=> Tribunale di Vasto, 23 aprile 2016
Il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non
giustificato in caso sia di mancanza di qualsiasi dichiarazione
della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia di motivazioni
inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia (alle
parti, infatti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed
incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione).
Il mediatore, nel caso in cui la parte neghi consenso alla
prosecuzione del procedimento, è tenuto a precisare nel verbale se la parte
si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto e se, anche
all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore
medesimo, la parte non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso.
In caso contrario, non potendo il giudice apprezzare le ragioni che hanno
indotto la parte ad interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro,
il rifiuto deve considerarsi non giustificato, con le relative conseguenze
(desumere argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c. e sanzione
pecuniaria) (I).
La condanna alla sanzione pecuniaria di cui all’art.8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010 scatta anche in caso di rifiuto, al primo
incontro, di procedere nella fase di mediazione effettiva (II).
(I) Si veda l’art. 116, comma 2, c.p.c. in Codice di Procedura Civile, La Nuova Procedura Civile, 2016.
Per approfondimenti di veda SPINA, Rifiuto di partecipare alla mediazione effettiva: sì alla sanzione, Altalex, 2016.
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 41/2016
Tribunale di Vasto
ordinanza
23 aprile 2016
Omissis
Con ordinanza del 13.07.2015, questo giudice – dopo aver evidenziato e
indicato alle parti gli indici di concreta mediabilità della controversia –
disponeva, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n.
28, l’esperimento della procedura di mediazione per la ricerca di una soluzione
amichevole della lite. In ottemperanza alle statuizioni giudiziali, le parti
davano inizio al procedimento, comparendo – entrambe personalmente e con
l’assistenza dei rispettivi difensori – al primo incontro, tenutosi in data
30.11.2015, innanzi all’organismo di mediazione prescelto. La procedura, però,
non sortiva esito positivo, dal momento che al primo incontro il mediatore
prendeva atto della dichiarazione resa dalla parte invitata di non voler
proseguire nella mediazione e dichiarava, di conseguenza, chiuso il
procedimento.
All’udienza del 03.03.2016, celebratasi in assenza del convenuto, la
parte attrice, dopo aver rappresentato l’impossibilità di dare seguito alla
procedura di mediazione a causa del rifiuto opposto dalla odierna parte convenuta,
chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni.
Prima di avviare la causa alla fase decisoria, appare opportuno a questo
giudicante operare un chiarimento interpretativo sull’individuazione
dell’esatto ambito applicativo dell’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10,
precisando che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla
citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della
parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed
ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi
negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non
espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate,
in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del
procedimento di mediazione che si svolge all’esito del primo incontro. Ciò, in
ragione della dirimente considerazione per cui, quando il citato art. 8 parla
di “mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di
mediazione”, esso deve intendersi riferito non soltanto al primo incontro (che
non è altro che un segmento della intera procedura), ma anche ad ogni ulteriore
fase del procedimento, ivi inclusa - in primis – quella che dà inizio alle
sessioni di mediazione effettiva.
La chiave di lettura della norma che si propugna costituisce il logico e
coerente corollario della condivisibile tesi (cfr., sul punto, Trib. Roma,
25.01.2016) secondo cui alle parti non può essere riconosciuto un potere di
veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla
procedura di mediazione (addirittura anche nel caso in cui il giudice ne ha
disposto l’espletamento – come nella fattispecie in esame – ai sensi dell’art.
5, comma 2, D. Lgs. n. 28/10), dal momento che una siffatta eventualità si
presterebbe al rischio di legittimare condotte delle parti tese ad aggirare
l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione, frustrando
la finalità stessa dell’istituto, che non è quella di introdurre una sorta di
adempimento burocratico svuotato di ogni contenuto funzionale e sostanziale, ma
che – invece – consiste nell’offrire ai contendenti “un’utile occasione per
cercare una soluzione extra giudiziale della loro vertenza, in tempi più rapidi
ed in termini più soddisfacenti rispetto alla risposta che può fornire il
Giudice con la sentenza, tenuto anche conto del fatto che quest’ultima può
formare oggetto di impugnazione e che, in caso di mancata attuazione spontanea
delle statuizioni giudiziali da parte del soccombente, richiede un’ulteriore
attività esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi e dispendio di
denaro” (cfr., in tal senso, Trib. Busto Arsizio, 03.02.2016).
Muovendo, dunque, dal principio per cui sono da considerarsi illegittime
tutte quelle condotte contrarie alla ratio legis della mediazione e poste in
essere dalle parti al solo scopo di eludere il dettato normativo, e facendo
specifico riferimento alle determinazioni assunte dalle parti al termine del
primo incontro, deve concludersi che, quando il rifiuto ingiustificato di dare
seguito al procedimento di mediazione viene opposto dalla parte attrice/istante
in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, D. Lgs. n.
28/10 non può considerarsi soddisfatta. Del pari, quando detto rifiuto viene
formulato, oltreché dalla parte attrice/istante, anche o soltanto dalla parte
convenuta/invitata in mediazione, sussistono i presupposti per l’applicazione
dell’art. 4 bis, D. Lgs. citato ed, in particolare, per l’irrogazione – anche
nel corso del giudizio – della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8, comma
4 bis, D. Lgs. n. 28/10 (condanna al versamento all’entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo dovuto per il giudizio)
e ricorre, altresì, un fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi
dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., nel prosieguo del giudizio.
Occorre, peraltro, precisare che – ai fini dell’adozione dei
provvedimenti innanzi richiamati – il rifiuto deve considerarsi non
giustificato sia nel caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte
sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento di mediazione, sia
nell’ipotesi in cui la parte deduca motivazioni inconsistenti o non pertinenti
rispetto al merito della controversia. In tal senso, non potrà – ad esempio –
mai costituire giustificato motivo per rifiutarsi di partecipare alla
mediazione la convinzione di avere ragione o la mancata condivisione della
posizione avversaria, per la evidente contraddittorietà, sul piano logico prima
ancora che giuridico, che tale argomentazione sottende, atteso che il
presupposto su cui si fonda l’istituto della mediazione è, per l’appunto, che
esista una lite in cui ognuno dei contendenti è convinto che egli abbia ragione
e che l’altro abbia torto e che il mediatore tenterà di comporre riattivando il
dialogo tra le parti e inducendole ad una reciproca comprensione delle
rispettive opinioni.
Passando alla disamina del caso di specie, dalla lettura del verbale del
primo incontro di mediazione del 30.11.2015, si evince che la parte invitata,
sia pure personalmente presente e ritualmente assistita dal proprio avvocato,
“ha negato il proprio consenso alla prosecuzione del procedimento, ai sensi
dell’art. 8, primo comma, del D. Lgs. n. 28/10”. Nessuna indicazione, neppure
sommaria, è riportata nel verbale in merito alle eventuali ragioni che hanno
indotto la parte invitata a non voler iniziare la procedura di mediazione. Né
il mediatore ha precisato (com’era, invece, suo preciso dovere fare) se la
parte si è opposta alla verbalizzazione dei motivi del rifiuto ovvero se, anche
all’esito della eventuale sollecitazione da parte del mediatore medesimo, la
stessa non ha inteso esplicitare le ragioni del proprio dissenso. L’omissione
di tale rilevante aspetto preclude a questo giudicante ogni valutazione in
ordine alla sussistenza di possibili profili di giustificatezza del rifiuto
opposto da --- alla prospettiva di proseguire nel procedimento di mediazione,
di talchè, non potendo apprezzare le ragioni che hanno indotto quest’ultima ad
interrompere il tentativo di mediazione al primo incontro, il rifiuto deve
considerarsi non giustificato.
Ne consegue che, oltre a poter desumere da detto comportamento
preclusivo argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c. nel prosieguo
del giudizio, deve pronunciarsi a carico di --- la condanna al versamento, in
favore dell’Erario, della somma di € 206,00, pari all’importo del contributo
unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della
ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di
mediazione successiva al primo incontro.
In ordine alla tempistica della irrogazione della sanzione pecuniaria in
questione, ritiene questo giudice, conformemente ad un diffuso orientamento
della giurisprudenza di merito (cfr., in proposito, Trib. Termini Imerese,
09/05/2012; Trib. Mantova, 22/12/2015) che la sanzione ben può essere irrogata
anche in corso di causa e in un momento temporalmente antecedente rispetto alla
pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio, non emergendo dalla
lettura dell’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. n. 28/10 dati normativi contrari alla
propugnata interpretazione.
PQM
Disattesa ogni diversa richiesta, così provvede: condanna la parte
convenuta --- al versamento, in favore dell’Erario, della somma di € 206,00,
pari all’importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come
conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte
alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro; fissa,
per la precisazione delle conclusioni, che ciascuna parte dovrà redigere su
separato atto da depositare telematicamente, la successiva udienza del
23/01/2017, ore 09.30; manda alla Cancelleria per la comunicazione della
presente ordinanza alle parti.