’incontro di mediazione, della eventuale mancata partecipazione di uno o più parti agli incontri di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare l’assenza, della proposta di mediazione e delle eventuali ragioni addotte per giustificare la mancata accettazione.
Assegna alle parti giorni 15 decorrenti da oggi per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo di conciliazione che abbia sede nel circondario di questo tribunale; rinvia la causa all’udienza omissis.


AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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