=> Tribunale di Milano, 27 settembre 2016
Se il tentativo di mediazione obbligatorio risulta comunque esperito,
ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice,
tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità
prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa
previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, d.lgs. 28/2010, dovendosi dare prevalenza
all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (I).
(I) Si veda l’art. 5, comma 1-bis, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L.132/2014 c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio Mediazione Civile n. 61/2014. Per
approfondimenti si veda SPINA, CODICE OPERATIVO DEI NUOVI ADR, Pacini ed., Pisa, 2016
(Osservatorio Mediazione Civile n. 64/2016).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 86/2016
Tribunale di Milano
Sezione I
27 settembre 2016
Omissis
Il Giudice
- sentite le parti
ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice,
rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto omissis risulta comunque esperito
ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;
- ritenuto che tale
situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il
mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di
perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n.
28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del
procedimento;
- ritenuto che il
procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal
convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non
estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda
di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;
PQM
- respinge le
istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto,
assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
- rinvia per esame
delle istanze istruttorie alla udienza del omissis;
- invita i
procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie
istruttorie.