=> Tribunale di Roma, 1 febbraio 2016
Il procedimento di mediazione, caratterizzato dalla informalità
(cfr. art.3comma 3 d.lg. n. 28/2010), ben può essere svolto anche con parti
ulteriori rispetto a quelle della causa alla quale pertiene il provvedimento di
invio in mediazione demandata, fermo restando che nessuna conseguenza
negativa può derivare a tali soggetti nel caso di mancata partecipazione
(I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 40/2016
Tribunale di Roma
Sezione XIII
ordinanza
1 febbraio 2016
Omissis
Considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per
le decisioni delle cause, una soluzione conciliativa, che va assunta in un
ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa
considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, è
sicuramente vantaggiosa per tutte le parti. Anche in considerazione del fatto
che il sistema giudiziario verticale non garantisce, a differenza della
conciliazione, a causa della possibilità di gravami, la sicurezza della
stabilità dell'esito della sentenza (che la parte reputi per sé) soddisfacente.
Inoltre, nel caso di specie, attesa la presenza nella causa di
un'Azienda Ospedaliera pubblica, si impone una considerazione di carattere
generale.
I soggetti pubblici sono restii a partecipare, pur quando ritualmente
convocati, al procedimento mediazione.
Ove mai l'esistenza di una posizione pregiudiziale in tal senso non
esista, non sarebbe da aggiungere altro.
In caso contrario vale ricordare che la partecipazione al procedimento
di mediazione demandata è obbligatoria per legge e che proprio in considerazione
di ciò non è giustificabile la scelta aprioristica di rifiuto e di non
partecipazione al procedimento di mediazione. Neppure ove tale condotta muova
dal timore di incorrere in un danno erariale a seguito della conciliazione. Va
infatti considerato che in tale timore è insita un'aporia. A prescindere che
esiste la possibilità di un autorevole e rassicurante ausilio nel percorso
conciliativo in mediazione, sta di fatto che la legge, nel disciplinare la
mediazione, sia dal punto di vista attivo (istante) che passivo (convocato),
non fa alcuna eccezione per quanto riguarda l'ente pubblico.
Un pregiudizio in tale senso pertanto costituisce una controsenso.
Sarebbe a dire, infatti, che se una P.A. vuole introdurre una domanda
giudiziale in una delle materie di cui all'art. 5 co. 1 bis del d.lg. n.
28/2010, promuove necessariamente il procedimento di mediazione, ma lo
fa(rebbe) con la riserva di non accordarsi a prescindere...
Si tratta all'evidenza di un paradossale non possumus, del tutto contrario alla lettera ed alla sostanza della
legge, che va in tutt'altra direzione.
Che è quella del raggiungimento di accordi conciliativi, senza alcuna
eccezione soggettiva fra soggetti privati e pubblici.
Le P.A. pertanto hanno, in subiecta
materia, gli stessi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto.
Fermo restando che potrebbe essere utile procedimentalizzare la condotta
del soggetto pubblico.
Vale a dire che il soggetto che è presente in mediazione in
rappresentanza della P.A. abbia concordato con chi ha il potere dispositivo dei
diritti oggetto di lite, perimetri oggettivi all'interno dei quali poter
condurre le trattative.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base del
correlativo provvedimento del giudice, spesso, come in questo caso anche
corredato da indicazioni motivazionali, in nessun caso può esporre il
funzionario a responsabilità erariale, caso mai potendo essa derivare dalle
conseguenze sanzionatorie (art. 96 III° c.p.c.) che conseguono ad una condotta
deresponsabilizzata ignava ed agnostica della P.A.
Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il
raggiungimento di un accordo amichevole.
Va fissato il termine di gg.15 decorrente dal 20.4.2016, per depositare
presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di
quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art. 5
del d.lg. n. 4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad
una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico
e fiscale (cfr. art.17 e 20 del d.lg. n. 4.3.2010 n.28), della controversia in
atto.
Va evidenziato che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5
d.lg. n. 28/2010 come modificato dal D.L.69/2013 è richiesta l'effettiva
partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva
si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre
agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata
partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere,
secondo una sempre più diffusa interpretazione giurisprudenziale, alla stessa
procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito
della causa
All'udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non
comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella
sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine
di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale
delle parti ai sensi degli artt. 91 e 96 III co. c.p.c.
Il giudice non può, tecnicamente, ordinare la mediazione anche nei
confronti delle attrici (figlie del de cuius) della causa RG 24216/09, peraltro
assistite dai medesimi avvocati che difendono l'attrice (moglie del de cuius) in questa causa.
Tuttavia è di tutta evidenza la necessità che al procedimento di
mediazione partecipino tutte le parti interessate, peraltro nello spirito della
proposta omnia formulata proprio dagli avvocati di tali parti.
D'altra parte il procedimento di mediazione, caratterizzato dalla
informalità (cfr. art.3 comma 3 d.lg. n. 28/2010), ben può essere svolto anche
con parti ulteriori rispetto a quelle della causa alla quale pertiene il
provvedimento di invio in mediazione demandata, fermo restando che nessuna
conseguenza negativa può derivare a tali soggetti nel caso di mancata
partecipazione.
PQM
A scioglimento della riserva che precede: dispone che le parti procedano
alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del d.lg. n.
28/2010, della controversia; invita i difensori delle parti ad informare i loro
assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3 d.lg. n.
28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di
persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione
informa le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione
di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, co.2 e che ai sensi
dell'art.8 d.lg. n. 28/2010 la mancata partecipazione senza giustificato motivo
al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma
stessa; oltre che dall'art. 96 III co. c.p.c.; va fissato il termine di gg. 15,
decorrente dal omissis, per depositare presso un organismo di mediazione, a
scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la
domanda di cui al secondo comma dell'art. 5 del d.lg. n. 28/2010; rinvia
all'udienza omissis.