=> Tribunale di Siracusa, 11 settembre 2015
In caso di mediazione disposta dal giudice ex art.5, comma 2, d.lgs. 28/2010, evidenziata la necessità che al primo incontro
l’attività di mediazione sia certamente espletata, il giudice può invitare
il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta
richiesta delle parti ex art.11, comma 1, D.L.gs 28/2010.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 35/2016
Tribunale di Siracusa
Sezione II
11 settembre 2015
Omissis
A fronte dell’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex
art. 648 c.p.c., il Giudice deve provvedere “in prima udienza”, di modo che
l’istanza di parte opponente di concessione di termine per il deposito di note
è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 2697 c.c. la banca che domanda il pagamento del saldo
debitore del conto corrente, come attrice, o quale parte opposta – ma attrice
in senso sostanziale – nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a base
della propria pretesa creditoria.
L’istituto di credito, quindi, ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la
consistenza del preteso credito, mediante la produzione del titolo genetico,
ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture
contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera
durata del rapporto, dall’apertura alla estinzione del conto, atteso che
soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei
singoli saldi trimestrali può pervenirsi all’accertamento dell’ipotetico saldo
debitore finale (tra le tante, Cass. 9695/2011).
Ciò premesso in diritto, omissis
ha versato in atti tanto la copia dei contratti di conto corrente ordinario n. omissis e di conto corrente anticipi n. omissis, oltre ai relativi estratti
conto a far tempo dalla stipula e sino “al passaggio a sofferenza” dei
rapporti, senza che risulti tuttavia dagli atti l’intercorsa estinzione degli
stessi alla data della proposizione della domanda monitoria (refluendo tale
ultimo profilo sull’esigibilità del credito), di modo che, valutato come
parziale l’apparente riconoscimento del debito di cui al doc. 5 di parte
opposta – ad ogni modo, sottoscritto dalla sola società opponente – deve
denegarsi la richiesta concessione della clausola di provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto.
Non avendo le parti domandato concedersi i termini ex art. 183, co. VI
c.p.c., deve ritenersi la causa matura per la decisione, previa rimessione
delle parti in mediazione ex art.5, D.Lgs. 28/2010.
PQM
Visto l’art. 648 c.p.c. rigetta l’istanza di concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto; dispone che le parti,
assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione,
con deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il
termine di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;
evidenzia la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia
certamente espletata; invita il mediatore ad avanzare proposta conciliativa,
pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 D.L.gs
28/2010; rammenta che il mancato, effettivo esperimento della suddetta
procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda; invita le parti
ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso
l’indirizzo omissis, anche in relazione
a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e 13 D.Lgs. 28/2010,
rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti
(sostanziali), senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in
tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in caso di
ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata
dal mediatore; attesa la necessità di progressiva riorganizzazione del ruolo
ed, in particolare, l’esigenza di riorganizzazione delle udienze di discussione
e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire il tempestivo
deposito dei provvedimenti, avuto riguardo anche all’aggravio del ruolo dello
scrivente per l’effetto della migrazione di n. 200 fascicoli (gran parte dei
quali già chiamati per l’udienza di precisazione delle conclusioni) dal ruolo
di altro magistrato della Sezione, di cui al provvedimento medio tempore
adottato di variazione urgente della tabella organizzativa del Tribunale di
Siracusa ai sensi omissis; ritenuto,
in specie, che debba farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità
di trattazione e decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più
risalente, anche alla luce delle indicazioni di cui al programma di gestione ex
art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per l’anno 2015; rilevato che
occorre, quindi, procedere ad una razionale e graduale riorganizzazione del
ruolo secondo i criteri sopra individuati ed avuto riguardo anche agli effetti
della variazione tabellare urgente medio tempore disposta, di cui sopra; rilevato
che la presente causa reca n. omissis,
fissa l’udienza del omissis per la
precisazione delle conclusioni. Si comunichi alle parti.
Siracusa, 11.09.2015.
Il Giudice Dott. Alessandro Rizzo