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9 novembre 2015

49/15. G. Lavacca, Mediazione civile e autonomia contrattuale: la clausola di mediazione facoltativa. Considerazioni generali e formula (Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2015)

Pubblichiamo un altro contributo giunto in Redazione.

Mediazione civile e autonomia contrattuale:
la clausola di mediazione facoltativa da inserire nei contratti in luogo (o in aggiunta) della clausola di devoluzione del foro competente (I) (II)

di DGL Dott. Giacomo Lavacca
Mediatore Civile e Commerciale Abilitato iscritto all’OMC Camecon (Camera di mediazione per la conciliazione)
Docente presso Ente Formazione Union Concilia (Padova e Udine).
Referente Camecon, Sede Operativa per l’ Ambito della Circoscrizione del Tribunale di Pordenone.


   



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Riflessione sulla Mediazione Volontaria intesa come completamento dell’autonomia contrattuale riconosciuta alle parti contraenti dagli artt. 1321 e successivi del Codice Civile.
  • « Il Contratto è l’ accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico » (art. 1321 del codice civile)
  • «Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ ordinamento giuridico» (art.1322 del codice civile)

Il D. Lgs. 28/2010 che istituendo la Mediazione Civile mette a disposizione dei cittadini un nuovo strumento di soluzione delle controversie di diritto civile: le Parti, nel redigere un accordo contrattuale, hanno la facoltà di inserire, la Clausola, con cui demandano la soluzione delle controversie contrattuali alle procedure previste dal D.Lgs.28/2010 per l’ attivazione e lo svolgimento della Mediazione.
Con questa previsione si dà, in concreto, al contraente e/o ai contraenti non solo la facoltà che permette con il contratto - di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico - ma la reale possibilità di individuare ex ante una soluzione condivisa e/o mediata delle controversie.
Parliamo così di Giustizia Civile condivisa e non più imposta e subita.

« Giustizia condivisa e/o mediata » nel senso che, diversamente dal rito ordinario dinanzi al Giudice Unico presso il Tribunale o al Giudice di Pace, le Parti, nella Procedura di Mediazione, si trovano ad interagire per la soluzione della controversia, con un soggetto, il Mediatore Designato, che, nel rispetto delle norme e della terzietà e della privacy, non giudica, de iure e de facto, ma le aiuta ad individuare la soluzione della controversia dopo averle ascoltate, avendo nei loro confronti una posizione di < primus inter pares > cioè soggetto scevro dei poteri dispostivi che sono, invece, propri del Giudice Civile.

Un esempio di quanto sopra, è la sottostante clausola, che è stata predisposta dall’ Organismo a cui sono iscritto e per il quale rivesto, senza onere alcuno, l’incarico di Delegato Regionale per il Friuli Venezia Giulia, per essere inserita nei contratti di un Istituto Scolastico Privato.

“Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, formerà oggetto di tentativo di conciliazione in base al Regolamento di Procedura di Ca. me. con -Camera di mediazione per la conciliazione- organismo iscritto al n. 109 del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.”

(I) Abstract - aggiornato – della Relazione tenuta al Convegno, organizzato nel maggio 2013, tra gli altri, dalle C.C.I.A.A. di Verona e Vicenza e Confindustria di Padova/Verona e Vicenza (Centro Congressi CUOA, Villa Valmarana, Altavilla Vicentina - VI).


Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 49/2015
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)

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