=> Tribunale di Roma, 16 luglio 2015
I grandi vantaggi della
mediazione possono essere conseguiti dalle parti solo laddove venga consultato
un organismo serio ed efficiente, dotato di mediatori onesti e
competenti, con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei
mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all'offerta di una
rapida rimozione – ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente
immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l'effettività
del percorso di mediazione) – della condizione di procedibilità della
causa in presenza di mediazione obbligatoria o demandata (I) (II).
Nell’ambito del procedimento
di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. il
giudice ben può invitare le parti ad introdurre una procedura (volontaria)
di mediazione (I) (II).
(I) Si veda, l'art. 5, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014 c.d. di
degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, in Osservatorio
Mediazione Civile n. 61/2014.
(II) Per una massima più estesa si veda Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: invito del giudice alla mediazione volontaria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 70/2016.
(II) Per una massima più estesa si veda Procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: invito del giudice alla mediazione volontaria, in Osservatorio Mediazione Civile n. 70/2016.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 53/2015
Tribunale di Roma
16 luglio 2015
ordinanza
Omissis
è stato proposto
da --- accertamento tecnico
preventivo ai sensi dell'art. 696 bis in relazione ai danni alla persona subiti
e lamentati a seguito di un incidente stradale occorsogli, mentre era alla
guida di motociclo di sua proprietà, in data 31.3.2014.
Nella contumacia del conducente dell'autovettura antagonista, si
costituiva la compagnia ---.
Sentiti i difensori delle parti presenti (ricorrente ed assicurazione),
emergeva che non vi era contestazione fra le parti circa l'esistenza e le
modalità del sinistro, ma solo sulle conseguenze derivatene, relativamente ai
danni alla persona del ricorrente.
Il giudice prospettava alle parti un'alternativa a quella, usuale, della
nomina, sicuramente possibile e pertinente alla fattispecie concreta, di un
consulente tecnico di ufficio e precisamente l'introduzione di una procedura di
mediazione, nell'ambito della quale le parti avrebbero potuto invitare e
sollecitare il mediatore alla nomina di un consulente tecnico esperto in
medicina legale. In particolare il giudice segnalava le seguenti circostanze: -
la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente
prevista dalla legge; - anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in
mediazione ed in particolare la relazione dell'esperto elaborata e depositata
in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere
prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per
gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato; - le parti
potranno sottoporre al consulente, di comune accordo, mediante la fattiva
presenza e collaborazione del mediatore, i quesiti che meglio rispondano agli
interessi coinvolti nella lite; - i costi della consulenza in mediazione, che
le parti sopporteranno in pari misura, anche tenuto conto delle modeste
indennità di mediazione previste dalle norme, sono senz'altro più vantaggiosi
(e prevedibili, attesa la possibilità di previa interlocuzione con l'organismo,
di cui è impensabile una corrispondente in sede giudiziale) rispetto a quelli
della causa; - i tempi di svolgimento e conclusione del percorso di mediazione
(neppure soggetto alla sospensione feriale) sono più brevi, disponibili dalle
parti e meno formali di quelli del procedimento giudiziale; - la possibilità,
least but non last, che il consulente in mediazione, compensato in ogni caso a
forfait per il suo lavoro, secondo le usuali convenzioni che i migliori
organismi di mediazione intrattengono con i consulenti, possa operare realmente
ai fini conciliativi, sviluppando un'utile sinergia con il mediatore.
A fronte di tali indubbi aspetti positivi del percorso mediatorio, il
giudice avvertiva però che tali vantaggi potranno essere conseguiti: - solo
laddove venga consultato un organismo, a scelta del ricorrente, o
congiuntamente di entrambe le parti, serio ed efficiente, dotato di mediatori
onesti e competenti; con assoluta esclusione di quegli organismi e di quei
mediatori che perseguano solo un interesse di lucro connesso all'offerta di una
rapida rimozione, ancora da molti istanti ricercata (ed illusoriamente
immaginata, vista la ormai diffusa giurisprudenza che richiede l'effettività
del percorso di mediazione), della condizione di procedibilità della causa in
presenza di mediazione obbligatoria o demandata; -solo allorché il mediatore,
capace e preparato, sappia orientare la (sua) scelta e propiziare l'attività
del consulente nominato (fra i C.T.U. del tribunale) nell'alveo di un percorso
rispettoso dei fondamentali principi che devono essere considerati dal
consulente anche in ambito non giudiziario, qual è la mediazione, ed in
particolare il rispetto del contraddittorio; - l'astensione dall'acquisizione
in mancanza del consenso, delle dichiarazioni delle parti; - il contenimento
dell'attività di consulenza nel perimetro dei quesiti che le parti di comune
accordo abbiano inteso demandargli (cfr. l'ordinanza citata in nota per
l'esposizione di un decalogo delle regole che devono essere rispettate dal
consulente in mediazione).
I difensori delle parti concordavano con il giudice sulla utilità e
convenienza di tale percorso mediatorio, sicché occorre provvedere di
conseguenza.
L'art. 5 del decreto legislativo 28/2010 prevede al quarto comma lettera
c) che nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della
composizione della lite, di cui all'articolo 696 - bis del codice di procedura
civile non si applichino i commi 1 - bis e 2.
Vale a dire che le prescrizioni relative alla mediazione obbligatoria ed
a quella demandata non si applicano al presente procedimento.
Ne consegue che l'invito di questo giudice, nel caso in esame, non va
iscritto in tali moduli procedimentali, per gli effetti che ne possono
scaturire, ma piuttosto quale percorso volontario concordato dalle parti
all'esito della prospettazione da parte del giudice delle evidenti maggiori
utilità di una buona mediazione.
PQM
A scioglimento della riserva, fissa termine fino al quindicesimo giorno
dalla comunicazione del provvedimento per depositare presso un organismo di
mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi
proceda, la domanda di mediazione; rinvia all'udienza del ---.