=> Tribunale di Firenze, 2 luglio 2015
Qualora nel verbale
manchi totalmente l'indicazione del titolo posto a base dell'accordo, data
la natura del tutto astratta e non titolata dell'accordo, non è possibile
accertare i presupposti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 richiesti per
l'omologazione dell'accordo. La richiesta di omologazione va quindi
respinta, salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni
mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione
nonché della dichiarazione di adesione della controparte.
La radicale mancanza
di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende
impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme
imperative in quanto, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza
tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28/2010), è evidente che ai
fini dell'omologazione ex è necessario mettere il giudice in grado di
effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del
titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre l'indicazione
dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è
puramente astratta e non consente le predette valutazioni.
(II) Si vedano, gli artt. 9 e 10, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato al D.L. 132/2014c.d. di degiurisdizionalizzazione conv. con mod. in L. 162/2014, inOsservatorio Mediazione Civile n. 61/2014.
Fonte: Osservatorio
Mediazione Civile n. 51/2015
Tribunale di Firenze
Sezione II civile
2 luglio 2015
Omissis
Presidente Breggia
Esaminato l'accordo di cui al verbale di mediazione del 2.4.2015 svoltasi
dinanzi all'Organismo di mediazione omissis
Rilevato che l'accordo è stato sottoscritto dal mediatore Avv. omissis nonché dalle parti, sig. omissis e sig. omissis;
rilevato che, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, per procedere
all'omologazione dell'accordo è necessario accertarne la regolarità formale e
la conformità "all'ordine pubblico o a norme imperative";
rilevato che nel verbale manca totalmente l'indicazione del titolo posto
a base dell'accordo sulla cosiddetta "liquidazione del debito di omissis verso omissis";
ritenuto pertanto che, data la natura del tutto astratta e non titolata
dell'accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all'art. 12 del
D.lgs. n. 28/2010 richiesti per l'omologazione dell'accordo e in particolare
verificare se questo sia conforme all'ordine pubblico o a norme imperative;
ritenuto in definitiva che il verbale è stato redatto in forma allo
stato non omologabile, salva l'integrazione da parte dell'istante delle
informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di
mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
respinge allo stato la richiesta di omologazione ex art. 12 D.lgs.
28/2010 salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti
anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché
della dichiarazione di adesione della controparte;
rilevato che con successiva ordinanza del 18.5.2015 si disponeva la
comunicazione del provvedimento interlocutorio al ricorrente, risultando
effettuata la comunicazione solo all'Organismo di mediazione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato il 23.6.2015 copia della
richiesta congiunta di mediazione, presentata da omissis e omissis;
rilevato che nel modulo di tale richiesta, nella sezione 3 relativa
"all'oggetto della controversia e ragioni delle rispettive pretese",
vi è l'indicazione: "liquidazione del debito di omissis, verso omissis ";
che nella sezione 2, relativa alla "materia del contendere"
con invito a barrare varie indicazioni (condominio, diritti reali, etc.),
risulta barrato il quadratino relativo ad uno spazio bianco privo di ogni
dicitura;
che, pertanto, in base agli atti del procedimento di omologazione
continua ad essere del tutto sconosciuto il titolo sottostante all'accordo
raggiunto in sede mediativa, accordo peraltro complesso e articolato, con
previsione addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di
prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo
debito del sig. omissis nei confronti
del sig. omissis;
che la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle
pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo
all'ordine pubblico o a norme imperative;
che d'altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza
tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. cit.), è evidente che ai fini
dell'omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice
in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica
indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di
specie, l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione
del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni;
che l'Organismo di mediazione, pur invitato all'eventuale integrazione
degli atti con l'ordinanza interlocutoria del 18.5.2015, non ha ritenuto di
depositare alcun documento;
che ai sensi dell'art. 13 d.m. n. 180/2010 deve disporsi l'invio del
presente provvedimento di rigetto anche all'Organismo di mediazione omissis e al responsabile del predetto
Organismo;
PQM
1- rigetta l'istanza di omologazione ex art. 12 d. lgs. n. 28/2010;
2- manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento di
rigetto anche al responsabile dell'Organismo di mediazione, omissis, nonché al responsabile del
predetto Organismo.