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15 dicembre 2016

86/16. Tentativo di mediazione obbligatorio esperito successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice: no all’improcedibilità (Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2016)

=> Tribunale di Milano, 27 settembre 2016

Se il tentativo di mediazione obbligatorio risulta comunque esperito, ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice, tale situazione consente di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5, d.lgs. 28/2010, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento (I).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 86/2016

Tribunale di Milano
Sezione I
27 settembre 2016

Omissis

Il Giudice

- sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto omissis risulta comunque esperito ancorché successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;

- ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento del procedimento;

- ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto, essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;

PQM

- respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;
- rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del omissis;
- invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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