=> Corte di Cassazione, 22 marzo 2021 n. 8015
In caso di inerzia di
entrambe le parti nell'attivazione della procedura di mediazione va dichiarata
improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, con la conseguenza che, gravando l'onere di
attivare la mediazione in capo all'opposto (conformemente a quanto statuito da Cortedi Cassazione, sezioni unite, 18 settembre 2020, n. 19596), alla pronuncia
di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo (I).
Fonte: Osservatorio Mediazione Civile n. 28/2021
(www.osservatoriomediazionecivile.blogspot.com)
Fatti di causa
Su istanza di UUU SPA il Tribunale di Vasto ha emesso decreto ingiuntivo contro
omissis, che hanno di conseguenza
proposto opposizione, nel corso della quale, pronunciati i provvedimenti sulla
provvisoria esecuzione, il Tribunale ha concesso il termine per l'attivazione
della procedura di mediazione.
Nessuna delle due parti ha provveduto, e cosi
il giudice di primo grado, con sentenza, ha dichiarato improcedibile l'opposizione,
dichiarando che l'onere di proporre mediazione incombeva agli ingiunti e che
costoro non lo avevano assolto.
Questi ultimi hanno proposto appello
lamentando di essere stati erroneamente individuati come soggetti onerati della
procedura di mediazione, ma la Corte di secondo grado ha confermato la
decisione del primo giudice, statuendo che l'onere incombesse proprio agli
opponenti.
I due ingiunti ora ricorrono per Cassazione
con due motivi. V'è controricorso di UUU e memorie di entrambe le parti.
Ragioni della decisione
La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello osserva che il Tribunale
ha ritenuto che l'onere di attivare la procedura di mediazione spettasse agli
opponenti in base ad una decisione di questa Corte (n. 24629/2015), alle cui
motivazioni ha fatto integralmente rinvio.
Questa ratio è contestata con due motivi.
Con il primo motivo si denuncia violazione
dell'art. 132 c.p.c..
Secondo i ricorrenti la corte avrebbe
motivato in modo apodittico, non sufficiente, la sua conclusione, limitandosi a
fare riferimento ad un precedente giurisprudenziale, di legittimità, peraltro
non seguito dalla maggior parte dei giudici di merito.
Con il secondo motivo si denuncia violazione
della L. n. 28 del 2010, art. 5.
I ricorrenti assumono che, contrariamente a
quanto statuito dai giudici di merito, l'onere di iniziare la procedura di
mediazione spetta all'opposto, in quanto sostanziale attore alla luce della
disciplina della L. n. 28 del 2010, la quale prevede, per l'appunto, che
l'onere di iniziare la procedura sorge solo dopo la pronuncia sulla provvisoria
esecuzione, segno che è interesse di chi agisce in giudizio (attore
sostanziale) quello di avviare la procedura.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente.
In ragione della circostanza che il
dispositivo è comunque conforme a diritto, nel senso che nessuna delle due
parti ha provveduto ad attivare la procedura di mediazione, e dunque
correttamente stata pronunciata l'improcedibilità, il dispositivo stesso non
può essere oggetto di riforma in questa sede, dove solo può correggersi la
motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..
Va evidenziato infatti come, dopo la
proposizione del ricorso, è stata pubblicata la decisione delle Sezioni Unite
di questa Corte, n. 19596 del 2020, che, componendo il contrasto di
giurisprudenza sulla questione che ci occupa, ha statuito che le disposizioni
della L. 28 del 2010, sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per
promuovere la mediazione spetta all'opposto (p. 12) e che l'attribuzione a
quest'ultimo non è irrilevante sul piano delle conseguenze, in quanto, pur
essendo la pronuncia quella di improcedibilità in ogni caso, se l'onere spetta
all'opposto il decreto ingiuntivo è revocato, mentre se l'onere e fatto gravare
sull'opponente l'ingiunzione diventa irrevocabile.
Si intende che, per quanto ci occupa, e per
quanto detto prima, questa conseguenza ulteriore della pronuncia di
improcedibilità è, per l'appunto, ulteriore e non rende la decisione della
corte difforme dal diritto (che pretende che sia dichiarata improcedibile
l'opposizione in ogni caso), e dunque non serve ai fini dell'accoglimento del
ricorso.
In sostanza, il ricorso va rigettato in
quanto la decisione di dichiarare improcedibile l'opposizione è conforme a
diritto, non potendosi decidere altrimenti in caso di inerzia di entrambe le
parti nell'attivazione della procedura di mediazione, mentre va corretta la
motivazione della decisione impugnata nel senso che l'onere di attivare la
mediazione compete all'opposto anzichè, come ritenuto dai giudici di merito,
all'opponente, con la conseguenza che, come esplicitato innanzi, alla pronuncia
di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
In ragione del sopravvenuto chiarimento da
parte delle Sezioni Unite, le spese vanno compensate.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
AVVISO. Il testo riportato non riveste carattere di ufficialità.