=> Tribunale di Siracusa, 5 luglio 2015
Il giudice, disposta la
mediazione ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 28/12010, così come introdotto dall'art. 84del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 (e quindi disposto che le parti, assistite dai rispettivi difensori,
promuovano il procedimento di mediazione, evidenziando la necessità che al
primo incontro l'attività di mediazione sia concretamente espletata) può
invitare il mediatore ad avanzare proposte conciliative pur in assenza di
congiunta richiesta delle parti ex art. 11, comma 1, d.lgs. 28/2010, nonché invitare le
parti ad informare tempestivamente il giudice medesimo in relazione a
quanto stabilito dagli artt. 8, comma 4 bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata partecipazione delle
parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di
mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, in
caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione
formulata dal mediatore (I).
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 52/2015
Tribunale di Siracusa
5 luglio 2015
ordinanza
Omissis
ritenuto nel merito che, a fronte della contestazione di parte opponente
A. s.r.l. dell'esistenza del rapporto negoziale tra questa e l'opposta, non
emerge in atti alcuna prova di pronto apprezzamento dell'esistenza del titolo
prova evidentemente a carico di C. s.r.l. ex art. 2697 c.c. in quanto attore
sostanziale;
ritenuto sotto tale profilo che la circostanza per cui i pagamenti ex
contractu siano stati effettuati da A. s.r.l. non può aprioristicamente
fondare, in sé e per sé, anche provata l'esistenza del rivendicato rapporto
negoziale in assenza di ulteriori deduzioni prove scritte e/o orali sul punto,
né l'emissione da parte di C. s.r.l. di fatture nei confronti di tale soggetto
può ritenersi elemento da valutarsi in tal senso, attesa la formazione
unilaterale ex parte creditori di tali documenti;
ritenuto che, in migliore delle superiori considerazioni debba denegarsi
la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti
di A. s.r.l;
ritenuto che debba rigettarsi anche la medesima istanza proposta da
parte opposta nei confronti dell'opponente E.A. atteso che:
a) non è contestata tra le parti la circostanza dell'avvenuto pagamento,
da parte della A., della complessiva somma di E 193.061,00 a tutele
contrattuale;
b) appare non essere in contestazione anche la circostanza
dell'intercorsa pattuizione del corrispettivo ex comractu di E 185.264,76, il
tutto, peraltro, a fronte - lo si rammenta - dell'omessa produzione, allo stato,
di copia del relativo contratto;
c) appare non emergere allo stato, prova di pronto apprezzamento in
ordine ad eventuali variazioni delle modalità convenute dell'opera, non
sfuggendo che l'autorizzazione delle stesse debba essere provata '"per
iscritte" (art. 1659 .c.c.) né in ordine a presunte "variazioni
ordinate dal committente", nemmeno analiticamente specificate da parte
opposta nelle proprie di ferire;
letto l'art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/12010. così come introdotto
dall'art. 84 del D. L. n. 6912013, conv. con modif. nella L. n. 98/13 e
valutata natura della causa relativa a diritti disponibili e considerata,
altresì, l'ammissibilità della mediazione c.d. delegata ai sensi dell'art. 5,
comm. 2, d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è
stata ancora celebrata l'udienza di precisazione delle conclusioni
rilevato che l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve
concludersi entro tre mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010,
non comporterà in concreto, anche in all'esito infruttuoso della procedura,
alcun ritardo nella decisione della lite;
sottolineato che la soluzione conciliativa della controversia eviterà
alle parti l'ulteriore aggravamento delle spese del processo.
PQM
visto l'art. 648 c.p.c., rigetta l'istanza di concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
differisce l'udienza al 16 novembre 2015, ore 91 come se fosse prima
udienza di comparizione e trattazione;
visto l'art. 5. comma 2, D.lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto
dall'art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. con modif. nella L. n. 98113, dispone
che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di
mediazione, con deposito della domanda di mediazione presso un organismo
abilitato, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione
della presente ordinanza; evidenzia la necessità che al primo incontro
l'attività di mediazione sia concretamente espletata; il mediatore ad avanzare
proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art.
11, co. 1 d.lgs. 28/2010. Rammenta che il mancato, effettivo esperimento della
suddetta procedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda; invita
le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione
presso l'indirizzo omissis, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt.
8, co. IV bis e 13 d.lgs. 28.2010, rispettivamente per l'ipotesi della mancata
partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento
di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio,
in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione
formulata dal mediatore.
Si comunichi alle parti.