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18 novembre 2015

51/15. Verbale, mancanza di indicazioni circa la causa delle pretese creditorie: no all’omologazione dell’accordo (Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2015)

=> Tribunale di Firenze, 2 luglio 2015

Qualora nel verbale manchi totalmente l'indicazione del titolo posto a base dell'accordo, data la natura del tutto astratta e non titolata dell'accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010 richiesti per l'omologazione dell'accordo. La richiesta di omologazione va quindi respinta, salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte.

La radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme imperative in quanto, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. n. 28/2010), è evidente che ai fini dell'omologazione ex è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni.



Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 51/2015

Tribunale di Firenze
Sezione II civile
2 luglio 2015

Omissis

Presidente Breggia                                                  
Esaminato l'accordo di cui al verbale di mediazione del 2.4.2015 svoltasi dinanzi  all'Organismo di mediazione omissis

Rilevato che l'accordo è stato sottoscritto dal mediatore Avv. omissis nonché dalle parti, sig. omissis e sig. omissis;
rilevato che, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, per procedere all'omologazione dell'accordo è necessario accertarne la regolarità formale e la conformità "all'ordine pubblico o a norme imperative";
rilevato che nel verbale manca totalmente l'indicazione del titolo posto a base dell'accordo sulla cosiddetta "liquidazione del debito di omissis verso omissis";
ritenuto pertanto che, data la natura del tutto astratta e non titolata dell'accordo, non è possibile accertare i presupposti di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010 richiesti per l'omologazione dell'accordo e in particolare verificare se questo sia conforme all'ordine pubblico o a norme imperative;
ritenuto in definitiva che il verbale è stato redatto in forma allo stato non omologabile, salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
respinge allo stato la richiesta di omologazione ex art. 12 D.lgs. 28/2010 salva l'integrazione da parte dell'istante delle informazioni mancanti anche attraverso la produzione di copia della domanda di mediazione nonché della dichiarazione di adesione della controparte;
rilevato che con successiva ordinanza del 18.5.2015 si disponeva la comunicazione del provvedimento interlocutorio al ricorrente, risultando effettuata la comunicazione solo all'Organismo di mediazione;
rilevato che la parte ricorrente ha depositato il 23.6.2015 copia della richiesta congiunta di mediazione, presentata da omissis e omissis;
rilevato che nel modulo di tale richiesta, nella sezione 3 relativa "all'oggetto della controversia e ragioni delle rispettive pretese", vi è l'indicazione: "liquidazione del debito di omissis, verso omissis ";
che nella sezione 2, relativa alla "materia del contendere" con invito a barrare varie indicazioni (condominio, diritti reali, etc.), risulta barrato il quadratino relativo ad uno spazio bianco privo di ogni dicitura;
che, pertanto, in base agli atti del procedimento di omologazione continua ad essere del tutto sconosciuto il titolo sottostante all'accordo raggiunto in sede mediativa, accordo peraltro complesso e articolato, con previsione addirittura della possibile vendita di un immobile, con diritto di prelazione a favore del creditore o impiego del prezzo per il saldo del residuo debito del sig. omissis nei confronti del sig. omissis;
che la radicale mancanza di ogni indicazione circa la causa delle pretese creditorie rende impossibile verificare la conformità dell'accordo all'ordine pubblico o a norme imperative;
che d'altronde, pur tenendo conto delle caratteristiche di riservatezza tipiche della mediazione (v. artt. 9 e 10 d.lgs. cit.), è evidente che ai fini dell'omologazione ex art. 12 d.lgs. n. 28/2010 è necessario mettere il giudice in grado di effettuare le valutazioni di sua competenza con la sintetica indicazione del titolo sottostante alle pretese creditorie, mentre, nel caso di specie, l'indicazione dell'oggetto della controversia come "liquidazione del debito" è puramente astratta e non consente le predette valutazioni;
che l'Organismo di mediazione, pur invitato all'eventuale integrazione degli atti con l'ordinanza interlocutoria del 18.5.2015, non ha ritenuto di depositare alcun documento;
che ai sensi dell'art. 13 d.m. n. 180/2010 deve disporsi l'invio del presente provvedimento di rigetto anche all'Organismo di mediazione omissis e al responsabile del predetto Organismo;

PQM

1- rigetta l'istanza di omologazione ex art. 12 d. lgs. n. 28/2010;
2- manda alla cancelleria di inviare copia del presente provvedimento di rigetto anche al responsabile dell'Organismo di mediazione, omissis, nonché al responsabile del predetto Organismo.

AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.

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