=> Tribunale di Verona, 12 novembre 2015
Ciascuno dei soccombenti (nella specie gli attori) va condannato al
versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al contributo
unificato ai sensi dell’art.8 comma 5, secondo periodo del d.lgs. 28/2010. Tale condanna ha natura
sanzionatoria e va quindi adottata nei confronti di ciascuna delle parti
che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato
motivo, a fortiori quando, come nel caso di specie, le loro posizioni
non siano inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente
l’una dall’altra di aderire alla prospettiva conciliativa (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 37/2016
Tribunale di Verona
12 novembre 2015
Sezione III
Sentenza
Omissis
A. srl e L. hanno proposto opposizione davanti a questo Tribunale al
decreto in data 08.11.2013 con il quale era stato loro ingiunto, nelle loro
rispettive qualità di debitrice principale e di garante, di pagare alla Banca X
la somma di euro 491.488,43, oltre agli interessi convenzionali, a titolo di
saldo del c/c omissis con annessa
apertura di credito, aperto presso la filiale di Peschiera del suddetto
istituto di credito.
A sostegno della domanda di revoca, annullamento, declaratoria di
nullità e/o inefficacia del decreto opposto gli attori hanno dedotto i seguenti
motivi: inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio a
costituire prova scritta del credito ingiunto; illegittimità del recesso
operato dall’istituto di credito dai contratti in essere con la A. srl, in
quanto fondato su un presupposto non corrispondente al vero; previo il
disconoscimento della conformità all’originale dei documenti prodotti in fase
monitoria dalla controparte, nullità dei contratti azionati da quest’ultima in
quanto non preceduti dall’informativa prescritta per legge, e comunque
inadempiuti rispetto all’obbligazione di informare il cliente circa la natura dell’operazione
effettuata e all’opportunità della stessa.
La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda
avversaria e assumendone l’infondatezza.
Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è
palesemente infondata e va pertanto va rigettata, stante l’inconsistenza dei
motivi addotti a sostegno di essa.
Quanto al primo di essi deve qui ribadirsi che è smentito dalla
documentazione allegata al ricorso monitorio, che è costituita dagli estratti
conto relativi ad un periodo di più di un anno (doc. 5).
A ciò aggiungasi che in fase di opposizione la convenuta ha integrato la
predetta documentazione , producendo gli estratti conto relativi agli anni 2010
e 2011, consentendo cosi ad avere a disposizione gli estratti conto dall’
inizio del rapporto fino alla sua conclusione.
Anche il secondo motivo di opposizione è smentito dalla corrispondenza
prodotta da parte convenuta, che dà conto di come effettivamente le trattative
tra le parti per la ristrutturazione del debito della società opponente non
avessero sortito esito ben prima del recesso della convenuta. A ciò aggiungasi
che anche gli eventi successivi a quel momento, come opportunamente evidenziato
dalla difesa dell’opposta, confermano che la A. srl in liquidazione aveva abbandonato
quella prospettiva, atteso che in data 18.04.2014 aveva presentato proposta di
concordato preventivo presso questo Tribunale (doc.4 di parte convenuta).
Quanto infine all’ultimo motivo di opposizione, va innanzitutto
condiviso il rilievo, sollevato dalla convenuta, di inammissibilità del
disconoscimento operato dagli attori in quanto generico. Parimenti generica
però risulta la deduzione attorea circa la pretesa violazione dei obblighi
informativi da parte della convenuta, atteso che essa non è stata corredata
dalla individuazione dello specifico oggetto della informativa che sarebbe
stata omessa, con la conseguenza che non si comprende se essa dovesse
consistere in elementi ulteriori rispetto al contenuto, già molto dettagliato,
dei contratti prodotti in causa.
Non va infine trascurato che ulteriore elemento di prova sfavorevole
agli attori è costituito dalla loro mancata partecipazione al procedimento di
mediazione svoltosi in corso di causa, della quale essi non hanno addotto
nessuna giustificazione, e che ben può essere valorizzato ai fini della
decisione alla luce del disposto dell’art. 8, comma 5 d. lgs. 28/2010.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a
carico degli attori opponenti in applicazione del principio della soccombenza.
Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in
dispositivo sulla base del d.m. 55/2014.
In particolare il compenso per le fasi di studio, introduttiva e di
trattazione può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti
valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento, incluso in
quello per la terza delle predette fasi quello relativo alla assistenza in fase
di mediazione. Il compenso per la fase decisionale invece va quantificato in
una somma pari al corrispondente valore medio di liquidazione, ridotto del 30
%, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito
delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione ad una
udienza, mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime
argomentazioni che avevano già svolto in precedenza.
Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso per la fase di merito
alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura
massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e di quelle vive,
quantificate in euro 73,80 di cui 48,80 per l’avvio della mediazione.
Ciascuno degli attori va anche condannato al versamento all’entrata del
bilancio dello Stato di una somma pari al contributo unificato ai sensi
dell’art. 8 comma 5, secondo periodo del d.lgs. 28/2010. Tale condanna infatti,
avendo natura sanzionatoria, va adottata nei confronti di ciascuna delle parti
che non abbiano partecipato al procedimento di mediazione senza giustificato
motivo, a fortiori quando, come nel caso di specie, le loro posizioni non siano
inscindibili ed esse possano quindi valutare indipendentemente l’una dall’altra
di aderire alla prospettiva conciliativa.
PQM
I
l Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando,
ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande
avanzate dagli attori opponenti e per l’effetto condanna gli stessi, in solido
tra loro, a rifondere alla convenuta opposta le spese del presente giudizio,
che liquida nella somma di euro 19.699,80, di cui euro 19.626,00 per compenso,
oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se
dovuta, e Cpa. Condanna altresì gli attori al versamento all’entrata del
bilancio dello Stato della somma di euro 528,00 ciascuno.
Verona 12.11.2015
il Giudice Dott. Massimo Vaccari