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16 maggio 2016

38/16. Mediazione obbligatoria e decreto ingiuntivo: il mancato esperimento della mediazione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2016)

=> Tribunale di Busto Arsizio, 3 febbraio 2016

Questo Giudice è consapevole dell'emissione della sentenza n.24629 del 03/12/2015 della terza sezione civile della Cassazione in materia di mediazione nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma intende disattenderla, dovendosi invece concludere che per i procedimenti monitori, l’onere della mediazione obbligatoria ex art.5, comma 1 bis, d.lgs. 28/2010 incomba sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l'azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa; ciò a pena della revoca del decreto ingiuntivo opposto, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l'improcedibilità non già dell'opposizione, bensì della domanda monitoria. Con la conseguenza che la mancata attivazione della procedura di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda monitoria senza che sia stato possibile esaminare la fondatezza o meno della stessa nel merito (I).



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 38/2016

Tribunale di Busto Arsizio
3 febbraio 2016
Sezione III
Sentenza

Omissis

Questo Giudice è consapevole dell'emissione della sentenza n. 24629 del 03/12/2015 della terza sezione civile della Cassazione in materia di mediazione nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ma intende disattenderla per le motivazioni sotto esposte.
In particolare, in detta sentenza la Suprema Corte parte dal principio, sostanzialmente condivisibile, secondo cui "L'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà dì individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione".
Prosegue tuttavia la Corte: "questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione- la soluzione deve essere quella opposta."
Partendo dal presupposto che attraverso il ricorso monitorio l'attore abbia scelto la linea deflativa coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo, cui si contrappone la scelta dell'opponente di introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore, la Cassazione perviene alla conclusione che su quest'ultimo debba gravare l'onere della mediazione obbligatoria "perché è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga".
Tale orientamento giurisprudenziale risulta, tuttavia, di dubbia compatibilità con il principio costituzionale sancito dall'art. 24 Cost., in quanto appare ricollegare l'onere di intraprendere la mediazione alla scelta della parte di instaurare un giudizio di opposizione avverso un provvedimento reso in assenza di contraddittorio e sulla base di un'istruzione sommaria, quasi come se la mediazione fosse una sorte di sanzione nei confronti di chi agisce in giudizio.
Essa, inoltre, non appare compatibile con la stesso orientamento consolidato dalla Suprema Corte, secondo cui nel giudizio ex art. 645 c.p.c. l'opposto riveste la natura sostanziale di attore e l'opponente di convenuto (Cass. civ., sez. Il, 1710412012, n. 6009), così come non sussiste alcun dubbio in ordine alla unicità del processo in cui confluiscono la fase monitoria e quella dì cognizione che si apre con l'opposizione (Cass. civ., sez. 11, 26/06/2010, n. 14764).
Pertanto, se a norma dell'art. 5, c. 1-bis, del D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche: "chi intende esercitare In giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di (...) contratti bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto (...)" , fermo restando il disposto del comma 4 per i procedimenti monitori, deve concludersi che tale onere incomba sul creditore opposto, atteso che egli riveste la natura di parte attrice e che l'azione cui si riferisce la citata norma è la domanda monitoria, non già l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in accoglimento della stessa.
Ne consegue che deve disporsi la revoca del decreto ingiuntivo n. omissis emesso il omissis dal Tribunale di Busto Arsizio, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l'improcedibilità non già dell'opposizione, bensì della domanda monitoria.
Deve, infine, respingersi la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti ai sensi dell'art. 96. 1° e 3° comma, C.P.C. in quanto la mancata attivazione della procedura di mediazione ha comportato l'improcedibilità della domanda monitoria senza che sia stato possibile esaminare la fondatezza o meno della stessa nel merito e, d'altro canto, l'individuazione della parte tenuta all'espletamento del predetto incombente e questione controversa in giurisprudenza. Alla soccombenza dell'opposta consegue il suo obbligo di rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte nell'importo liquidato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, definitivamente pronunziandosi, cosa dispone: dichiara l'improcedibilità della domanda azionata omissis; revoca il decreto ingiuntivo omissis; rigetta la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti ex art. 96 c.p.c.; condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opponente nell'importo omissis.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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